Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27189 del 27/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 27/11/2020, (ud. 07/10/2020, dep. 27/11/2020), n.27189

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 15269/2019 R.G. proposto da:

C.S.A., (C.F. (OMISSIS)), rappresentato e

difeso dall’Avv. PIETRO RABIOLO, elettivamente domiciliato presso lo

studio dell’Avv. GAETANO ALESSI in Roma, Via Monte Zebio, 28/5;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi,

12 come da comunicazione di cancelleria;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Sicilia, n. 4582/12/2018, depositata in data 24 ottobre 2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata

del 7 ottobre 2020 dal Consigliere Relatore Filippo D’Aquino.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

Il contribuente C.S.A. ha impugnato un avviso di accertamento relativo al periodo di imposta dell’anno 2009, con cui erano stati accertati maggiori ricavi, con recupero di IRPEF e altre imposte, oltre accessori.

La CTP di Agrigento ha parzialmente accolto il ricorso e la CTR della Sicilia, con sentenza in data 24 ottobre 2018, ha dichiarato inammissibile l’appello, osservando il giudice di appello che l’atto di appello non contenesse specifiche censure avverso le argomentazioni fornite dal primo giudice, alla luce della considerazione che l’atto di appello è mera istanza di revisione della decisione assunta.

Ha proposto ricorso per cassazione il contribuente affidato a un unico motivo; resiste con controricorso l’Ufficio.

La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1 – Con l’unico motivo si deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53 per avere il giudice di appello dichiarato inammissibile l’appello per mancata previsione di specifiche censure avverso la sentenza del giudice di primo grado. Deduce il ricorrente che l’atto di appello ha effetto devolutivo pieno, rivolto ad ottenere il riesame della causa di merito e non è gravame limitato a specifici vizi della sentenza di primo grado, ritenendo che ben possano essere riproposte le stesse argomentazioni già assunte in prime cure. Deduce, in ogni caso, di avere espresso motivi specifici di censura della sentenza di primo grado.

2 – Il ricorso è fondato, alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo cui nel processo tributario l’appello ha carattere devolutivo pieno, quale mezzo di gravame non limitato al controllo di vizi specifici, ma volto ad ottenere il riesame della causa nel merito (Cass., Sez. VI, 23 novembre 2018, n. 30525). Ne consegue che è ammissibile a termini del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53 un atto di appello in cui l’amministrazione si limiti a ribadire ed a riproporre le stesse ragioni ed argomentazioni poste a sostegno della legittimità del proprio operato già dedotte in primo grado (Cass., Sez. VI, 5 ottobre 2018, n. 24641; Cass., Sez. VI, 22 marzo 2017, n. 7369).

3 – Parimenti, l’enunciazione dei motivi di appello non deve consistere in una formalistica esposizione delle ragioni invocate a sostegno dell’appello, potendosi i motivi essere ricavati, anche per implicito dall’intero atto di impugnazione considerato nel suo complesso (Cass., Sez. V, 21 novembre 2019, n. 30341), comprese le premesse in fatto, la parte espositiva e le conclusioni (Cass., Sez. VI, 24 agosto 2017, n. 20379).

4 – La Corte di merito non si è attenuta a tali principi, dichiarando inammissibile l’appello sul presupposto che non sarebbero state indicate specifiche censure alla sentenza di primo grado. Il ricorso va, pertanto, accolto, cassandosi la sentenza impugnata con rinvio alla CTR della Sicilia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla CTR della Sicilia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 27 novembre 2020

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