Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27192 del 28/12/2016


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Cassazione civile, sez. III, 28/12/2016, (ud. 05/12/2016, dep.28/12/2016),  n. 27192

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al numero 16219 del ruolo generale dell’anno

2014, proposto da:

D.P.A.M. (C.F.: DPS LMR 57R15 I549M) rappresentato e

difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall’avvocato

P.M. (C.F.: (OMISSIS));

– ricorrente –

nei confronti di:

D.M.M.I., (C.F.: (OMISSIS)) EREDI di D.M.A.

(C.F.: (OMISSIS));

– intimati –

per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Lecce n.

262/2014, depositata in data 7 aprile 2014;

udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 5

dicembre 2016 dal consigliere Augusto Tatangelo;

uditi:

l’avvocato P.M., per il ricorrente;

il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale

dott. PRATIS Pierfelice, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

D.M.M.I. agì in giudizio nei confronti dei coniugi D.M.A. e D.P.A.M. per ottenere la dichiarazione di simulazione di un atto di compravendita immobiliare. Il D.P., in via riconvenzionale, chiese la condanna dell’attrice al pagamento di una somma di danaro.

Il Tribunale di Lecce – sezione distaccata di Maglie, rigettò la domanda principale ed accolse la riconvenzionale.

La Corte di Appello di Lecce, in parziale riforma della decisione di primo grado, confermato il rigetto della domanda principale, ha rigettato altresì la domanda riconvenzionale.

Ricorre il D.P., sulla base di tre motivi.

Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli intimati.

Il ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Il collegio ha disposto la redazione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è radicalmente inammissibile per violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 6, non contenendo una adeguata esposizione dei fatti di causa, ed in particolare facendo difetto l’indicazione dell’esatto oggetto delle domande originariamente proposte, tale da consentire alla Corte di verificare la fondatezza nel merito delle censure avanzate.

In particolare, non viene sufficientemente chiarito a che titolo era stata chiesta la condanna dell’attrice al pagamento della somma di cui tuttora si discute nella presente sede, che si assume genericamente versata per pagare un debito “gravante” sull’immobile oggetto della compravendita.

Dalla sentenza impugnata sembrerebbe emergere che si trattava di una “domanda riconvenzionale di restituzione delle somme versate a suo dire indebitamente avanzata dal D.P.” (per quanto si legge nell’esposizione dello svolgimento del processo), e che era stata chiesta la “restituzione delle somme pagate alla Banca del Salento per liberare il bene dai debiti non indicati dalla venditrice” (per quanto si legge nella motivazione).

Ma neanche tali indicazioni consentono, in verità, di individuare, la esatta causa petendi della suddetta domanda.

Non viene sufficientemente chiarito se il credito della banca era garantito da ipoteca gravante sull’immobile alienato ovvero se la banca era semplicemente intervenuta nel procedimento esecutivo promosso per l’espropriazione dello stesso, se del debito in questione fosse effettivamente titolare la D.M. (che in astratto potrebbe essere anche solo terza proprietaria non debitrice di un bene ipotecato per debiti altrui), e soprattutto a che titolo esattamente era stata avanzata la domanda, nonchè i motivi concreti per cui il D.P. era stato eventualmente costretto a pagare tale debito. Anche i singoli motivi di ricorso sono del resto inammissibili per violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6.

Con il primo motivo si denunzia “violazione dell’art. 112 c.p.c. e vizio di ultrapetizione”.

Il ricorrente sostiene che l’appello degli intimati non contenesse la specifica domanda di riforma del capo della sentenza di primo grado che aveva accolto la sua domanda riconvenzionale.

Ma la corte di appello dà chiaramente atto della proposizione dell’impugnazione del suddetto capo della sentenza di primo grado, e l’eventuale difetto di specificità del motivo non risulta sostenuto con l’indicazione e l’eventuale trascrizione del contenuto dell’atto di gravame, per consentire la verifica dell’assunto.

Con il secondo motivo si denunzia “violazione dell’art. 1023 c.c. erronea motivazione – difetto di motivazione”.

Il ricorrente deduce che il pagamento dei debiti della D.M. darebbe luogo a surrogazione ai sensi dell’art. 1203 c.c. o quanto meno ad ingiustificato arricchimento, ai sensi dell’art. 2041 c.c..

Dalla sentenza impugnata sembrerebbe però emergere che il pagamento era stato chiesto in base al contratto di vendita e non in base all’art. 1203 c.c. o in base all’art. 2041 c.c., e nel ricorso non è specificamente indicato e riportato il contenuto degli atti in cui sarebbe stata eventualmente proposta domanda ai sensi delle disposizioni appena richiamate.

Il terzo motivo, intitolato “pronuncia sulle spese”, con il quale il ricorrente chiede la riforma del capo sulle spese in conseguenza dell’accoglimento dei primo motivi del ricorso, segue la sorte di questi ultimi.

Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Nulla è a dirsi per le spese del giudizio, non avendo gli intimati svolto attività difensiva.

Dal momento che il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 18, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte:

– dichiara inammissibile il ricorso;

– nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2016

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