Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27191 del 04/12/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 27191 Anno 2013
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: CRUCITTI ROBERTA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SALTARI ANDREA,

rappresentato e difeso per procura a

margine del ricorso dall’Avv.Paolo Longo presso il cui
studio in Roma, via Crescenzio n.25 è elettivamente
domiciliato.

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-ricorrentecontro
AGENZIA DELLE ENTRATE,

in persona del Direttore

generale pro tempore, elettivamente domiciliata in
Roma, via dei Portoghesi n.12 presso l’Avvocatura
Generale dello Stato che la rappresenta e difende
controricorrentee

Data pubblicazione: 04/12/2013

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE,

in persona del

Ministro in carica.
-intimatoavverso la sentenza n.208/12/07 della Commissione
Tributaria Regionale del Lazio, depositata in data

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 10.10.2013 dal Consigliere Roberta
Crucitti;
udito per la controricorrente l’Avv.Marco La Greca che
ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott.Federico Sorrentino, che ha concluso per
il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Andrea Saltari propose ricorso avverso l’avviso di
accertamento a lui notificato, emesso nei confronti
della società IMPEX 6000 a r.1., con il quale l’Ufficio
delle Entrate di Roma accertava, per l’esercizio
sociale 1995, un maggior reddito, ai fini iperg ed
ilor, a seguito di processo verbale redatto a seguito
di operazione di contrasto alle frodi fiscali
finalizzate all’evasione dell’IVA negli scambi
comunitari.
Il

ricorrente

contestava

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la

qualità

di

2.4.2008;

amministratore di fatto della società a lui attribuita
nell’avviso di accertamento dichiarandosi completamente
estraneo alla compagine sociale.
La sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di
accoglimento del ricorso, appellata dall’Agenzia delle

Commissione Tributaria Regionale del Lazio con la
sentenza indicata in epigrafe.
I Giudici di appello ritenevano, infatti, sulla base
degli atti e delle testimonianze raccolte, che al
Saltari fosse riconducibile la gestione sociale
indipendentemente dalla sua formale estraneità.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per
cassazione, affidato a tre motivi, Andrea Saltari.
Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze non ha
svolto attività difensiva.
Il ricorrente ha depositato memoria ex art.378
c.p.c.
Motivi della decisione

1.Preliminarmente va dichiarata l’inammissibilità del
ricorso proposto nei confronti del Ministero non
risultando che tale soggetto abbia preso parte ai
precedenti gradi del giudizio.
2.Con il primo motivo il ricorrente deduce la

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Entrate, veniva integralmente riformata dalla

violazione e falsa applicazione dell’art.7 del d.lgs.
546/92, artt.2727 e 2729 c.c. in relazione all’art.360
n.3 c.p.c. nonché omessa ed insufficiente motivazione.
Secondo la prospettazione difensiva la Commissione
Tributaria laziale avrebbe ritenuto Andrea Saltari

un’errata interpretazione delle norme di diritto ed
attraverso una motivazione illogica e incoerente.
2.1.La censura in ordine alla violazione di legge anche

a

volere

prescindere

dai

profili

di

inammissibilità, in quanto il quesito di diritto
privo della riassuntiva esposizione degli elementi di
fatto sottoposti al giudice di merito, della sintetica
indicazione della regola di diritto applicata da quel
giudice e della diversa regola di diritto che, ad
avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al
caso di specie (cfr. Cass.n.19769/08)- è, comunque
infondata, in quanto il Giudice di secondo grado ha
correttamente individuato la portata nel processo
tributario delle dichiarazioni di terzi assunte dagli
accertatori, secondo la lettura data alla norma da
questa Corte. E’, invero, principio consolidato, e
condiviso dal Collegio, quello per cui nel processo
tributario il divieto di ammissione della prova
testimoniale nel giudizio innanzi alle Commissioni si

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amministratore di fatto della società sulla base di

riferisce alla sola prova testimoniale da assumere nel
processo e non implica, pertanto, l’inutilizzabilità,
ai fini della decisione, delle dichiarazioni raccolte
dall’Amministrazione nella fase procedimentale e rese
da terzi, le quali hanno il valore proprio degli

convincimento del giudice ove confortati da altri
riscontri oggettivi (Cass.n.9402/07;id. n.11785/10).
2.2. .Egualmente inammissibile è la censura in ordine
alla motivazione in quanto priva, all’esito della sua
illustrazione di una esposizione chiara e sintetica del
fatto controverso in relazione al quale la motivazione
si assume omessa ovvero delle ragioni per le quali la
dedotta insufficienza rende inidonea la motivazione a
giustificare la decisione. Ai sensi dell’art. 366 bis
c.p.c., comma 2, (applicabile alla fattispecie ratione
temporis), infatti, la formulazione della censura ai
sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 deve contenere un
“momento di sintesi” omologo del quesito di diritto,
che costituisca un quid pluris rispetto
all’illustrazione del motivo operata dalla parte
ricorrente (Cass. 8897/08, Cass. S.U. 11652/08).
3.Con il secondo motivo il ricorrente assume la
violazione e falsa applicazione degli art.2727 e 2729
c.c., 2697 c.c. in relazione all’art.360 n.3 c.p.c. in

