Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27192 del 06/10/2021

Cassazione civile sez. I, 06/10/2021, (ud. 22/06/2021, dep. 06/10/2021), n.27192

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12157/2019 proposto da:

E.H.M., elettivamente domiciliato in (OMISSIS) presso lo

studio dell’avvocato Tomaselli Edmondo che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato Aresi Tiziana, Seregni Massimo Carlo;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BRESCIA, depositato il

05/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/06/2021 dal cons. SOLAINI LUCA.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

Il Tribunale di Brescia ha respinto il ricorso proposto da E.H.M. cittadino del Marocco, avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale che aveva negato al richiedente asilo il riconoscimento della protezione internazionale anche nella forma sussidiaria e di quella umanitaria.

Il ricorrente ha riferito di avere deciso di espatriare nel 1993, per motivi economici e di aver perso il permesso di soggiorno nel 1995 in Italia a seguito di una condanna penale. Nel 2012, avuta la notizia della morte del padre, era tornato in Marocco, ma aveva avuto una lite con i fratelli per via di un terreno che il padre aveva acquistato con i soldi che il richiedente gli aveva mandato negli anni e che risultava intestato al medesimo padre. I fratelli lo avevano minacciato di morte se non gli avesse dato tale terreno e lui, allora, era nuovamente scappato in Italia.

A sostegno della propria decisione di rigetto, il tribunale pur avendo ritenuto il ricorrente credibile, ha evidenziato come i fatti narrati non integravano, neppure in astratto, i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato né di qualunque altra protezione, neppure l’umanitaria, in quanto il Marocco non presenta criticità né nell’ambito della sicurezza né nell’ambito dell’economia.

Contro il decreto del predetto Tribunale è ora proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi, illustrati da memoria.

Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese scritte.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

Il ricorrente censura la decisione del tribunale: (i) sotto un primo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perché erroneamente il tribunale aveva ritenuto il ricorrente non credibile; (ii) sotto un secondo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, per il mancato riconoscimento della protezione sussidiaria.

Il primo motivo è inammissibile, perché il tribunale ha ritenuto il ricorrente credibile, quindi, quest’ultimo non coglie l’effettiva ratio decidendi della pronuncia impugnata.

Il secondo motivo è inammissibile, perché solleva censure di merito sull’accertamento di fatto del giudice del merito, condotto dal tribunale sulla base delle fonti consultate che il ricorrente contesta senza neppure proporre alcuna fonte alternativa.

La mancata predisposizione di difese scritte da parte dell’amministrazione statale esonera il collegio dal provvedere sulle spese.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE:

Dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2021

 

 

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