Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27188 del 23/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 23/10/2019, (ud. 26/06/2019, dep. 23/10/2019), n.27188

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – rel. Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20810-2018 proposto da:

COMUNE DI ALA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA VARRONE 9, presso lo studio dell’avvocato

VANNICELLI FRANCESCO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

CANTINA SOCIALE MORI COLLI ZUGNA S.C.A., in persona del Commissario

Straordinario pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

OSLAVIA 7, presso lo studio dell’avvocato D’ONOFRIO SARA, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 45/2/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di II GRADO di TRENTO, depositata il 19/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CASTORINA

ROSARIA MARIA.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte:

costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1-bis, comma 1, lett. e), , convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, osserva quanto segue;

La Commissione Tributaria di II grado di Trento con sentenza n. 45/02/2018, depositata il 19.4.2018 non notificata, accoglieva l’appello dalla Cantina Sociale Mori Colli Zugna s.c.a. avverso le pronuncia di primo grado della Commissione Tributaria di Trento che aveva rigettato il ricorso della contribuente avverso avvisi di accertamento ICI per gli anni dal 2007 al 2009 su alcuni fabbricati iscritti in catasto non appartenenti alle categorie A6 o D10 sul presupposto che il contribuente non aveva potuto presentare – incolpevolmente la domande di variazione catastale ai sensi del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, art. 7, comma 2-bis.

Avverso la sentenza della Commissione di II grado il Comune di Ala ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

L’intimata resiste con controricorso.

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del D.L. n. 207 del 2008, art. 23, comma 1-bis, convertito nella L. n. 14 del 2009; violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138, art. 1 comma 5; violazione e/o falsa applicazione del D.L. n. 557 del 199, art. 9, convertito nella L. n. 133 del 1994 e del D.L. n. 546 del 1994, art. 2-quater, in quanto la Commissione di II grado aveva sostanzialmente ritenuto superfluo l’accatastamento in D10 ai fini dell’esenzioe

2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3; omesso esame circa un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5. Lamenta che la Commissione aveva posto a base delle decisione l’atto di cessazione di usufrutto prodotto in appello, peraltro privo di data certa, dal quale si desumerebbe che l’usufrutto della cantina era cessato il 31.12.2010.

3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 1,2 e 3; violazione e/o falsa applicazione del D.L. n. 70 del 2011, art. 7, comma 2-bis e del D.L. n. 201 del 2011, art. 5, comma 14-bis, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Lamenta che la Commissione aveva ritenuto irrilevante il mancato accatastamento degli immobili in D10.

4.Le censure 1 e 3 sono suscettibili di trattazione unitaria.

Esse sono fondate.

