Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27188 del 28/12/2016
Cassazione civile, sez. III, 28/12/2016, (ud. 18/11/2016, dep.28/12/2016), n. 27188
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –
Dott. RUBINO Lina – Consigliere –
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –
Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –
Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 18708-2015 proposto da:
AVICOLA ADRIATICA SAS di D.P.A. & C in persona del
socio accomandatario e amministratore pro tempore Sig.ra
D.P.A.M., + ALTRI OMESSI
– ricorrenti –
contro
INTESA SAN PAOLO SPA, in persona del procuratore avv. SIMONETTA
GEREVINI, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI VILLA GRAZIOLI
15, presso lo studio dell’avvocato BENEDETTO GARGANI, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato CARLO PETTINELLI
giusta procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 101/2015 della CORTE D’APPELLO di TORINO,
depositata il 20/01/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
18/11/2016 dal Consigliere Dott. COSIMO D’ARRIGO;
udito l’Avvocato PIER AURELIO COMPAGNONI per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
CARDINO Alberto, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di precetto notificato in data 8 febbraio 2011, la Avicola Adriatica s.a.s. di Di P.A., nonchè L.E., Di.Pa.An., D.P.C. e D.P.F., la prima anche in proprio e tutte le quali eredi di D.P.A., intimavano alla banca Intesa Sanpaolo s.p.a. il pagamento della somma di Euro 96.524,54, costituente l’importo residuo rispetto alla maggior somma di Euro 234.254,01 risultante dalla condanna della predetta banca pronunziata dalla Corte d’appello di L’Aquila con sentenza n. 788 del 2010.
Avverso tale precetto di pagamento la banca intimata proponeva opposizione innanzi al Tribunale di Torino, deducendo che dall’importo sopra indicato si sarebbe dovuta sottrarre la somma di Euro 96.524,54, a suo tempo corrisposta a seguito della pubblicazione della sentenza di primo grado, pronunziata dal Tribunale di Teramo (n. 639 del 2006). La residua sorte capitale veniva quantificata in euro140.809,70, importo nel frattempo versato.
Si costituivano in giudizio i creditori opposti, eccependo l’inammissibilità dell’opposizione.
Con sentenza emessa il 13 marzo 2012, il Tribunale di Torino dichiarava interamente estinto il debito della banca e, per l’effetto, accoglieva l’opposizione a precetto.
I creditori interponevano appello, che veniva rigettato dalla Corte distrettuale con sentenza pubblicata il 20 gennaio 2015.
Avverso tale sentenza la Avicola Adriatica s.a.s. e gli aventi causa del socio deceduto propongono ricorso per cassazione, affidandosi a due motivi. L’istituto di credito resiste con controricorso, eccependo preliminarmente l’inammissibilità dell’impugnazione.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – In via preliminare deve essere disattesa l’eccezione d’inammissibilità del ricorso sollevata da Intesa Sanpaolo s.p.a.
La banca sostiene che il ricorso in esame violerebbe i requisiti di ammissibilità posti dall’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 6), difettando il requisito dell’autosufficienza e mancando l’indicazione specifica degli atti processuali e dei documenti sui quali il ricorso si fonda.
La censura non coglie nel segno, giacchè il ricorso in esame contiene la testuale riproduzione dei provvedimenti e degli altri atti giudiziari rilevanti ai fini dell’interpretazione del titolo esecutivo, nonchè la specifica indicazione degli stessi.
2. – Deve essere, invece, rilevata ex officio l’inammissibilità del secondo motivo di ricorso, col quale le creditrici denunciano l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio.
Tale doglianza non è proponibile, ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c., commi 4 e 5, poichè la sentenza d’appello ha confermato la decisione di primo grado (c.d. “doppia conforme”).
