Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27192 del 27/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 27/11/2020, (ud. 25/09/2019, dep. 27/11/2020), n.27192

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 15852/2018 R.G. proposto da:

WEM s.r.l., in liquidazione, in persona dei liquidatori e legali

rappresentanti pro tempore, C.L. e Ce.Do.,

rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al ricorso,

dall’avv. Ce.Do., ed elettivamente domiciliata in Isernia,

alla via T. La Cava, n. 11, presso lo studio legale del predetto

difensore;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei

Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 256/02/2019 della Commissione tributaria

regionale del MOLISE, depositata il 28/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/09/2020 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– in controversia relativa ad impugnazione di un avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle entrate a seguito del disconoscimento dei costi di sponsorizzazione che la WEM s.r.l. aveva sostenuto nell’anno d’imposta 2009 nei confronti della “New Volley IS”, quale promotrice della “ASD Fenice Volley”, con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale del Molise rigettava l’appello proposto dalla società contribuente avverso la sfavorevole sentenza di primo grado ritenendo non provata l’inerenza, mancando “un effettivo collegamento tra la spesa sostenuta e la promozione dei servizi offerti dal soggetto erogante”, e l’effettività dell’operazione commerciale, mancando la prova di “una specifica attività svolta dal soggetto beneficiario della erogazione”, specificando che era del tutto superflua ai fini del riconoscimento dei predetti costi, la “regolarità dell’operazione e dei mezzi di pagamento utilizzati”;

– avverso la predetta statuizione la società contribuente propone ricorso per cassazione, sulla base di due motivi, cui replica l’intimata con controricorso;

– che sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo di ricorso la società ricorrente sostiene che la CTR, in violazione della L. n. 289 del 2002, art. 90, comma 8, dedotta ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, aveva errato ad escludere la deducibilità dei costi di sponsorizzazione e la detrazione dell’IVA esposta nella fattura emessa dal soggetto sponsorizzato, sul rilievo del difetto di inerenza dei predetti costi, che era requisito che alla stregua della disposizione censurata, così come costantemente interpretata da questa Corte e da numerose pronunce delle Commissioni di merito, doveva ritenersi del tutto irrilevante.

2. Il motivo è inammissibile.

3. Invero, come si desume dal chiaro contenuto della motivazione della sentenza impugnata, sopra riprodotta nelle sue parti rilevanti, la corte territoriale ha rigettato l’appello della società contribuente non soltanto per difetto di inerenza delle spese di sponsorizzazione, ma anche perchè mancava la prova “della effettività dell’operazione”, ovvero di “una specifica attività svolta dal soggetto beneficiario della erogazione”, espressamente contestata dall’amministrazione finanziaria (v. pag. 4 del ricorso), precisando al riguardo che era del tutto superflua a tali fini la “regolarità dell’operazione e dei mezzi di pagamento utilizzati”.

4. E’, quindi, agevolmente evincibile da quanto appena sintetizzato la ratio decidendi di cui la commissione territoriale si è avvalsa nel rigettare l’appello della società contribuente, ovvero il mancato assolvimento dell’onere probatorio avente ad oggetto l’effettività della prestazione pubblicitaria, gravante sulla società contribuente, che ne era onerata alla luce degli stessi principi giurisprudenziali citati dalla ricorrente (v. anche Cass. n. 5720 del 2016 e Cass. n. 14232 del 2017).

5. Orbene, su questa ratio decidendi il ricorso non muove censure, limitandosi a sostenere soltanto con il secondo motivo (di cui appresso si dirà) che la CTR, sulla questione della mancata prova della “specifica attività promozionale”, oltre che dell’inerenza dei costi e del collegamento tra la spesa e la promozione dei servizi offerti, non aveva motivato in maniera soddisfacente.

6. Alla stregua di quanto detto il motivo di ricorso deve essere dichiarato inammissibile per non aver censurato una delle rationes decidendi della sentenza impugnata, alla stregua del noto principio secondo cui “Ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l’annullamento della sentenza” (Cass. n. 18641 del 2017; in termini anche Cass. n. 9752 del 2017 e n. 15399 del 2018).

7. Il secondo motivo di ricorso, con cui la ricorrente deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, il vizio di motivazione della sentenza impugnata, per non avere la CTR “motivato in maniera soddisfacente la conferma della tesi esposta dalla Commissione Tributaria Provinciale”, è inammissibile non solo perchè viene omessa l’indicazione del fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti, ma anche perchè lamenta un’insufficienza motivazionale non più deducibile nel giudizio di legittimità se non nelle ipotesi – qui non ricorrenti (e neppure dedotti) – di “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, di “motivazione apparente”, di “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e di “motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile” (cfr., ex multis, Cass. n. 20721 del 2018, secondo cui, al di fuori di dette ipotesi “resta irrilevante il semplice difetto di “sufficienza” della motivazione”). Ma soprattutto il motivo è inammissibile in quanto in contrasto con il disposto di cui all’art. 348-ter c.p.c., comma 5, vertendosi in ipotesi di c.d. doppia conforme rispetto alla quale la ricorrente non ha indicato profili di divergenza tra le ragioni di fatto a base della decisione di primo grado e quelle a base del rigetto dell’appello, com’era invece necessario per dar ingresso alla censura ex art. 360 c.p.c., n. 5 (cfr. Cass. nn. 26774/2016, 5528/2014).

8. In estrema sintesi il ricorso va dichiarato inammissibile ed in applicazione del principio della soccombenza, la ricorrente va condannata al pagamento delle spese processuali, nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.600,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 25 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 27 novembre 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA