Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2719 del 30/01/2019

Cassazione civile sez. I, 30/01/2019, (ud. 22/11/2018, dep. 30/01/2019), n.2719

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliera –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliera –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

S.M., elettivamente domiciliato in Roma, via Pierluigi da

Palestrina 63, presso lo studio dell’avv. Gianluca Contaldi (p.e.c.:

gianlucacontaldi.ordineavvocatiroma.org, fax n. 06/3214925)

rappresentato e difeso dall’avv. Daniela Consoli (p.e.c.

daniela.consoli.firenze.pecavvocati.it, fax n. 055/582758) dal quale

è rappresentato e difeso per procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

nei confronti di:

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2700/2017 della Corte di appello di Firenze

emessa il 14 novembre 2017 e depositata il 29 novembre 2017 R.G. n.

2923/2016;

sentita la relazione in Camera di consiglio del Cons. Dott. Giacinto

Bisogni.

Fatto

RILEVATO

che:

1. La Corte di appello di Firenze, con sentenza n. 2700/17, ha respinto l’appello proposto dal sig. S.M., cittadino maliano, avverso l’ordinanza del Tribunale di Firenze, in data 26 aprile 2015, che aveva respinto il ricorso proposto avverso il diniego di protezione internazionale pronunciato dalla Commissione territoriale di Firenze il 22 settembre 2014.

2. Nel richiedere la protezione internazione il sig. S. aveva riferito, di essere sempre vissuto a (OMISSIS), di aver ripreso gli studi all’età di 25 anni, nel 2012, frequentando una scuola coranica gestita da una ONG denominata (OMISSIS). Era stato selezionato fra i migliori studenti per la partecipazione a un campo di formazione presso (OMISSIS). Pervenuto sul luogo si era reso conto trattarsi di un campo di addestramento in vista della lotta indipendentista dell’Azawad dal Mali. Era rimasto nel campo per dieci mesi dove aveva lavorato come lavapiatti e quando era stato destinato a compiere l’addestramento militare era fuggito dal campo lasciando il Mali per l’Algeria e poi per la Libia dove era rimasto sino all’aprile del 2014 quando era stato imbarcato forzatamente su un barcone diretto in Italia e naufragato. Era stato quindi soccorso dopo tre giorni in mare e condotto in Italia dove aveva presentato immediatamente domanda di asilo.

3. A giudizio della Corte di appello una serie di contraddizioni e di omissioni nella narrazione del sig. S. ne inficia l’attendibilità. Tuttavia anche a prescindere da questa valutazione non vi è motivo per ritenere che se egli ritornasse a (OMISSIS) correre un serio rischio di subire una carcerazione e trattamenti contrari ai diritti umani, nè vi è motivo per ritenere che la situazione della capitale del Mali sia tale da costituire, di per sè, un pericolo attuale e grave per la persona del ricorrente. Infatti dalle informazioni del Ministero degli Affari Esteri e di altre organizzazioni e fonti internazionali non risulta l’esistenza di una situazione di conflitto armato interno nè di violenza indiscriminata. Negli ultimi tempi a (OMISSIS) si sono registrati attentati terroristici diretti però a colpire obiettivi “occidentali”.

4. Contro la decisione della Corte di appello fiorentina ricorre per cassazione il sig. S.M. con sei motivi di impugnazione.

5. Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, in riferimento alla valutazione di credibilità e/o attendibilità del richiedente la protezione internazionale, e dell’art. 115 c.p.c., in riferimento alle prove documentali offerte dalla parte e ai fatti non contestati. Il ricorrente rileva che contraddizioni o carenze nella narrazione offerta devono ascriversi alle difficoltà di traduzione non superate dalla presenza al colloquio di un interprete a conoscenza della lingua bambara. Per altro verso il ricorrente fa rilevare la attendibilità della narrazione che trova riscontro nelle informazioni relative alla situazione del Mali nel 2012 e in particolare alle scuole coraniche che svolsero la funzione di centri di addestramento militare.

6. Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1 della Convenzione di Ginevra e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2 lett. e) e art. 11, in ordine all’accertamento della condizione di rifugiato; del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 7, in ordine alla corretta individuazione del reclutamento forzato come atto costituente grave violazione dei diritti umani fondamentali; del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 8, nonchè l’omesso esame di un fatto decisivo in riferimento al contesto socio-politico del Paese di origine.