3.1 – Con l’altro motivo di ricorso le pretese creditrici deducono la violazione degli artt. 478, 480 e 615 c.p.c., consistita nell’avere la Corte d’appello di Torino ecceduto i limiti dell’interpretazione extratestuale del titolo giudiziario pronunziato dalla Corte d’appello di L’Aquila.
In particolare, le parti ricorrenti sostengono che quest’ultima autorità giudiziaria, parzialmente riformando sul punto la sentenza di primo grado pronunciata dal Tribunale di Teramo, avrebbe liquidato, sulla base dei calcoli elaborati dal c.t.u., in Euro 82.645,49 il danno derivante dalla tardiva erogazione del contributo “Agensud” e dai maggiori oneri finanziari derivanti dalla mancata disponibilità di tali somme. Tale liquidazione non si sarebbe sostituita a quella equitativa fatta dal Tribunale, per un importo di Euro 80.000,00, essendo “fondata su un titolo giuridico completamente differente”. Non si tratterebbe dell’identico danno liquidato da entrambi i giudici, ma di due danni diversi, seppure parzialmente coincidenti. Conseguentemente, la banca sarebbe tenuta alla corresponsione di entrambi gli importi e non soltanto del maggiore dei due, determinato in grado di appello.
Pertanto, la Corte d’appello di Torino, in sede di opposizione a precetto, interpretando il titolo esecutivo, avrebbe errato nel ritenere che fosse dovuto soltanto il maggiore dei due importi (quello liquidato nel giudizio di merito dalla Corte d’appello di L’Aquila), anzichè entrambi.
In sintesi, la tesi prospettata in ricorso è che il danno liquidato in via equitativa ai sensi dell’art. 1226 c.c. costituirebbe un “istituto giuridico così diverso” dal danno liquidato ex art. 1224 c.c. da doversi certamente escludere che la Corte d’appello di L’Aquila, nel quantificare il secondo, abbia inteso sostituire tale statuizione a quella equitativa pronunziata dal giudice di primo grado.
3.2 – L’erroneità di tale impostazione è chiaramente evidente.
Gli artt. 1224 e 1226 c.c. non rappresentano – diversamente da come sostenuto il ricorso – due differenti “istituti giuridici”, rectius due differenti voci di danno. Al contrario, l’art. 1224 c.c. indica i danni di cui è dovuto il risarcimento nel caso di inadempimento di obbligazioni pecuniarie, mentre l’art. 1226 c.c. precisa che “se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa”. Non vi è quindi spazio per alcuna incertezza sul punto che l’art. 1226 c.c. non prevede una diversa voce di danno risarcibile, bensì semplicemente un criterio sussidiario di liquidazione dei danni da inadempimento, risarcibili ai sensi degli artt. 1218 c.c. e ss.; criterio applicabile nel caso in cui tali danni siano certi nell’an ma non esattamente quantificabili.
Consegue che, nel momento in cui la Corte d’appello di L’Aquila ha esattamente quantificato il danno da inadempimento ex art. 1224 c.c., tale liquidazione, pur in mancanza di una chiara puntualizzazione, si è sostituita a quella equitativamente effettuata dal giudice di primo grado, trattandosi del medesimo danno liquidato secondo due criteri differenti, anzichè – come si sostiene il ricorso – di due voci di danno diverse.
Del resto, neppure le parti ricorrenti indicano con precisione quali sarebbero gli elementi costitutivi delle due pretese distinte voci di danno, confondendo platealmente le fonti delle obbligazioni risarcitorie con i criteri di liquidazione.
4. – Stante l’esito del giudizio, le parti ricorrenti devono essere condannate in solido al pagamento delle spese processuali del grado, liquidate nella misura indicata in dispositivo.
Le ragioni della decisione e la manifesta infondatezza dei motivi posti alla base del ricorso, rendono evidente la sussistenza dei presupposti per la condanna delle parti ricorrenti in solido per responsabilità processuale aggravata, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 3.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 7.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge, oltre Euro 3.000,00 ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 3.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, dal parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 18 novembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2016