Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27190 del 28/12/2016

Cassazione civile, sez. III, 28/12/2016, (ud. 05/12/2016, dep.28/12/2016),  n. 27190

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al numero 8231 del ruolo generale dell’anno

2014, proposto da:

– SALUMIFICIO SILA ILCA S.r.l. (P.I.: 01543380784), in persona del

legale rappresentante pro tempore, M.C.;

– D.I., (C.F.: (OMISSIS)) entrambi rappresentati e difesi,

giusta procura a margine del ricorso, dall’avvocato Rossella Porto

(C.F.: PRT RSL 66P51 D086A);

– ricorrenti –

nei confronti di:

– A.V.P. (C.F.: (OMISSIS));

– G.E. (C.F.: (OMISSIS)) entrambi rappresentati e

difesi, giusta procure in calce al controricorso, dall’avvocato Ugo

Scalise (C.F.: non dichiarato);

– ontroricorrenti –

per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Catanzaro

n. 87/2014, depositata in data 21 gennaio 2014;

udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 5

dicembre 2016 dal consigliere Augusto Tatangelo;

uditi:

l’avvocato Ugo Scalise, per i controricorrenti;

il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale

dott. PRATIS Pierfelice, che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso.

Fatto

FATTI E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A.V.P. ottenne decreto ingiuntivo per l’importo di Lire 845.910.000 nei confronti del Salumificio Sila ILCA S.r.l., a titolo di compensi per attività professionale svolta in favore della società.

Nel corso del giudizio di opposizione al suddetto decreto ingiuntivo fu proposta querela di falso in relazione ad una scrittura privata, contenente una dichiarazione ricognitiva del debito sottoscritta dalla legale rappresentante della società, nella quale si faceva tra l’altro riferimento ad un pagamento parziale per Lire 118.500.000.

A tale giudizio fu riunito quello instaurato dal coniuge della legale rappresentante della società, D.I., nei confronti di A.V.P. e di sua moglie G.E. per ottenere la restituzione della suddetta somma di Lire 118.500.00, a suo dire a questi corrisposta a titolo di mutuo per l’acquisto di un immobile.

Le due cause furono riunite e, all’esito, il Tribunale di Cosenza rigettò la querela di falso, l’opposizione al decreto ingiuntivo e la domanda proposta dal D..

La Corte di Appello di Catanzaro ha confermato la decisione di primo grado.

Ricorrono il Salumificio Sila ILCA S.r.l. e il D., sulla base di quattro motivi.

Resistono con controricorso l’ A. e la G..

I ricorrenti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Il collegio ha disposto che la motivazione sia redatta in forma semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia “violazione di legge processuale e falsa applicazione degli artt. 61, 191 e 221 c.p.c. e ss., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, con riferimento alla mancata assunzione e valutazione di una prova decisiva, quale la consulenza tecnica di ufficio e, in particolare, la perizia grafologica – grafotecnica, volta ad accertare l’abusivo riempimento “absque pactis” di un foglio firmato in bianco”.

Con il secondo motivo del ricorso si denunzia “omessa e insufficiente esame di un fatto decisivo per la controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, per la mancata assunzione e valutazione di una prova decisiva che è stato oggetto di discussione tra le parti, quale la consulenza tecnica di ufficio ed in particolare la perizia grafologica – grafotecnica, volta ad accertare l’abusivo riempimento “absque pactis” di un foglio firmato in bianco”.

I primi due motivi del ricorso sono connessi e vanno esaminati congiuntamente, in quanto entrambi diretti a censurare il mancato accoglimento dell’istanza di nomina di un consulente tecnico di ufficio per verificare, sul piano grafologico e grafo-tecnico, la dedotta falsità della scrittura privata ricognitiva posta a base della domanda dell’ A..

Essi sono infondati.

Il provvedimento che dispone la consulenza tecnica di ufficio rientra nel potere discrezionale del giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità se non nei limiti in cui la mancata ammissione della consulenza si risolva in un vizio della motivazione sul merito della controversia (cfr. Cass., Sez. 2, Sentenza n. 72 del 03/01/2011, Rv. 615839; Sez. 3, Sentenza n. 20814 del 27/10/2004, Rv. 577851; sostanzialmente nel medesimo senso: Sez. 1, Sentenza n. 17399 del 01/09/2015, Rv. 636775; Sez. 1, Sentenza n. 15219 del 05/07/2007, Rv. 598314, quest’ultima con specifico riguardo alla mancata ammissione di consulenza tecnica grafologica finalizzata all’accertamento dell’abusivo riempimento di documento sottoscritto in bianco).

Nella specie, la motivazione della sentenza impugnata, con riguardo alla prova della falsità del documento oggetto della querela (falsità esclusa in primo luogo sulla base della deposizione testimoniale del professionista che ebbe a redigerlo materialmente), certamente si sottrae alle censure deducibili ai sensi del testo vigente (ed applicabile nella fattispecie, in ragione della data di pubblicazione della sentenza stessa) dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come interpretato dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830; Sez. U, Sentenza n. 8054 del 07/04/2014, Rv. 629833; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 21257 del 08/10/2014, Rv. 632914; Sez. 6 – 3, Sentenza n. 23828 del 20/11/2015, Rv. 637781), e risulta del tutto adeguata.

D’altronde, buona parte delle circostanze di fatto dedotte in senso contrario dai ricorrenti risultano del tutto irrilevanti, in quanto compatibili con la redazione del documento e la sua successiva sottoscrizione da parte della legale rappresentante della società, previa apposizione della data.

Nè possono essere prese in considerazione – in quanto evidentemente nuove e comunque consistenti nella denunzia di un vizio revocatorio – le circostanze in ordine alla falsità della decisiva testimonianza dell’avvocato Costabile dedotte (e documentate) da parte ricorrente solo con la memoria depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c., e poste del resto a fondamento dell’impugnazione per revocazione della sentenza di merito, come dichiarano gli stessi ricorrenti.

2. Con il terzo motivo del ricorso principale si denunzia “violazione di legge processuale e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per aver la Corte abusato del potere discrezionale riconosciutogli, non prendendo in considerazione adeguatamente l’intero contenuto della trattazione e dell’istruzione probatoria, che avrebbe portato certamente ad una decisione diversa da quella impugnata”.

Con il quarto motivo del ricorso si denunzia “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, ed in particolare omessa valutazione di circostanze obiettive acquisite alla causa durante la fase istruttoria, idonee di per sè, qualora fossero state prese in considerazione, a condurre con certezza ad una decisione diversa da quella adottata”.

Il terzo ed il quarto motivo del ricorso, connessi, possono essere esaminati congiuntamente.

Essi sono in parte inammissibili ed in parte infondati.

La valutazione del materiale istruttorio è avvenuta in piena conformità al principio espresso dall’art. 116 c.p.c.; tutti i fatti storici rilevanti risultano presi in considerazione ai fini della decisione, la cui motivazione risulta adeguata, non apparente e non insanabilmente contraddittoria sul piano logico.

I ricorrenti contestano nella sostanza gli accertamenti di fatto operati dai giudice del merito, e in particolare chiedono una nuova e diversa valutazione delle prove – in special modo delle prove per testi – il che certamente non è consentito in sede di legittimità.

3. Il ricorso è rigettato.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Dal momento che il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 18, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte:

rigetta il ricorso;

condanna i ricorrenti a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti, liquidandole in complessivi Euro 20.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2016

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