Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27192 del 04/12/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 27192 Anno 2013
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: IOFRIDA GIULIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
Valentini Amelia, elettivamente domiciliata in Roma
Via Valadier 39, presso lo studio dell’Avvocato
Fabio Di Giovanni, che la rappresenta e difende
unitamente e disgiuntamente all’Avv.to Gaetano
Biocca in forza di procura speciale in calce al
ricorso
– ricorrente contro

Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona
del Ministro p.t., ed Agenzia delle Entrate, in
persona del Direttore p.t., domiciliati in Roma Via
dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale
dello Stato, che li rappresenta e difende ex lege
– resistenti

avverso

la

sentenza

Commissione Tributaria
Sezione

Staccata

di

n.

148/09/2005

della

regionale dell’Abruzzo,
Pescara,

depositata

il

15/12/2005;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 10/10/2013 dal Consigliere
Dott. Giulia Iofrida;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

Data pubblicazione: 04/12/2013

generale Dott. Federico Sorrentino, che ha concluso
per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
Con

sentenza

n.

148/09/2005

del

24/11/2005,

depositata in data 15/12/2005, la Commissione
Tributaria Regionale dell’Abruzzo, Sez. Staccata di
Pescara accoglieva, con compensazione delle spese
di lite, l’appello proposto, in data 2/03/2005,

avverso la decisione n. 81/04/2002 della
Commissione Tributaria Provinciale di Pescara, che
aveva accolto il ricorso di Valentini Amelia contro
un avviso di accertamento,
novembre 2011,

notificatole nel

inerente una rettifica della

dichiarazione dei redditi, presentata nell’anno
1996, per plusvalenze maturate a seguito della
cessione a titolo oneroso della quota parte di un
terreno edificabile e conseguenti maggiori imposte
IRPEF a tassazione separata ed ILOR dovute per
l’anno 1995.
La Commissione Tributaria Regionale accoglieva il
gravame dell’Agenzia delle Entrate, in quanto
riteneva che l’atto impositivo contenesse “tutti i
dati ed elementi essenziali…con espresso
riferimento agli artt.81 e 82 del DPR 917/1986,
relativi ai criteri ed alle modalità di
determinazione .delle plusvalenze_con richiamo agli
atti di trasferimento posti in essere e conosciuti
dalla contribuente”,
plusvalenze

essendo state determinate le

“secondo un calcolo matematico, sulla

base di dati ed elementi conosciuti dalla
contribuente”,

cosicché il contribuente era stato

in grado di conoscere

l’an

ed il

quantum

della

pretesa tributaria ed aveva potuto esercitare
pienamente il proprio diritto di difesa; i giudici

2

dall’Agenzia delle Entrate Ufficio Pescara 1,

tributari rilevavano inoltre che

“il foglio,

richiamato nell’avviso e non allegato”,
relativo

era

“al conteggio e non ad altro atto non

conosciuto dalle parti”,

con conseguente non

necessità di sua allegazione ai sensi dell’art.7
della 1.212/2000.
Avverso tale sentenza ha promosso ricorso per
cassazione la contribuente, deducendo due motivi,

diritto, ex art.360 n. 3 c.p.c. (in relazione agli
artt.42 DPR 600/1973, 24 Cost.e 7 L.212/2000 ed
“alle norme sull’onere della prova e sulla
valutazione del giudice delle prove addotte dalle
parti”,

avendo la C.T.R., da un lato, ritenuto

legittimo l’atto impositivo, sotto il profilo
motivazionale, malgrado la mancata allegazione
all’atto stesso del conteggio in esso richiamato,
non conosciuto dalla contribuente, contenente
valutazioni non solo matematiche, ma giuridiche e
tecniche, e, dall’altro, valutato come un

“mero

calcolo matematico” il contenuto del conteggio, non
allegato all’avviso di accertamento, malgrado esso
non fosse mai stato prodotto in giudizio
nonché altro motivo, per
contraddittoria motivazione su punto decisivo della
controversia, ai sensi dell’art.360 n. 5 c.p.c..
Non ha resistito l’Agenzia delle Entrate con
controricorso, costituendosi (unitamente al
Ministero dell’Economia e delle Finanze) ai soli
fini della partecipazione all’udienza pubblica di
discussione.
La

causa,

all’udienza

dell’8/5/2013,

veniva

rinviata a nuovo ruolo per rinnovo della notifica
dell’avviso di udienza, e quindi discussa
all’udienza pubblica del 10/10/2013.

3

per violazione e/o falsa applicazione di norme di

Motivi della decisione
La ricorrente lamenta, con due motivi, un vizio di
violazione di legge, in relazione alle norme in
tema di motivazione degli atti impositivi (D.P.R.
n. 600 del 1973, art. 42; L. n. 212 del 2000, art.
7 comma 1; art. 24 Cost.) e di onere della prova,
per avere i giudici tributari ritenuto congruamente
motivato un avviso di accertamento, notificato nel

riferimento, ai fini della determinazione della
pretesa tributaria, ad un prospetto o conteggio non
allegato all’atto impositivo, così da non
consentire alla contribuente lo svolgimento di una
compiuta difesa.
I due motivi, da trattare congiuntamente, sono
inammissibili per difetto di autosufficienza.
La Corte deve essere, infatti, posta in grado di
acquisire dalla mera lettura del ricorso – e senza
dover accedere ad atti del giudizio di merito, ivi
inclusa la sentenza impugnata – una sufficiente
conoscenza del fatto sostanziale che, se fondato su
atti o documenti prodotti nel processo, impone alla
parte ricorrente di trascriverne integralmente il
contenuto in modo di consentire alla Corte di
valutare

