Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2719 del 02/02/2017


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Cassazione civile, sez. III, 02/02/2017, (ud. 14/12/2016, dep.02/02/2017),  n. 2719

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12837-2014 proposto da:

C.B., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA C. PASSAGLIA,

14, presso lo studio dell’avvocato SARA MERLO, rappresentato e

difeso dall’avvocato ANTONIO CORSO giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

CE.MA., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SALARIA 259,

presso lo studio dell’avvocato SARA LEMBO, rappresentato e difeso

dall’avvocato ALFONSO FIORDELLISI giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3688/2014 del TRIBUNALE SEDE DISTACCATA DI di

MARANO DI NAPOLI, depositata il 07/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/12/2016 dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

MASELLIS MARIELLA che ha concluso per l’inammissibilità in

subordine rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. C.B., essendo intervenuto all’udienza 11 luglio 2011 davanti al giudice dell’esecuzione del Tribunale di Napoli in relazione ad una esecuzione di obbligo di fare a favore di Ce.Ma. in cui esecutato era C.S. – in forza di una sentenza dalla Corte d’appello di Napoli in data 23 settembre 2010 che aveva ordinato la parziale demolizione di una costruzione di sua proprietà -, propose opposizione agli atti esecutivi, adducendo di essere divenuto nelle more del giudizio di merito, e precisamente dal 3 agosto 2009, nudo proprietario della costruzione per donazione da parte del padre, C.S., e di avere perciò diritto alla notifica del titolo esecutivo e del precetto per potersi opporre autonomamente. Con sentenza del 28 febbraio-29 maggio 2014 il Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Marano, dichiarò inammissibile per tardività l’opposizione non essendo stata fornita prova da parte di C.B. di quando egli avrebbe avuto conoscenza dell’inizio della esecuzione.

2. Ha presentato ricorso C.B., sulla base di un unico motivo, da cui si è difesa con controricorso Ce.Ma..

L’unico motivo del ricorso denuncia violazione dell’art. 617 c.p.c., ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4: la tempestività dell’opposizione avrebbe dovuto accertarsi in base ad eventuali notifiche o comunicazioni all’opponente anteriori all’udienza in cui egli intervenne a proporla (cioè l’udienza dell’11 luglio 2011), ma queste non vi sarebbero state. Non sarebbe peraltro prevista nell’ordinamento una conoscenza di fatto, bensì solo una conoscenza legale, vale a dire a seguito di notifica dell’atto o di comunicazioni di cancelleria o della partecipazione all’udienza. Nel caso in esame, l’attuale ricorrente, quale opponente, dichiarò di non avere ricevuto notifica del titolo esecutivo e del precetto: la conoscenza sarebbe stata quindi acquisita solo con la partecipazione all’udienza dell’11 luglio 2011, quando depositò l’atto di opposizione.

Il ricorrente ha poi depositato memoria ex art. 378 c.p.c., in cui ha dato atto che il titolo esecutivo rappresentato dalla sentenza della Corte d’appello di Napoli è stato annullato da questa Suprema Corte con sentenza del 30 dicembre 2015 n. 26123, prospettando che, ai sensi dell’art. 336 c.p.c., comma 2, ciò travolga anche la sentenza del Tribunale in questa sede impugnata. Sussistendo peraltro difformità giurisprudenziale sul rilievo non solo di una conoscenza legale, come sostenuto dal ricorrente stesso, ma altresì della conoscenza di fatto (giurisprudenza quest’ultima invocata dalla controricorrente), il ricorrente ha addotto che “se la questione non dovesse trovare soluzione assorbente” nel senso che vi è stata una conoscenza legale, la causa dovrebbe essere rimessa alle Sezioni Unite per dirimere il contrasto.

Il ricorrente ha presentato in tal senso istanza al Primo Presidente di questa Suprema Corte, e il Primo Presidente Aggiunto il 1 febbraio 2016 ha dichiarato non luogo a provvedervi, essendo già stata all’epoca fissata l’udienza di discussione del ricorso dinanzi alla Terza Sezione Civile “ed essendo perciò opportuno che sia quel collegio ad esprimersi preventivamente sull’eventuale rimessione alle sezioni unite”.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. Il ricorso, come si è visto, è diretto a censurare l’impugnata sentenza per avere ritenuto inammissibile per tardività l’opposizione ex art. 617 c.p.c. proposta dallo stesso ricorrente. E’ agevole, allora, intendere che il sopravvenuto annullamento del titolo esecutivo in forza del quale era stata attivata l’opposizione ai cui atti il C. si era così opposto abbia fatto venir meno l’interesse processuale di quest’ultimo ad opporsi. Deve quindi dichiararsi inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Quanto poi alle spese, la questione della conoscenza legale o di fatto ai fini della tempestività dell’opposizione che le parti hanno dibattuto in questo grado riscontra effettivamente alcune discrasie nella giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. sez. 3, 13 agosto 2015 n. 16780, Cass. sez. 3, 19 dicembre 2014 n. 26932, Cass. sez. 3, ord. 31 ottobre 2013 n. 24662, Cass. sez. 3, ord. 7 novembre 2012 n. 19277, Cass. sez. 3, 9 maggio 2012 n. 7051, Cass. sez. 3, 17 marzo 2010 n. 6487, Cass. sez. 3, 30 aprile 2009 n. 10099, Cass. sez. 3, 10 gennaio 2008 n. 252 e Cass. sez. 3, 22 agosto 2007 n. 17880), per cui, in termini di soccombenza virtuale, la soluzione equa è da individuarsi nella loro totale compensazione.

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza d’interesse, compensandosi le spese processuali.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, compensando le spese.

Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2017

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