Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27187 del 27/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 27/11/2020, (ud. 07/10/2020, dep. 27/11/2020), n.27187

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 14779/2019 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi,

12;

– ricorrente –

contro

S.N.;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Sicilia, n. 1710/8 /2018, depositata in data 16 aprile 2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata

del 7 ottobre 2020 dal Consigliere Relatore Filippo D’Aquino.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Emerge dalla sentenza impugnata che il contribuente S.N. ha impugnato il silenzio rifiuto alla istanza di rimborso del 50% IRPEF trattenuta sull’importo dell’incentivo all’esodo erogato all’atto della cessazione del rapporto di lavoro nel corso del periodo dell’anno di imposta 2003, a fronte di una richiesta di rimborso presentata in data 13 dicembre 2005.

La CTP di Palermo ha accolto il ricorso e la CTR della Sicilia, con sentenza in data 16 aprile 2018, ha rigettato l’appello dell’Ufficio.

Il giudice di appello ha ritenuto di disapplicare la disposizione di diritto interno alla luce della sentenza della Corte di Giustizia UE del 21 luglio 2005, C-207/04, Vergani, ove ha ritenuto l’incompatibilità della disciplina di diritto interno con il diritto unionale. Ha, inoltre, rilevato che l’istanza di rimborso è stata presentata in data 13 dicembre 2005, nel rispetto del termine di 48 mesi dall’imposizione subita di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38. Nel merito, il giudice di appello ha ritenuto la spettanza del rimborso.

Ha proposto ricorso per cassazione l’Ufficio affidato a due motivi; il contribuente intimato non si è costituito in giudizio.

La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.1 – Con il primo motivo si denuncia “motivazione apparente, violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.”, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5. Deduce il ricorrente che la CTR si sarebbe pronunciata su una eccezione mai formulata dall’Agenzia delle Entrate, mentre non si sarebbe pronunciata sul diverso thema decidendum riguardante l’applicabilità della tassazione agevolata prevista dal D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314, art. 5, comma 4-bis (rectius, dall’art. 1, comma 1, n. 2, lett. d), n. 2), che ha introdotto il dell’allora art. 17 TUIR, comma 4-bis, attuale art. 19 TUIR) alle somme erogate a titolo di TFR.

1.2 – Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’allora vigente D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 19, comma 4-bis (TUIR). Deduce il ricorrente come nel caso di specie si verte “pacificamente” in materia di tassazione del TFR, per il quale vige il regime della tassazione separata.

2.1 – I due motivi, i quali possono essere esaminati congiuntamente, sono inammissibili, posto che non è stata oggetto di specifica impugnazione la statuizione contenuta nella sentenza impugnata relativa all’accertamento che l’importo del contribuente è stato ricevuto quale incendivo all’esodo (“(…) imposta che gli era stata calcolata sull’importo ricevuto a titolo di incentivo all’esodo”) e non anche a titolo di TFR; statuizione, peraltro, che riguarda proprio la motivazione del rigetto del motivo di appello dell’Ufficio con cui si contestava il mancato assolvimento dell’onere probatorio del contribuente a sostegno del diritto alla restituzione delle maggiori imposte versate. La Corte di merito ha, pertanto, accertato che le somme erogate al contribuente, in quanto incentivo all’esodo, costituiscono somme aggiuntive, indipendenti dal trattamento di fine rapporto, finalizzate a operazioni di riorganizzazione aziendale.

2.2 – Deve, inoltre, aggiungersi che il primo motivo è ulteriormente inammissibile, in quanto il ricorrente non ha indicato se la questione ivi indicata è stata oggetto di trattazione in primo grado, nè ha riprodotto il relativo atto di costituzione. Diversamente, il ricorrente si è limitato a ritrascrivere integralmente il contenuto dell’atto di appello (non anche dell’atto di costituzione in primo grado), dal quale risulta (peraltro del tutto genericamente) che al giudice di prime cure è stata genericamente sottoposta l’applicazione della disciplina del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. Nè risulta che la questione dell’applicazione della menzionata norma di legge – il D.Lgs. n. 314 del 1997, art. 5, che al comma 1, n. 2, lett. d), n. 2, ha novellato l’art. 17 TUIR, introducendo il comma 4-bis – risulta specificamente trattata in appello.

3 – Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile. Nulla per le spese in assenza di costituzione dell’intimato.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 27 novembre 2020

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