7. Con il terzo motivo di ricorso si deduce la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, lett. g), artt. 3 e 14, in ordine all’accertamento della condizione di beneficiario della protezione sussidiaria nonchè l’omesso esame di un fatto decisivo.

8. Con il quarto motivo di ricorso si deduce la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, in ordine all’accertamento della condizione di beneficiario della protezione sussidiaria, e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 6,comma 1.

9. Con il quinto motivo di ricorso si deduce la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 1 e del D.P.R. n. 394 del 1999, art. 28, in combinato disposto, degli artt. 3 e 14 della C.E.D.U., dell’art. 3 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, dell’art. 6 (1) del Patto internazionale sui diritti civili e politici nonchè l’omesso esame circa un fatto decisivo.

10. Con il sesto motivo di ricorso si deduce la violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136,comma 2, in riferimento alla manifesta infondatezza della pretesa e alla colpa grave nell’esercizio dell’azione.

Diritto

RITENUTO

che:

11. Il primo motivo di ricorso non coglie l’esatta ratio decidendi della sentenza impugnata. La Corte di appello ha rilevato una sostanziale lacunosità della narrazione sulla vicenda della partenza del sig. S. per il “campo” organizzato dalla scuola coranica e ha espresso un articolato e specifico giudizio sulla credibilità sia della vicenda personale che della possibilità di una azione delle autorità maliane nei confronti del richiedente asilo nella eventualità del suo rientro in patria. In particolare ha ritenuto poco credibile che dai fatti esposti possa desumersi una situazione di attuale e grave pericolo per il richiedente asilo qualora ritornasse nel suo paese e specificamente nella città dove è nato e vissuto e cioè (OMISSIS). La Corte ha dato atto che la partecipazione al “campo” non dipese dalla volontà del S. e comunque che è da escludere che egli fosse consapevole che il “campo” fosse in realtà un centro di addestramento militare. Peraltro ha rilevato la Corte di appello che il ricorrente, secondo la sua stessa esposizione dei fatti, ha svolto delle occupazioni meramente accessorie all’interno del campo come deve considerarsi quella di addetto alla cucina con la mansione di lavapiatti sicchè non si vede quale imputazione potrebbe subire dalle autorità maliane in caso di ritorno in patria, peraltro dopo molti anni tale vicenda che lo ha visto sottrarsi tempestivamente alla possibilità di un addestramento militare. Quanto alle possibili carenze e fraintendimenti della traduzione va rilevato che il ricorrente neanche con il ricorso per cassazione chiarisce in cosa la sua narrazione sarebbe stata alterata o menomata. Egli anzi, sostanzialmente, conferma lo svolgimento della sua storia per come è stata ricostruita dalla Corte di appello.

12. Il secondo motivo è inammissibile. Il ricorrente censura la valutazione della Corte di appello circa la ragionevolezza del timore di subire un concreto, attuale e grave pericolo in caso di rientro in patria. Si tratta di una valutazione di merito che la Corte di appello ha espresso argomentatamente e seguendo un iter logico che si basa sui fatti esposti dal ricorrente specificamente per quanto riguarda la natura e la volontarietà della sua partecipazione al “campo” scuola.

13. Il terzo motivo muove sostanzialmente censure analoghe al precedente motivo e puntualizza alcune circostanze che egli avrebbe dedotto nel corso del giudizio di merito riguardanti l’arresto del direttore del centro coranico e le notizie apprese dalla madre circa ripetute perquisizioni di polizia presso l’abitazione di (OMISSIS) giustificate con la sua incolpazione per attentato alla unità nazionale. Il ricorrente fa anche riferimento a documentazione citata nell’atto di appello sugli abusi perpetrati dalle forze di polizia del Mali (detenzioni arbitrarie e violenze ai danni dei detenuti).

14. Il motivo difetta di autosufficienza e appare in ogni caso infondato. Il ricorrente non fa riferimento ad alcuna documentazione da cui risulterebbe che egli è stato incriminato o indagato per attentato all’unità nazionale. Nè a fronte del rilievo della scarsa credibilità e della incompletezza della narrazione apporta una ricostruzione puntuale dei fatti che sarebbe stata negletta dalla Corte di appello. Anche a voler ritenere che il nome del ricorrente sia stato messo dalle autorità maliane in relazione al campo di addestramento la partecipazione sarebbe stata – secondo la narrazione dello stesso ricorrente – del tutto involontaria e priva di alcun rilievo sotto il profilo del coinvolgimento nell’attività contraria all’unità nazionale del Mali. Anzi il ricorrente si sarebbe tempestivamente sottratto, fuggendo all’estero, quando la sua partecipazione poteva assumere tale rilievo.

15. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta la contrarietà della decisione impugnata alla giurisprudenza Diakitè e Elgafaji della Corte di Giustizia UE e rileva che secondo tale giurisprudenza, recepita dalla Corte di Cassazione (Cass. 18130/2017) la protezione sussidiaria non è subordinata alla condizione che il richiedente fornisca la prova che egli sia interessato in modo specifico dalla situazione di violenza indiscriminata esistente nel paese di provenienza, a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale, essendo sufficiente tratteggiare una situazione nella quale alla violenza diffusa e indiscriminata non sia contrapposto alcun anticorpo concreto dalle autorità statali.

16. Il riferimento operato dal ricorrente non appare pertinente. La Corte di appello sulla base delle informazioni qualificate cui ha dato affidamento ha rilevato che la situazione del Mali è ben diversa nella parte settentrionale rispetto a quella del sud del paese e specificamente della capitale (OMISSIS) dove si sono registrati sì gravi attentati terroristici ma che hanno avuto come obiettivo organizzazioni e presenze “occidentali”. Pertanto i giudici del merito non hanno imputato all’odierno ricorrente di non avere “individualizzato” il rischio rilevante ai fini della concessione della protezione sussidiaria ma invece hanno escluso che l’area di provenienza del ricorrente sia qualificabile alla luce della citata giurisprudenza Europea come una zona nella quale la stessa intensità e generalizzazione del conflitto rende superfluo un accertamento sulla specifica situazione personale del richiedente asilo.

17. Con il quinto motivo di ricorso si lamenta la mancata considerazione della situazione generale del Mali che a partire dall’insurrezione del 2012 non ha mai riacquisito stabilità e pacificazione e anzi, nel tempo, ha visto estendersi la influenza del terrorismo al sud del paese, ivi compresa la capitale (OMISSIS), in condizioni di crescente povertà e mancato rispetto dei diritti umani da parte delle autorità maliane. Una situazione che ben avrebbe dovuto giustificare quanto meno il riconoscimento della protezione umanitaria anche in considerazione del progressivo inserimento del richiedente asilo nella società italiana e dello svolgimento di una regolare attività lavorativa.

18. La decisione della Corte di appello si basa su informazioni che non sono smentite dalle deduzioni del ricorrente circa la netta differenziazione, anche attuale, della situazione del suo paese nella zona settentrionale, oggetto della rivendicazione secessionista di matrice jijadista, e nella zona meridionale, cui appartiene la città di origine e di residenza del richiedente. Ai fini della protezione umanitaria il ricorrente, secondo la valutazione della Corte di appello, non ha fornito elementi per ritenerlo esposto a una situazione specifica di vulnerabilità da mettere in relazione con le denunciate violazione dei diritti umani.

19. Infine con il sesto motivo il ricorrente lamenta la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato sulla base di una erroneamente ritenuta manifesta infondatezza della sua domanda e colpa grave nell’esercizio dell’azione.

20. Il motivo è inammissibile alla luce della giurisprudenza di questa Corte (Cass. Civ. 11 sezione, n. 29228/2017 del 6 dicembre 2017) secondo cui “in tema di patrocinio a spese dello Stato, la revoca dell’ammissione al patrocinio adottata con la sentenza che definisce il giudizio di appello anzichè con separato decreto, come previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136, non comporta mutamenti nel regime impugnatorio avverso la relativa pronuncia, che resta quello ordinario e generale dell’opposizione dello stesso D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170, dovendosi escludere che la pronuncia sulla revoca, in quanto adottata con sentenza, sia per ciò solo impugnabile immediatamente con il ricorso per cassazione”.

21. Il ricorso va pertanto respinto senza statuizioni sulle spese del giudizio di cassazione. La revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato comporta l’applicazione della norma che prevede l’imposizione dell’obbligo di versare una ulteriore somma pari a quella versata a titolo di contributo unificato.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2019

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