Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2719 del 05/02/2018


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Civile Ord. Sez. L Num. 2719 Anno 2018
Presidente: D’ANTONIO ENRICA
Relatore: MANCINO ROSSANA

ORDINANZA
sul ricorso 19527 2012 proposto da:

BRISICHELLA

PASQUALE

C.E.

elettivamente domiciliato

in

BRSPQL42P1313619R,
ROMA, VIA

DELLA

PANETTERIA 15, presso lo studio dell’avvocato ROSSANA
RINELLA, rappresentato e difeso dall’avvocato
COSTANZO DI PALMA, giusta delega in atti;
– ricorrentecontro

2017
4490

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE C.F.
80078750587, in persona del Presidente e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura
Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

Data pubblicazione: 05/02/2018

Avvocati

ANTONIETTA

CORETTI,

VINCENZO

STUMPO,

EMANUELE DE ROSE, VINCENZO TRIOLO, giusta delega in
atti;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 7209/2011 della CORTE

1356/2009.

D’APPELLO di BARI, depositata il 03/01/2012 R.G.N.

R.G.19527/2012

RILEVATO
1. che, con sentenza n.7209 del 2011, la Corte d’appello di Bari ha confermato
la sentenza di primo grado, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso
proposto dall’attuale ricorrente per il riconoscimento del diritto all’iscrizione
negli elenchi agricoli del Comune di residenza, in riferimento agli anni 1999 e

2. che la Corte territoriale ha rilevato che proposto ricorso amministrativo
avverso il provvedimento di cancellazione datato 7 giugno 2006, sono iniziati
a decorrere i 120 giorni per la proposizione del ricorso giurisdizionale,
abbondantemente decorsi al momento dell’inutile comunicazione dell’INPS
della decisione tardiva sul ricorso, con la conseguenza che la proposizione
del ricorso, in data 23 maggio 2007, era da considerare tardiva per violazione
del termine di decadenza sostanziale di cui al D.L. n. 7 del 1970, art. 22;

3. che per la cassazione della sentenza ricorre Brisichella Pasquale, con due
motivi;

4. che l’Inps ha resistito con controricorso, ulteriormente illustrato con
memoria;

CONSIDERATO
5. che la parte ricorrente, con due motivi di ricorso, deducendo violazione di
legge e vizio di motivazione, censura la sentenza dolendosi dell’applicazione
delle regole e dei principi giurisprudenziali in materia di decorrenza del dies
a quo del termine decadenziale dell’azione di accertamento del diritto alla
reiscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, assumendo che in caso di
decisione esplicita adottata dalla Commissione provinciale il termine di
decadenza, fissato dall’art. 22 citato, decorre dalla notifica del provvedimento
formale di non inclusione del soggetto interessato negli elenchi nominativi
degli operai agricoli, salvo che l’istituto previdenziale, che eccepisca la
decadenza, provi che l’interessato ne abbia acquisito conoscenza prima della
comunicazione formale;

6. che ritiene il Collegio si debba rigettare il ricorso;
7. che la giurisprudenza di questa Corte è da tempo consolidata (cfr Cass. nn.
813 del 2007, 15785 del 2011, 29070 del 2011, 19361 del 2013, 20086 del

1

2000, per intervenuta decadenza;

2013, 2898 del 2014, 26626 del 2014 ) nel ritenere che il riferimento fatto
dal d.l. n. 7 del 1970, art. 22, ai «provvedimenti definitivi adottati in
applicazione del presente decreto» debba essere inteso come comprensivo
sia dei provvedimenti degli organi preposti alla gestione degli elenchi, che
siano divenuti definitivi perché non fatti oggetto dei previsti gravami
amministrativi, sia dei provvedimenti che abbiano acquisito la suddetta
caratteristica di definitività in esito al procedimento amministrativo

8. che in ordine alla tesi di parte ricorrente, secondo cui il termine di decadenza
doveva decorrere dalla comunicazione del provvedimento e non già dalla
scadenza del termine previsto dalla legge per l’esaurimento del procedimento
amministrativo, ritiene il Collegio di dare continuità alla ormai consolidata
giurisprudenza di questa Corte secondo cui, in caso di avvenuta presentazione
dei ricorsi amministrativi previsti dal D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 11 contro i
provvedimenti

di

mancata iscrizione (totale

o

parziale)

negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione
dagli elenchi medesimi, il termine di centoventi giorni per l’esercizio
dell’azione giudiziaria, stabilito dal D.L. n. 7 del 1970, art. 22 decorre dalla
definizione del procedimento amministrativo contenzioso, definizione che
coincide con la data di notifica all’interessato del provvedimento conclusivo
espresso, se adottato nei termini previsti dall’art. 11 citato, ovvero con la
scadenza di questi stessi termini nel caso del loro inutile decorso, dovendosi
equiparare l’inerzia della competente autorità ad un provvedimento tacito di
rigetto, conosciuto ex lege dall’interessato al verificarsi della descritta
evenienza (cfr., ex aliis, Cass. n.2898 del 2014; Cass. n.29070 del 2011;
Cass. n. 15785 del 2011; da ultimo, Cass. n. 813 del 2017 e numerose
successive conformi);
9. che la giurisprudenza di questa Corte ha affermato che, per le decisioni
espresse, vale la regola della notifica del provvedimento – salva la possibilità,
per chi eccepisca la decadenza, di provare che l’interessato ne ha acquisito
altrimenti conoscenza – mentre, per l’ipotesi di decisione tacita di rigetto, vale
solamente la regola del momento dell’acquisita conoscenza, momento che va
identificato nella scadenza dei termini assegnati dalla disposizione in esame
all’autorità competente per provvedere sul ricorso, trattandosi di scadenza

contenzioso aperto su ricorso dell’interessato;

prevista direttamente dalla legge e che deve, per tale ragione, ritenersi
conosciuta o, comunque, conoscibile dall’interessato;

10. che la suddetta scadenza segna la soglia oltre la quale la presentazione di un
ricorso amministrativo tardivo, pur restando rilevante ai fini della procedibilità
dell’azione giudiziaria, non può essere recuperata per lo spostamento in
avanti del dies a quo del ripetuto termine di decadenza; così come irrilevante,
agli stessi fini, resta la decisione tardiva sul ricorso, a sua volta inidonea a

nn.993 del 2017, 861 del 2017);

11. che

risultando, nella fattispecie in esame, che il ricorso avverso il

provvedimento di cancellazione dagli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli
è stato proposto alla Commissione Provinciale per la manodopera agricola il
1° settembre 2006, il silenzio-rigetto si è formato allo scadere del previsto
termine di novanta giorni per la decisione della commissione provinciale (il
30 novembre 2006), a nulla rilevando la tardiva comunicazione del
provvedimento espresso di rigetto del ricorso; inoltre, per non essere stato
proposto ricorso alla Commissione centrale nel termine di trenta giorni, si è
formato così, ipso iure, il definitivo provvedimento di rigetto (in data 30
dicembre 2006) contro il quale proporre l’azione giudiziaria entro il 29 aprile
2007;

12. che,

pertanto,

correttamente

la

Corte territoriale

ha

ritenuto

abbondantemente decorso il termine decadenziale alla data di proposizione
dell’azione giudiziaria (il 30 maggio 2007);

13. che il consolidarsi in epoca recente dell’orientamento qui accolto consiglia la
compensazione delle spese di causa.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; spese compensate.
Così deciso nella Adunanza camerale del 15 novembre 2017

costituire una riapertura del termine decadenziale (v., da ultimo, Cass.

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