Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27192 del 16/12/2011
Cassazione civile sez. trib., 16/12/2011, (ud. 10/11/2011, dep. 16/12/2011), n.27192
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PIVETTI Marco – Presidente –
Dott. BERNARDI Sergio – rel. Consigliere –
Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope
legis;
– ricorrente –
contro
B.G.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONTE
DELLE GIOIE 13, presso lo studio dell’avvocato VALENSISE CAROLINA,
che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ASCOLI CLAUDIO,
giusta delega a margine;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 8/2006 della COMM. TRIB. REG. di VENEZIA,
depositata il 21/03/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
10/11/2011 dal Consigliere Dott. SERGIO BERNARDI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
POLICASTRO Aldo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
B.G.A., avendo pagato le imposte catastali ed ipotecarie sulla trascrizione del trasferimento di alcuni beni vincolati ai sensi della L. n. 1089 del 1939, ne domandava il rimborso ed impugnava il silenzio rifiuto dell’Amministrazione sull’istanza. L’Agenzia delle Entrate ricorre avverso la sentenza della CTR che ha accolto la domanda. Il contribuente resiste con controricorso.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
La CTR ha accolto la tesi del contribuente fondata sul collegamento fra le disposizioni della L. n. 347 del 1990, art. 2 (“l’imposta proporzionale dovuta sulle trascrizioni è commisurata alla base imponibile determinata ai fini dell’imposta di registro o dell’imposta sulle successioni e donazioni”) e della L. n. 346 del 1990, art. 13 (“i beni culturali di cui alla L. 1 giugno 1939, n. 1089, artt. 1, 2 e 5 … sono esclusi dall’attivo ereditario …”).
In quanto esclusi dall’imponibile dell’imposta di successione, cui è commisurata l’imposta proporzionale sulle trascrizioni, i beni di interesse storico/artistico sarebbero esenti anche dall’imposta catastale ed ipotecaria sui trasferimenti a causa di morte.
Il ricorso deduce violazione di legge (D.Lgs. n. 347 del 1990, artt. 2 e 10 D.Lgs. n. 346 del 1990, artt. 8, 9 e 10) ed è fondato. Il D.Lgs. n. 347 del 1990, art. 2 cpv recita invero: “se l’atto o la successione è esente dall’imposta di registro o dall’imposta sulle successioni e donazioni o vi è soggetto in misura fissa, la base imponibile è determinata secondo le disposizioni relative a tali imposte”. Con ciò esprime chiaramente che l’esenzione dall’imposta di registro o sulle successioni non comporta anche quella sulla trascrizione degli atti di trasferimento, che si determina in base alle regole stabilite per la determinazione dell’imponibile delle imposte di registro o di successione a prescindere dalla inapplicabilità di tali imposte. La L. n. 346 del 1990, art. 13 disciplina – escludendone i beni culturali – l’imposta sulle successioni e donazioni, e non anche la materia delle imposte ipotecarie e catastali, disciplinata dalla L. n. 347 dl 1990. Che richiama non le esenzioni, ma le regole di determinazione dell’imponibile stabilite dalla prima.
Va dunque accolto il ricorso, cassata la sentenza impugnata e deciso il merito della causa – non essendo necessari altri accertamenti di fatto – col rigetto dell’originario ricorso introduttivo della lite.
L’esito contrastante dei giudizi di merito giustifica la compensazione delle spese di tutto il processo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e – decidendo nel merito – rigetta l’originario ricorso del contribuente, introduttivo della lite. Compensa fra le parti le spese di tutto il processo.
Così deciso in Roma, il 10 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2011