Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2719 del 08/02/2010

Cassazione civile sez. II, 08/02/2010, (ud. 03/12/2009, dep. 08/02/2010), n.2719

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. MENSITIERI Alfredo – rel. Consigliere –

Dott. MALZONE Ennio – Consigliere –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 112-2005 proposto da:

I.C. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA SALARIA 227, presso lo studio dell’avvocato IASONNA

STEFANIA, rappresentato e difeso dall’avvocato PROCACCINI ERNESTO;

– ricorrente –

contro

M.A. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA CIRCUMVALLAZIONE TRIONFALE 123, presso lo studio

dell’avvocato SANZARI UMBERTO, rappresentata e difesa dall’avvocato

DI MEZZA FEDERICO LUIGI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1177/2004 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 07/04/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/12/2009 dal Consigliere Dott. ALFREDO MENSITIERI;

udito l’Avvocato GIOVANNI ATTINGENTI con delega dell’Avvocato ERNESTO

PROCACCINI difensore del ricorrente che ha chiesto l’accoglimento del

ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARESTIA Antonietta che ha concluso per il rigetto del ricorso o per

il 1^ motivo rimettere la questione alle S.U. ed in subordine

rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto dell’11 giugno 1996 il Pretore di Benevento, sezione distaccata di Solopaca, ingiungeva a M.A. di pagare a I.C. la somma di L. 11.737,730 oltre accessori e spese, da quest’ultima pretesa a saldo del pagamento dei lavori di ristrutturazione di un fabbricato sito in (OMISSIS), giusta contratto di appalto intercorso tra esse parti il (OMISSIS).

Con altro decreto in pari data lo stesso Pretore ingiungeva alla predetta M. di pagare al menzionato I. l’importo di L. 24.026.695, oltre accessori e spese,quali lavori eseguiti nel medesimo fabbricato in aggiunta alle opere disciplinate dal contratto:tali lavori dovevano essere eseguiti in economia e la loro valutazione sarebbe stata effettuata in contraddittorio.

L’intimata proponeva opposizione e deduceva che, in rapporto ai quaranta milioni pattuiti quale prezzo delle opere oggetto del contratto di appalto,aveva già versato L. 57.600.000 ed i lavori, peraltro nemmeno eseguiti a regola d’arte, erano stati ultimati il (OMISSIS), ossia con quattordici mesi di ritardo, per la quale evenienza era stata prevista la penale di L. 300.000 al giorno.

In ordine ai lavori extra contrattuali opponeva che la somma richiesta era stata determinata unilateralmente dall’imprenditore senza il riscontro di computo metrico e della contabilità finale.

Chiedeva,pertanto,la revoca degli opposti decreti e, in via riconvenzionale, la condanna dello I. al pagamento della penalità ed al risarcimento dei danni per la ritardata ultimazione e la cattiva esecuzione delle opere;chiedeva inoltre la nomina di ctu per la valutazione delle opere in economia.

L’appaltatore contestava sotto distinti profili la fondatezza delle ragioni addotte a sostegno delle opposizioni e ne domandava il rigetto. Espletate indagini tecniche il Tribunale di Benevento,divenuto competente a conoscere la controversia, riuniva i distinti procedimenti e revocava il decreto ingiuntivo relativo ai lavori oggetto del contratto d’appalto, all’uopo ritenendo la nullità parziale del medesimo per illiceità dell’oggetto e contrarietà a norme imperative, inerendo all’edificazione di opere prive dei requisiti di legittimità rispetto alla normativa urbanistica e antisismica, quest’ultima certamente di ordine pubblico;condannava tuttavia lo I. al pagamento in favore della M. dell’importo di L. 1.000.000, oltre agli interessi legali dalla data della decisione quale risarcimento dei danni per la collocazione in contropendenza di soglie e davanzali nonchè per l’errato montaggio della grondaia;revocava quindi il decreto ingiuntivo concernente i lavori estranei al contratto di appalto ed eseguiti in economia e determinava il credito dell’assuntore in L. 9.622.958,oltre agli interessi legali dal 3 maggio 1996 al saldo e agli oneri fiscali; compensava interamente tra le parti a le spese relative al primo dei cennati procedimenti e per la metà quelle concernenti il secondo,ponendo a carico della M. la residua metà ed a carico di entrambe le parti, in pari misura,gli oneri per le indagini tecniche relative a ciascuna causa.

Proposti gravami,principale dallo I. e incidentale dalla M., con sentenza del 7 aprile 2004 la Corte d’appello di Napoli rigettava l’appello principale quanto al primo motivo e dichiarava inammissibile la domanda per indebito arricchimento; accoglieva per quanto di ragione l’appello incidentale e per l’effetto rigettava la domanda relativa al pagamento delle opere del decreto ingiuntivo n. 57/1996;rigettava la pretesa risarcitoria della M. compensava interamente tra le parti le spese del doppio grado.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione I. C. sulla base di due motivi, illustrati da memoria.

Resiste con controricorso M.A..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso si denunzia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, violazione e falsa applicazione degli artt. 1322, 1419, 2041 e 2697 c.c.; del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 36 e della L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 13; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione; omesso esame di punto decisivo della controversia.

Censura parte ricorrente l’accoglimento da parte della Corte del merito del gravame incidentale della M. con declaratoria di nullità dell’intero contratto di appalto sul rilievo che le assunte riscontrate illiceità,inerendo all’abusiva realizzazione di modifiche sostanziali e strutturali, avrebbero coinvolto tutte le opere commesse dalla stessa M. ad esso I. e da quest’ultimo realizzate.

