Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27187 del 04/12/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 5 Num. 27187 Anno 2013
Presidente: DI IASI CAMILLA
Relatore: FERRO MASSIMO

Data pubblicazione: 04/12/2013

SENTENZA
Sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore p.t., rappr. e dif. dall’Avvocatura
Generale dello Stato, dom. nei relativi uffici, in Roma, via dei Portoghesi n.12,
-ricorrente Contro

TRIVISONE Luigia, leg. rappr. e difesi dall’avv. Michele Di Fiore del foro di
Napoli ed elettivam. dom. in Roma, alla via Ottaviano n. 42, presso lo studio
dell’avv. Bruno Lo Giudice, come da procura a margine dell’atto
Pagina 1 di 4 – RGN 3892 e 7702 /2008

estensL. ferro

-controricorrente e ricorrente incidentaleper la cassazione della sentenza Comm. Tribut. Regionale di Napoli, sez.dist. di
Salerno, 15.1.2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del giorno 1 ottobre 2013
dal Consigliere relatore dott. Massimo Ferro;

udito il P.M. in persona del sostituto procuratore generale dott.ssa Immacolata Zeno,
che ha concluso per l’inammissibilità o in subordine il rigetto del ricorso principale,
con assorbimento ovvero rigetto del ricorso incidentale.

IL PROCESSO
Agenzia delle Entrate impugna la sentenza della Commissione Tributaria
Regionale di Napoli, sez.dist. Salerno, 15.1.2007, che ebbe a dichiarare inammissibile
l’appello dell’Ufficio proposto avverso la sentenza C.T.P. di Salerno n. 154/10/2004,
che a sua volta aveva accolto il ricorso della contribuente Trivisone avverso l’avviso
di accertamento IRPEF, emesso a carico della medesima come socia della Dimar
s.r.l. L’appellante aveva censurato la prima decisione, in difetto di considerazione del
reddito d’impresa ascritto alla società, apprezzato per poco più di 26 milioni Lit
anziché 1 miliardo Lit circa (peraltro oggetto di accertati maggiori ricavi).
Ritenne la C.T.R. che tuttavia la conseguente impugnazione, volta all’attribuzione
anche alla socia di un corrispondente reddito da partecipazione, fosse priva di motivi
.specifici e fatti che già non fossero stati riscontrati avanti alla C.T.P. e comunque osservò che
nemmeno in secondo grado l’impugnante aveva introdotto profili nuovi e diversi
d’indagine giuridicamente appreuabili, così da permettere la riforma della pronuncia.
Il ricorso è affidato a due motivi, cui resiste con controricorso la contribuente,
spiegato a sua volta con due motivi di ricorso incidentale.
I FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA E LE RAGIONI DELLA DECISIONE

Quanto al ricorso principale, con il primo motivo, il ricorrente ha dedotto il vizio di
violazione dell’art. 53 d.lgs. n.546/1992, in relazione all’art.360 n. 3 cod.proc.civ. e
concernente la ritenuta carenza di motivi specifici dell’appello, potendo invece tale
gravame assolvere alle regole di introduzione del giudizio mediante una esposizione
chiara ed univoca, ancorchè sommaria, delle ragioni di censura.
Con il secondo motivo, il ricorrente ha dedotto il vizio di motivazione, in relazione
all’art.360 n. 5 cod.proc.civ., avendo la corte trascurato che l’atto di appello, benchè
sintetico, conteneva una motivazione della censura, tale dunque da non potersi dire
assolutamente incerta.

Pagina 2 di 4 – RGN RGN 3892 e 7702 /2008

estenso

m.ferro

uditi l’avvocato dello Stato Daniela Giacobbe per la ricorrente e l’avv. Michele Di
Fiore per la controricorrente;