immediatamente

la

ammissibilità

e

fondatezza del motivo dedotto (cfr. Cass. S.U.
24.9.2010 n. 20159; id. ord. 30.7.2010 n. 17915;
id. 4.9.2008 n. 22303; id. 24.3.2006 n. 6679).
La

ricorrente

ha

omesso

di

trascrivere

integralmente il contenuto dell’avviso di
accertamento, del quale afferma inadeguata la
motivazione dei presupposti in fatto e delle
ragioni giuridiche della pretesa tributaria
(infatti, l’art. 7, invocato dalla stessa, prevede
che:

“Gli atti dell’amministrazione finanziaria

novembre 2001, malgrado in esso si facesse

sono motivati secondo quanto prescritto dalla L. 7
agosto 1990, n. 241, art. 3 concernente la
motivazione dei provvedimenti amministrativi,
indicando presupposti di fatto e le ragioni
giuridiche che hanno determinato la decisione
dell’amministrazione. Se nella motivazione si fa
riferimento ad un altro atto, questo deve essere
allegato all’atto che lo richiama”),

rimanendo,

diretto agli atti del giudizio di merito, la
necessaria verifica della corrispondenza del vizio
denunciato agli elementi fattuali che lo supportano
e della decisività della censura proposta, con
conseguente inammissibilità del motivo per
violazione dell’art. 366 c.p.c..
Il motivo difetta, peraltro, di autosufficienza
anche in relazione al

“fatto negativo”

della

eccepita nullità dell’avviso per mancata
allegazione del documento in esso asseritamente
richiamato (un conteggio), non essendo possibile
verificare – in assenza di trascrizione del
contenuto dell’avviso di accertamento sia
l’effettivo richiamo operato dall’avviso alle
motivazioni di detto “conteggio”,

sia la effettiva

rilevanza che il documento richiamato riveste nella
indicazione dei

“presupposti di fatto e delle

ragioni di diritto”,

posti a fondamento della

pretesa tributaria (cfr. Corte Cass. 5″ sez.
19.1.2010 n. 729 secondo cui non va scambiata

“la

motivazione dell’atto amministrativo d’imposizione
tributaria con la sua giustificazione: non è
motivato per relationem, ma è sufficientemente ed
autonomamente motivato l’atto amministrativo
d’imposizione tributaria, che, inserendo nella sua
giustificazione la menzione di atti procedimentali

5

pertanto, impedita alla Corte, che non ha accesso

propri della fase istruttoria, sia poi dotato di
una motivazione strutturalmente indipendente dagli
atti menzionati nella giustificazione, come accade
nel caso di specie per le considerazioni qui di
seguito esposte”),

e dunque il conseguente

pregiudizio arrecato dal vizio denunciato al
diritto di difesa della contribuente, pregiudizio,
nella specie, meramente allegato ma indimostrato,

Valentini è stata in grado di svolgere
compiutamente la propria difesa impugnando nel
merito l’avviso di accertamento (cfr. Corte Cass.
SU 14.5.2010 n. 11722 secondo cui il difetto di
motivazione dell’atto impositivo, che faccia rinvio
ad altri, costituenti il presupposto
dell’imposizione, senza indicarne i relativi
estremi di notificazione o di pubblicazione, non
può condurre alla dichiarazione di nullità,
• allorché tale atto impositivo sia stato impugnato
dal contribuente, il quale abbia dimostrato in tal
modo di avere piena conoscenza dei presupposti
dell’imposizione, per averli puntualmente
contestati, ma abbia omesso di allegare e
specificamente provare quale sia stato in concreto
il pregiudizio che il vizio dell’atto abbia
determinato al suo diritto di difesa).
Il terzo motivo, inserito sotto la medesima rubrica
contenente il primo motivo (nel quale si lamenta il
vizio di violazione di legge consistito nell’avere
ritenuto legittimo l’atto impositivo malgrado la
mancata allegazione del conteggio di cui sopra), ma
implicante vizio motivazionale della sentenza
impugnata, per contraddittoria motivazione, è
inammissibile,

per

difetto

assoluto

di

argomentazione sulle statuizioni della sentenza

6

tenuto conto che, come riportato nella sentenza, la

ESENTE DA REGISTRAMONU,
AI SENSI DEL D.P.R. ltdiri Pfiztiú
N. 5
N. 131 TAB. ALL.
MATERIATRWYMM
contraddittorie
ed

asseritamente

ritenute

illogiche. In ogni caso, l’iter logico espresso
nella sentenza (riportato sopra) appare esaustivo e
sufficientemente coerente.
La Corte rigetta il ricorso.
In

difetto

di

controricorso

dei

resistenti

Ministero dell’Economia e delle Finanze ed Agenzia
delle Entrate e di partecipazione dei medesimi

liquidato in punto di spese del presente giudizio
di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Deciso in Roma, nella camera di consiglio della
Quinta sezione civile, il 10/10/2013.

all’udienza pubblica di discussione, nulla va

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