Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2719 del 05/02/2020

Cassazione civile sez. lav., 05/02/2020, (ud. 28/11/2019, dep. 05/02/2020), n.2719

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TORRICE Amelia – Presidente –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – rel. Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19466/2014 proposto da:

N.P., elettivamiltè domiciliata in ROMA, VIA CICERONE 28,

presso lo studio dell’avvocato BIANCA MARIA CASADEI, rappresentata e

difesa dall’avvocato GIUSEPPE NOCCO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i

cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 85/2014 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO,

depositata il 11/04/2014 R.G.N. 271/2012.

Fatto

RITENUTO

1. Che la Corte d’Appello di Campobasso, con la sentenza n. 85 del 2014, ha accolto l’impugnazione proposta dal Ministero della giustizia nei confronti di N.P. avverso la sentenza emessa tra le parti dal Tribunale di Larino, e per l’effetto ha rigettato la domanda della lavoratrice.

N.P., dipendente del Ministero della giustizia dal marzo 2001, in servizio presso l’Ufficio del Giudice di Pace di Guglionesi in qualità di cancelliere B3, aveva chiesto il riconoscimento del diritto al trasferimento presso uffici giudiziari del distretto di Bari per assistere il padre, persona con handicap in situazione di gravità, ai sensi della L. n. 104 del 1992, art. 3, comma 3 e con essa residente nel Comune di Gioia del Colle.

2. Per la cassazione della sentenza di appello ha proposto ricorso la lavoratrice prospettando due motivi di impugnazione.

3. Ha resistito con controricorso il Ministero.

4. In prossimità dell’adunanza camerale, la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso per cassazione notificato al Ministero, atteso che nelle more del giudizio era deceduto il padre.

5. L’Avvocatura dello Stato ha depositato memoria nell’interesse del Ministero della giustizia con la quale dà atto dell’intervenuta notificazione dell’atto di rinuncia chiedendo che, anche in mancanza di accettazione, sia pronunciata l’estinzione del processo e che siano compensate le spese di lite.

Diritto

CONSIDERATO

I. Che la rinuncia non è stata accettata, ma tale circostanza, non applicandosi l’art. 306 c.p.c., al giudizio di cassazione, non rileva ai tini dell’estinzione del giudizio.

2. Infatti, la rinuncia al ricorso per cassazione non ha carattere cosiddetto accettizio, che richiede, pertanto, l’accettazione della controparte per essere produttiva di effetti processuali (Cass. 23 dicembre 2005, n. 28675: Cass. 15 ottobre 2009, n. 21894: Cass. 5 maggio 2011, n. 9857; Cass. 26 febbraio 2015, n. 3971; Cass. n. 24148 del 2019), ma pur sempre carattere recettizio, esigendo l’art. 390 c.p.c., che essa sia notificata, come nella specie, alle parti costituite, o comunicata ai loro avvocati che vi appongono il visto (cfr., Cass., Sez. Un., 18 febbraio 2010, n. 3876: Cass. 31 gennaio 2013, n. 9959).

Ciò deriva anche dell’art. 391, comma 4, secondo cui in caso di rinuncia. non è pronunciata condanna alle spese se alla rinuncia hanno aderito le altre parti personalmente, o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale.

3. Non essendo intervenuta l’accettazione vanno regolate le spese di giudizio. Ritiene il Collegio che vada disposta la compensazione delle stesse. secondo le indicazioni delle parti.

4. Non opera il raddoppio del contributo unificato, in quanto il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 – che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato – non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione.

Tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass. 23175 del 2015).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio. Compensa tra le parti le spese di giudizio.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 28 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2020

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