Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27190 del 16/12/2011
Cassazione civile sez. trib., 16/12/2011, (ud. 10/11/2011, dep. 16/12/2011), n.27190
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PIVETTI Marco – Presidente –
Dott. BERNARDI Sergio – rel. Consigliere –
Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
T.E., T.S., elettivamente domiciliati in
ROMA PIAZZA MAZZINI 8, presso lo studio dell’avvocato DELLA VALLE
EUGENIO, che li rappresenta e difende con procura notarile del Not.
Dr. GARGIULO MASSIMO in RAVENNA, rep. n. 134488 del 09/01/2007;
– ricorrenti –
contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE, AGENZIA DELLE ENTRATE DI ROMA,
AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI RAVENNA;
– intimati –
avverso la sentenza n. 178/2005 della COMM. TRIB. REG. di BOLOGNA,
depositata il 02/12/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
10/11/2011 dal Consigliere Dott. SERGIO BERNARDI;
udito per il ricorrente l’Avvocato DELLA VALLE, che ha chiesto
l’accoglimento;
udito per il resistente l’Avvocato GENTILI, che ha chiesto il
rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
POLICASTRO Aldo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con rogito 18.04.2000 E. e T.S. vendettero un’area edificabile in Comune di (OMISSIS) per il prezzo dichiarato di L. 3.600,000.000. L’Ufficio de Registro rettificò il valore in quello di L. 5.485.000.000. I contribuenti ricorrono avverso la sentenza della CTR di Bologna che, accogliendo l’appello dell’Amministrazione, ha confermato l’accertamento. L’Agenzia delle Entrate non si difende.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo di ricorso si deduce che il valore dichiarato dell’area fabbricabile è stato riconosciuto congruo nelle cause promosse dai contribuenti venditori contro gli avvisi di accertamento della plusvalenza realizzata con la compravendita. Accogliendo in questa sede la tesi dell’Ufficio la CTR avrebbe pronunciato in contrasto con l’art. 2909 c.c. e l’art. 324 c.p.c..
Il motivo è fondato. Le sentenze n. 209 e 210 della CTP di Ravenna sono passate in cosa giudicata, come attestato ex art. 124 disp. att. c.p.c. sulle copie prodotte col ricorso. La produzione è ammissibile, ex art. 372 c.p.c., perchè il giudicato si è formato dopo la pubblicazione della sentenza impugnata. La CTP ha definitivamente accertato, nel contraddittorio delle stesse parti del presente giudizio, che il valore dell’area fabbricabile compravenduta col rogito 18.04.2000 era quello dichiarato in atto. La decisione impugnata è dunque intervenuta su questione di fatto coperta da giudicato, che non poteva essere nuovamente decisa in difformità. Il valore del terreno compravenduto già accertato in sede di contestazione della plusvalenza realizzata con la alienazione costituisce infatti il presupposto medesimo della imposta di registro oggetto del presente giudizio.
Va dunque accolto il ricorso, cassata la sentenza impugnata e deciso il merito della causa (non essendo necessari altri accertamenti di fatto) con l’accoglimento dell’originario ricorso, introduttivo della lite. Poichè la decisione è conseguenza di un giudicato formatosi in altro processo, di questo giudizio è giustificata la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e – decidendo nel merito – accoglie i ricorsi originari dei contribuenti, introduttivi della lite. Dichiara compensate fra le parti le spese di tutto il processo.
Così deciso in Roma, il 10 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2011