Sostiene che in forza del principio di conservazione del negozio giuridico affetto da nullità parziale il giudice d’appello avrebbe dovuto limitare la pronuncia di assunta nullità del rapporto alla parte di esso relativa alle assunte opere illegittime,non potendosi estendere tale pronuncia anche a quanto formava oggetto del rapporto medesimo relativamente ad opere eseguite in modo incontestabilmente legittimo. Nel caso di specie era evidente che non risultava sussistente nè ipotizzabile qualsivoglia pretesa di “novazione” dell’originario rapporto di appalto intercorso tra le parti in causa non avendo peraltro la M. fornito alcuna prova in proposito. E d’altronde era stato omesso dai giudicanti di considerare la incontestabile concreta possibilità che nella esaminata fattispecie ogni opera che fosse stata eseguita in difformità dalla concessione edilizia avrebbe potuto risultare oggetto di sanatoria sul piano urbanistico ed amministrativo.

Osserva che in ogni caso non era stato preso in considerazione l’incontestabile indebito arricchimento della M. in danno di esso I. non sussistendo in proposito contrariamente a quanto statuito dalla Corte territoriale, qualsivoglia preclusione processuale, posto, che come più volte affermato da questa Suprema Corte, la relativa domanda ben poteva essere proposta per la prima volta in sede di gravame di merito, purchè prospettata sulla base delle stesse circostanze già fatte valere in primo grado,come era avvenuto nel caso di specie. Il motivo è solo in parte fondato.

Invero,quanto alla ritenuta, dalla Corte partenopea, nullità dell’intero rapporto contrattuale d’appalto,rileva il Collegio che quel giudice, con motivazione adeguata,esente da vizi logici e da errori giuridici e pertanto incensurabile nella attuale sede di legittimità, ha dato atto che le illiceità riscontrate, inerendo all’abusiva realizzazione di modifiche sostanziali e strutturali (illecita costruzione di un piano mansardato, diversa distribuzione degli ambienti e dei prospetti) coinvolgeva tutte le opere commesse dalla M. allo I. e da quest’ultimo realizzate, concernendo l’intero manufatto siccome assolutamente diverso da quello autorizzato, comprese la opere accessorie. Dal che conseguiva di diritto l’inesistenza per ambedue le parti del diritto di esercitare le rispettive pretese con riguardo ad un’opera assolutamente illecita e ciò non soltanto con riguardo alle strutture, bensì anche alle opere di rifinitura,rivestendo le stesse la medesima natura del manufatto cui inerivano quali elementi inscindibili.

Sul punto pertanto la doglianza del ricorrente va respinta, mentre va accolta quella concernente la statuita inammissibilità della domanda di arricchimento senza causa sul rilievo della sua proposizione per la prima volta in appello.

Tale domanda,secondo giurisprudenza di questa Suprema Corte da cui il Collegio non ha ragione per discostarsi, può essere infatti proposta anche per la prima volta in sede di gravame di merito, purchè, come è avvenuto nel caso di specie, prospettata sulla base delle medesime circostanze di fatto fatte valere in primo grado (vedi Cass. n. 7033/2005, n. 27406/2008,n. 14646/2009). L’impugnata sentenza va pertanto sul punto cassata con rinvio della causa ad altra sezione della Corte d’appello di Napoli che si pronuncerà sulla domanda dichiarata inammissibile.

Va infine respinto, in quanto infondato, il secondo motivo di ricorso con il quale si deduce, in riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 violazione e falsa applicazione dell’art. 1655 e ss. c.c. nonchè omessa,insufficiente e contraddittoria motivazione e omesso esame di punto decisivo della controversia, per aver la Corte territoriale respinto ogni pretesa dello I., semplice esecutore delle opere murarie e che aveva operato in assoluta buona fede nella consapevolezza della esistenza secondo legge della relativa concessione edilizia, sul rilievo che il predetto con l’ordinaria diligenza ben avrebbe potuto avere conoscenza della reale situazione.

Invero la Corte napoletana, con motivazione congrua,esente da vizi logici e da errori giuridici, come tale insindacabile nella attuale sede, ha ritenuto che l’appaltatore I. non poteva pretendere in forza del contratto nullo il corrispettivo pattuito senza che potesse aver rilievo l’allegata ignoranza della violazione della concessione edilizia o l’asserita ottemperanza alle prescrizioni della committente e del direttore di lavori, trattandosi di allegazioni del tutto generiche e prive di qualsivoglia dimostrazione probatoria e che comunque non potevano esser qualificate come comportamenti scusabili, per la manifesta grave colpa di esso contraente, il quale, con l’ordinaria diligenza, ben avrebbe potuto aver conoscenza della reale situazione, trattandosi di violazioni macroscopiche afferenti alla realizzazione di un piano mansardato,alla modifica della distribuzione interna degli ambienti, alla variazione dei prospetti senza il deposito del dovuto progetto di variante presso il Comune di (OMISSIS) e presso il Genio Civile.

In conclusione il ricorso va parzialmente accolto in relazione al primo motivo e rigettato per il resto, mentre il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte, accoglie parzialmente il primo motivo nei sensi di cui in motivazione, respinge il ricorso nel resto, cassa e rinvia, anche per le spese,ad altra Sezione della Corte d’appello di Napoli.

Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2010

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