1.11 primo ed il secondo motivo, da trattare congiuntamente per l’evidente connessione,
non sono ammissibili. Va premesso peraltro che la sentenza impugnata non esprime
un’unica e generica ratio decidendi: l’appello fu respinto per carenza di motivi specifici e
fatti già non oggetto di esame nella decisione della C.T.P., dunque con una
declaratoria di inammissibilità e sulla base di formula sostanzialmente non
sovrapponibile all’ulteriore statuizione, parimenti espressa dalla C.T.R. (e per quanto
in modo sintetico), enunciante il difetto di introduzione di profili nuovi e d’indagine,
come da seconda parte di narrativa della motivazione (p.3). Tale espressione
argomentativa, per la sua autonomia di valutazione ed a finale chiusura del
ragionamento giustificativo decisorio del giudicante campano, dandosi conto che il
primo giudice aveva affrontato e risolto il tbema decidendum, non è stata censurata dal
ricorrente, il cui ricorso è pertanto inammissibile, non avendo formulato specifiche
doglianze verso una delle predette rationes decidendi (Cass. s.u. 7931/2013).
2. Tale premessa, già giustificando un rilievo preliminare di inammissibilità del ricorso,
si aggiunge al riscontro del non superamento dell’onere di rappresentazione
autosufficiente, cui pure la parte non ha assolto: Agenzia delle Entrate ha invero
omesso di riportare in modo puntuale i motivi di appello, dedotti avanti alla C.T.R.,
non oggetto di alcuna individuazione tanto con riguardo al livello di specificità della
formulazione (Cass. 12664/2012), quanto con riferimento alla sequenza dello
svolgimento del processo inerente soprattutto alla documentazione, l’avviso di
accertamento in capo alla socia Trivisone, su cui era fondata l’attribuzione di un
maggior reddito da utili societari (Cass. n. 9536/2013).
3. A sua volta, il quesito di diritto attinente al primo motivo appare generico e
declinato come mero interpello astratto, dovendo invece esso assolvere alla funzione
di integrare il punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e
l’enunciazione del principio giuridico generale e perciò non potendo essere
meramente generico e teorico, bensì calarsi nella fattispecie concreta, per mettere la
Corte in grado di poter comprendere, dalla sua sola lettura, l’errore asseritamente
compiuto dal giudice di merito e la regola applicabile (Cass. 3530/2012). Il secondo
motivo è poi affetto da deficienza sul piano deRa sintesi che dovrebbe connotare la
sua parte finale, non essendo rinvenibile iheíqu.esito di fatto, mancando cioè la
conclusione a mezzo di apposito compendio del limite della motivazione censurata,
Pagina 3 di 4 – RGN RGN 3892 e 7702 /2008

estensore co

Con il primo motivo di ricorso incidentale, il controricorrente ha dedotto la violazione
di legge ex art.360 n.4 cod.proc.civ. con riguardo all’art.112 cod.civ. avendo la
C.T.R. omesso di pronunciarsi sull’eccezione del contribuente circa l’illegittimità
dell’avviso di accertamento emesso nei suoi confronti perché privo della motivazione
della rettifica operata a carico della società partecipata Dimar s.r.l.
Con il secondo motivo di ricorso incidentale, si è dedotto l’ulteriore vizio di omessa
pronuncia, da parte della C.T.R., non avendo questa reso alcuna decisione
sull’eccepito difetto di prova della rettifica in danno della società Dimar s.r.1.,
circostanza su cui si fondava l’accertamento per il socio.

ESENTE DA REGISTRAZIONE
AI SENSI DEL D.rtR, 24:4.1 1996
N. 131 TAB. ALL. 3. – N, 5
MATERIA TRIBUTARIA

4. Il ricorso incidentale, imperniato su un error in procedendo della sentenza della C.T.R., è a
sua volta inefficace, non apparendo provato che, ad una situazione allegata di
perdurante soccombenza parziale della contribuente nei gradi di merito, si sia
accompagnata un’impugnazione, sia pur incidentale, coltivata in modo tempestivo e
della quale manca, in questo giudizio, ogni idonea rappresentazione. La
controricorrente ha invero mancato di aggregare ai due motivi di ricorso incidentale
un’enunciazione completa ed esaustiva del proprio atto di appello, con il quale
avrebbe asseritamente censurato l’omessa pronuncia ad opera della C.T.P., cui era
stato chiesto pronunciarsi l’annullamento in toto dell’avviso di accertamento emesso
nei suoi confronti. Soccorre in tema il principio per cui qualora l’impugnazione
principale sia dichiarata inammissibile, il ricorso incidentale (di merito) non perde
efficacia, ove sia stato tempestivamente proposto, nel senso che sia stato notificato sia
nel rispetto del termine per proporre l’impugnazione incidentale e sia pure entro
l’ordinario termine per impugnare (Cass. n. 12443/2012; 4679/2012; 8446/2004, n.
8154/2003), ma resta essenziale che il vizio di omessa pronuncia, riferito in sede di
legittimità al giudice del merito, abbia trovato adeguata enunciazione nei relativi
gravami e di ciò sia edotta la S.C. nel finale ricorso per cassazione, senza generici rinvii
agli atti di difesa pregressi (Cass. n.23420/2011), preclusivi dell’esame.
5. Il ricorso principale va pertanto dichiarato inammissibile, ed inefficace quello
incidentale, sussistendo — in relazione al tenore della reciproca soccombenza giustificati motivi per dichiarare l’integrale compensazione delle spese del
procedimento.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale ed inefficace il ricorso
incidentale, nonché compensate per intero fra le parti le spese del procedimento di
legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 1 ottobre 2013.

ragione di inammissibilità, secondo questa Corte, anche quando l’indicazione del fatto
decisivo controverso sia rilevabile dal complesso della formulata censura, attesa la ratio
che sottende la disposizione indicata, associata alle esigenze deflattive del filtro di
accesso alla S.C., la quale deve essere posta in condizione di comprendere, dalla lettura
del solo quesito, quale sia l’errore commesso dal giudice di merito (Cass. 24255/2011).

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA