Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27191 del 28/12/2016


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Cassazione civile, sez. III, 28/12/2016, (ud. 05/12/2016, dep.28/12/2016),  n. 27191

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al numero 12728 del ruolo generale dell’anno

2014, proposto da:

B.C., (C.F.: (OMISSIS));

L.L. (C.F.: (OMISSIS)) rappresentati e difesi, giusta

procura in calce al ricorso, dall’avvocato Riccardo Mandelli (C.F.:

MND RCR 54R22 C933M);

– ricorrenti –

nei confronti di:

BANCA POPOLARE COMMERCIO E INDUSTRIA S.p.A., (C.F.: (OMISSIS)), in

persona del procuratore F.C., rappresentata e difesa,

giusta procura in calce al controricorso, dagli avvocati Federico F.

Monti (C.F.: non dichiarato), Luca Parazzini (C.F.: non dichiarato)

e Marco Nicolosi (C.F.: NCL MRC 57P03 H501U);

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Milano n.

423/2014, depositata in data 30 gennaio 2014;

udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 5

dicembre 2016 dal consigliere Augusto Tatangelo;

uditi:

l’avvocato Marco Nicolosi, per la controricorrente;

il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale

dott. PRATIS Pierfelice, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Banca Popolare Commercio e Industria S.p.A. ottenne decreto ingiuntivo nei confronti di L.L. e B.C., in virtù della fideiussione da questi prestata in favore di una società sua debitrice.

L’opposizione degli ingiunti fu rigettata dal Tribunale di Como.

La Corte di Appello di Milano ha confermato la decisione di primo grado.

Ricorrono il L. e la B., sulla base di tre motivi.

Resiste con controricorso la Banca Popolare Commercio e Industria S.p.A..

I ricorrenti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Il collegio ha disposto la redazione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso (articolato in due separate censure) si denunzia “violazione e falsa applicazione dell’art. 1956 c.c. e dei principi di correttezza e buona fede posti a fondamento della exceptio doli in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3”. Segue: “omessa considerazione: a) della totale asimmetria informativa tra banca e fideiussori, b) della creazione del debito nella gestione post trasformazione, c) del difetto di affidamento accordato al debitore, in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 5”.

Con il secondo motivo si denunzia “violazione del principio costituzionale dell’obbligo di motivazione in senso sostanziale e del giusto procedimento in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 4”.

I primi due motivi sono connessi e vanno esaminati congiuntamente, avendo entrambi ad oggetto la questione della sussistenza dei presupposti per la liberazione del fideiussore ai sensi dell’art. 1956 c.c..

Essi sono in parte infondati ed in parte inammissibili.

La corte di appello non ha escluso la liberazione dei fideiussori nonostante la banca avesse continuato ad erogare credito alla società garantita pur essendo (o potendo essere, usando l’ordinaria diligenza) a conoscenza della sua sopravvenuta insolvenza, ma ha ritenuto che la banca non fosse affatto a conoscenza del mutamento delle condizioni economiche di quest’ultima e non avesse elementi per sospettarlo.

E’ giunta a questa conclusione prendendo in esame anche le circostanze di fatto relative all’andamento del rapporto e le operazioni effettuate dalla società dopo la cessazione della B. dalla carica di amministratrice (cfr. pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata).

La decisione impugnata risulta dunque fondata su incensurabili ed assorbenti accertamenti di fatto, mentre in diritto risulta correttamente applicato l’art. 1956 c.c. che – come è del resto pacifico tra le parti – richiede ai fini della liberazione del garante la conoscenza delle peggiorate condizioni economiche del garantito da parte del creditore, la cui prova spetta alla parte che detta conoscenza deduca (ex plurimis: Cass., Sez. 1, Sentenza n. 8040 del 22/05/2003, Rv. 563424 Sez. 1, Sentenza n. 11269 del 15/06/2004, Rv. 573643; Sez. 1, Sentenza n. 394 del 11/01/2006, Rv. 585547; Sez. 3, Sentenza n. 2524 del 07/02/2006, Rv. 586911).

La considerazione per cui gli stessi fideiussori avrebbero eventualmente avuto l’onere – al fine di superare il suddetto riscontrato difetto di conoscenza – di fare essi stessi presente alla banca la situazione denunziata non costituisce ragione della decisione, ma un semplice rilievo attinente alla fattispecie concreta, a conferma delle conclusioni raggiunte (e del resto va esclusa una violazione contrattuale liberatoria in caso di comune conoscenza, anche presunta, delle difficoltà economiche in cui versa il debitore principale da parte del creditore e del garante: in tal senso, Cass., Sez. 1, Sentenza n. 3761 del 21/02/2006, Rv. 586980; conf.: Sez. 1, Sentenza n. 4112 del 02/03/2016, Rv. 638860).

I ricorrenti sostengono in realtà che la banca potesse e dovesse essere, usando l’ordinaria diligenza, a conoscenza del peggioramento delle condizioni economiche della società garantita, mentre essi non avevano tale possibilità (e ciò nonostante risulti che la B. fosse rimasta socia della compagine, e quindi titolare dei correlativi diritti informativi).

La censura è quindi nella sostanza diretta a contestare gli accertamenti di fatto in relazione ai quali la decisione impugnata risulta adottata sulla base dell’esame dei fatti storici rilevanti e contiene una motivazione non apparente nè insanabilmente contraddittoria sul piano logico.

Come tale essa certamente non è ammessa in sede di legittimità, ai sensi del testo vigente dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, (applicabile nella fattispecie, in considerazione della data di pubblicazione della sentenza impugnata).

2. Con il terzo motivo del ricorso si denunzia “violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. limitatamente all’addebito in conto di interessi anatocistici ed usurari e degli interessi passivi periodici contestati in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3”.

Anche questo motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato. La corte di appello, sulla base dell’esame degli atti processuali e dei documenti rilevanti (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata, rigo 9 e successivi), ha accertato che dall’importo richiesto in sede monitoria dalla banca creditrice era stato escluso quello relativo agli interessi anatocistici e che gli interessi erano stati calcolati al tasso legale, rilevando altresì la assoluta genericità delle contestazioni dei debitori al riguardo.

Anche questa censura ha dunque ad oggetto accertamenti di fatto in relazione ai quali la decisione impugnata risulta adottata sulla base dell’esame dei fatti storici rilevanti e contiene una motivazione non apparente nè insanabilmente contraddittoria sul piano logico, e come tale essa non è ammissibile in sede di legittimità.

3. Il ricorso è rigettato.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Dal momento che il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 18, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte:

rigetta il ricorso;

condanna i ricorrenti a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della società controricorrente, liquidandole in complessivi Euro 10.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2016

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