Va in primo luogo, qui ribadito l’orientamento di legittimità in tema di ICI dei fabbricati rurali secondo cui, per la dimostrazione della ruralità dei fabbricati, ai fini del trattamento esonerativo, è dirimente l’oggettiva classificazione catastale con attribuzione della relativa categoria (A/6 per le unità abitative, o D/10 per gli immobili strumentali); sicchè l’immobile che sia stato iscritto come “rurale”, in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dal D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, art. 9 (conv. in L. 26 febbraio 1994, n. 133) non è soggetto all’imposta, ai sensi del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, art. 23, comma 1-bis (conv. in L. 27 febbraio 2009, n. 14) e del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, comma 1, lett. a); – per converso, qualora l’immobile sia iscritto in una diversa categoria catastale (di non ruralità), è onere del contribuente, che invochi l’esenzione dall’imposta, impugnare l’atto di classamento per la ritenuta ruralità del fabbricato, restandovi altrimenti quest’ultimo assoggettato; allo stesso modo, il Comune deve impugnare autonomamente l’attribuzione della categoria catastale A/6 o D/10, al fine di poter legittimamente pretendere l’assoggettamento del fabbricato all’Ici. Si tratta di orientamento già fissato dalla sentenza SSUU n. 18565/09, secondo cui (in motivazione): “in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l’immobile che sia stato iscritto nel catasto fabbricati come rurale, con l’attribuzione della relativa categoria (A/6 o D/10), in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dal D.L. n. 557 del 1993, art. 9, conv. con L. n. 133 del 1994, e successive modificazioni, non è soggetto all’imposta ai sensi del combinato disposto del D.L. n. 207 del 2008, art. 23, comma 1-bis, convertito con modificazioni dalla L. n. 14 del 2009 e del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. a). L’attribuzione all’immobile di una diversa categoria catastale deve essere impugnata specificamente dal contribuente che pretenda la non soggezione all’imposta per la ritenuta ruralità del fabbricato, restando altrimenti quest’ultimo assoggettato ad ICI: allo stesso modo il Comune dovrà impugnare l’attribuzione della categoria catastale A/6 o 19/10 al fine di potere legittimamente pretendere l’assoggettamento del fabbricato all’imposta”. Tuttavia, vanno evidenziati, quale ius supervernens, i seguenti disposti che hanno rilevanza per l’esito della presente controversia: 1) il D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, che all’art. 7, comma 2-bis, ha previsto che, ai fini del riconoscimento della ruralità degli immobili, i contribuenti avessero la facoltà (esercitabile entro il 30 settembre 2011) di presentare all’allora Agenzia del Territorio una domanda di variazione della categoria catastale per l’attribuzione delle categoria A/6 e D/10, a seconda della destinazione, abitativa o strumentale dell’immobile, sulla base di un’autocertificazione attestante che l’immobile possedeva i requisiti di ruralità di cui al D.L. n. 557 del 1993., art. 9, convertito in L. n. 133 del 1994, e modificato dal D.L. 1 ottobre 2007, n. 159, art. 42-bis, convertito con modificazioni in L. 29 novembre 2007, n. 159, “in via continuativa a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda”; 2) dal D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, in L. 22 dicembre 2011, n. 214, che ha quindi previsto, all’art. 13, comma 14-bis, che le domande di variazione di cui al predetto D.L. n. 70 del 2011 producessero “gli effetti previsti in relazione al riconoscimento del requisito della ruralità fermo restando il classamento originario degli immobili ad uso abitativo”; 3) il D.M. Economia e Finanze 26 luglio 2012, che ha stabilito, all’art. 1, che “Ai fabbricati rurali destinati ad abitazione ed ai fabbricati strumentali all’esercizio dell’attività agricola è attribuito il classamento, in base alle regole ordinarie, in una delle categorie catastali previste nel quadro generale di qualificazione. Ai fini dell’iscrizione negli atti del catasto della sussistenza del requisito di ruralità in capo ai fabbricati rurali di cui al comma 1, diversi da quelli censibili nella categoria D/10 (Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole), è apposta una specifica annotazione. Per il riconoscimento del requisito di ruralita, si applicano le disposizioni richiamate al D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, art. 9, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 1994, n. 133 e art. 2 “Presentazione delle domande per il riconoscimento del requisito di ruralità”; 4) dal D.L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, in L. 28 ottobre 2013, n. 124, art. 2, comma 5-ter, che ha stabilito che “ai sensi della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 1, comma 2, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 3, comma 14-bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, deve intendersi nel senso che le domande di variazione catastale presentate ai sensi del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, art. 7, comma 2-bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 maggio 2011, n. 106, e l’inserimento dell’annotazione degli atti catastali, producono gli effetti previsti per il requisito di ruralità di cui al D.L. 30 dicembre, n. 557, art. 9, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda”. Si tratta infatti di disposizioni che rafforzano l’orientamento esegetico già adottato dalle SSUU nel 2009, in quanto disciplinano le modalità (di variazione-annotazione) attraverso le quali è possibile pervenire alla classificazione della ruralità dei fabbricati, anche retroattivamente, onde beneficiare dell’esenzione Ici; sulla base di una procedura ad hoc che non avrebbe avuto ragion d’essere qualora la natura esonerativa della ruralità fosse dipesa dal solo fatto di essere gli immobili concretamente strumentali all’attività agricola, a prescindere dalla loro classificazione catastale conforme. Secondo il dettato normativo, su menzionato, di cui al D.L. n. 102 del 2013, art. 2, comma 5-ter, convertito in L. n. 124 del 2013 le domande di variazione catastale, ai fini del riconoscimento del requisito di ruralità, producono effetto “a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda” (da ultimo Cass.21878/2018).

Nel caso di specie è incontestato che la contribuente non si è avvalsa della procedura retroattiva del requisito di ruralità. I motivi per cui ciò è avvenuto sono irrilevanti ai fini tributari.

La CTR ha ritenuto, nonostante ciò, di riconoscere il beneficio della ruralità, a prescindere dal dato catastale, poichè la pubblicazione del D.L. 13 maggio 2011, n. 70 era avvenuta quando la cantina sociale non aveva più la proprietà, nè alcun diritto reale sull’immobile, incorrendo nell’errore di diritto censurato.

Il ricorso deve essere, pertanto accolto con assorbimento del secondo motivo.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti in punto di fatto il giudizio può essere deciso nel merito con il rigetto dell’originario ricorso della contribuente.

Le spese del giudizio di merito devono essere compensate in considerazione dell’evoluzione nel tempo della normativa in materia di esenzione ICI.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Accoglie il primo e terzo motivo di ricorso, assorbito il secondo;

cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta l’originario ricorso della contribuente.

Compensa le spese del giudizio di merito.

Condanna Cantina Sociale Mori Colli Zugna s.c.a. al pagamento delle spese a del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 2.300,00 oltre rimborso spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 26 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2019

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