Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27191 del 27/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 27/11/2020, (ud. 25/09/2020, dep. 27/11/2020), n.27191

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 14032/2019 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei

Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

B.R.M.L., rappresentato e difeso, per procura

speciale in calce al controricorso, dall’avv. prof. Angelo PIAZZA,

presso il cui studio legale, sito in Roma, alla piazza di San

Bernardo, n. 101, è elettivamente domiciliato;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7578/07/2018 della Commissione tributaria

regionale del LAZIO, depositata il 05/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/09/2020 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. Con la sentenza in epigrafe indicata la CTR del Lazio ha accolto l’appello proposto da B.R.M.L., proprietario per la quota del 70 per cento di una unità immobiliare ricompresa nella microzona (OMISSIS), centro storico di (OMISSIS), avverso la sfavorevole sentenza di primo grado, che aveva rigettato il ricorso proposto dal predetto contribuente avverso l’avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle entrate, Ufficio del Territorio, all’esito del procedimento sulla revisione del classamento delle unità immobiliari site in microzone comunali per le quali si era rilevato un significativo scostamento tra il rapporto valore medio di mercato/valore medio catastale della singola microzona e l’analogo rapporto relativo all’insieme delle microzone comunali, in applicazione della L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 335 aveva notificato agli intestatari catastali la rideterminazione della classe di merito e della rendita catastale.

2. I giudici di appello, dopo aver dato rilevato che “Nella specie le caratteristiche dell’immobile evidenziate dall’Agenzia e riportate in narrativa, ritenute idonee a giustificare il cambio di categoria, farebbero propendere per la giustezza del cambio di classe” e dopo aver dato atto che “sull’identica questione, relativamente alla proprietaria al 30% del medesimo appartamento M.M.L., l’appello dell’Agenzia risulta respinto da questa stessa Sezione con sentenza 1656/2018”, hanno affermato che “Il dubbio sulla sufficienza di quegli elementi, emerso nella stessa sezione giudicante, e l’esigenza di uniformazione inducono (…) all’accoglimento dell’appello”.

3. Avverso la citata sentenza della CTR, l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui replica l’intimata con controricorso, con cui lamenta l’apparenza motivazionale della sentenza impugnata.

4. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio all’esito del quale il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Il motivo di ricorso, con cui viene dedotta la nullità della sentenza per impugnata per difetto assoluto di motivazione, sub specie di motivazione apparente, in violazione e/o falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2, artt. 36 e 61 e art. 111 Cost., comma 6, è infondato e va rigettato.

3. E’ noto che la motivazione è solo apparente – e la sentenza è nulla perchè affetta da error in procedendo – quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass., Sez. U, Sentenza n. 22232 del 2016, Rv. 641526-01; conf. Cass., Sez. 6-5, Ordinanza n. 14927 del 2017).

3. Nel caso di specie, per come risulta dall’apparto motivazionale sopra trascritto nella parte in questa sede rilevante, i giudici di secondo grado hanno ritenuto di accogliere l’appello del contribuente dubitando della sufficienza degli “elementi fattuali che (avevano) concorso alla rivalutazione operata dall’Ufficio” della categoria e della classe dell’unità immobiliare in oggetto, ritendo di doversi uniformare alla pronuncia precedentemente emessa dalla medesima Sezione della CTR (n. 1656/07/2018) nel giudizio di impugnazione proposto dalla comproprietaria (per la quota del 30 per cento) dell’immobile, M.M.L..

4. Orbene, ritiene il Collegio che, a prescindere dalla correttezza o meno della decisione assunta (che, però, non è stata attinta da specifiche censure), i giudici di appello hanno espresso una ben identificabile ratio decidendi, individuabile nella ritenuta insufficienza degli elementi fattuali posti dall’amministrazione finanziaria a base dell’atto di riclassamento dell’immobile, sicchè deve escludersi l’imperscrutabilità della ratio che rende nulla la sentenza per apparenza motivazionale (Cass., Sez. U., n. 22232/2016 cit.), rimanendo del tutto irrilevante la circostanza che al momento della pronuncia non era passata in giudicato la sentenza cui la CTR ha ritenuto di doversi uniformare; sentenza di accoglimento del ricorso della comproprietaria divenuta definitiva a seguito di ordinanza della Quinta Sezione di questa Corte, n. 33983 del 19/12/2019, di rigetto del ricorso dell’Agenzia delle entrate.

5. Conclusivamente, quindi, il ricorso va rigettato con compensazione delle spese processuali in ragione dei profili sostanziali della vicenda processuale.

6. Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, (Cass., Sez. 6 – L, Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016, Rv. 638714).

P.Q.M.

rigetta il ricorso e compensa le spese processuali.

Così deciso in Roma, il 25 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 27 novembre 2020

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