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elementi indiziari e possono concorrere a formare il

quanto la Commissione Tributaria Regionale avrebbe
assunto acriticamente le risultanze del processo
verbale di constatazione.
3.1.La censura -oltre a proporre, nella sostanza, un
inammissibile riesame dell’accertamento in fatto

quanto il quesito di diritto di cui all’art.366 bis
c.p.c. si risolve, come per il primo motivo, in una
mera riproposizione del dettato normativo priva di
riferimenti alla fattispecie. Ed invero, va rilevato che
il principio di diritto che la parte è tenuta a
formulare a pena di inammissibilità, deve consistere in
una chiara sintesi logico-giuridica della questione
sottoposta al vaglio del giudice di legittimità,
esposta in modo tale che dalla risposta (affermativa o
negativa) che ad esso si dia, discenda in modo univoco
l’accoglimento o il rigetto del gravame (Cass. 4044/09,
S.U. 3519/08, S.U. 20360/07).
Ne deriva che non può ritenersi adeguato,

con

conseguente inammissibilità del relativo motivo di
ricorso, il quesito formulato – come nel caso concreto
– in modo generico e limitatamente alla riproduzione
del contenuto del precetto di legge, senza alcun
riferimento al concreto thema decidendum, poiché del
tutto inidoneo ad assumere una qualsiasi rilevanza ai

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compiuto dal giudice di merito- è inammissibile in

fini della decisione del corrispondente motivo (Cass.
S.U. 18759/08).
2.3. Nella specie, il Saltari, nel proposto quesito ex
art. 366 bis c.p.c, si limita a chiedere

“se si

legittima e dunque conforme agli art.2727 e 2729 c,c,

presuntiva in ordine allo svolgimento da parte di un
soggetto della carica di amministratore di fatto in
base al mero richiamo alle dichiarazioni contenute nel
p.v.c. e senza quantomeno dar conto della
contraddittorietà di alcune di esse e comunque errando
nella valutazione di alcune di esse”.
E’ evidente, pertanto, che il proposto quesito si
palesa del tutto generico e limitato alla riproduzione
del contenuto della norma di cui all’art. 2729 c.c.,
per cui il medesimo è certamente insuscettibile di
avere una qualsiasi rilevanza ai fini della decisione
del relativo motivo di ricorso che, pertanto, non può
che essere dichiarato inammissibile.
4.11 terzo motivo con il quale si assume l’omessa e/o
insufficiente motivazione in ordine a un fatto
controverso è anch’esso inammissibile in quanto privo,
all’esito dell’illustrazione, di una esposizione chiara
e sintetica del fatto controverso in relazione al quale
la motivazione si assume omessa. Oltre a quanto già

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da parte del giudice tributario fondare la prova

rassegnato, al proposito,

nell’esame del primo motivo

di ricorso va rilevato che questa Corte ha più volteed anche di recente – avuto modo di puntualizzare che
il motivo di ricorso con il quale si denunci l’omessa,
insufficiente, o contraddittoria motivazione, deve

al quale la motivazione si assume carente. Al riguardo
si è, inoltre, precisato che per “fatto” deve
intendersi, non una “questione” o un “punto” della
sentenza (come prevedeva il testo previgente dell’art.
360 c.p.c., n. 5), bensì un fatto vero e proprio, ossia
un fatto principale ex art. 2697 c.c., che dia luogo
alla costituzione, modificazione o estinzione di una
situazione giuridicamente rilevante (fatto di per sè
decisivo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5), ovvero
un fatto secondario, dedotto, cioè, in funzione di
prova di un fatto principale, purché sia – a sua volta
controverso e decisivo (cfr. Cass. 12990/09,
2805/11).
Oltre che un idoneo momento di sintesi manca, nel
motivo in esame, anche tale allegazione di decisività
con ulteriore difetto di autosufficienza riportandosi
solo per stralci il contenuto del processo verbale di
constatazione.
Per tutte le ragioni suesposte, pertanto, il ricorso

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indicare il fatto controverso o decisivo in relazione

proposto da Andrea Saltari non può che essere
rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al
rimborso delle spese processuali sostenute dall’Agenzia
delle Entrate, nella misura liquidata in dispositivo
sulla base dei parametri di cui al D.M.n.140/2012.

Ministero dell’Economia e delle Finanze per assenza di
attività difensiva.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto nei
confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Rigetta il ricorso proposto nei confronti dell’Agenzia
delle Entrate.
Condanna il ricorrente alla refusione in favore
dell’Agenzia delle Entrate delle spese processuali che
liquida in complessivi euro 7.000,00 oltre spese
prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del
10.10.2013.

Non vi è pronuncia sulle spese nei confronti del

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