Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27186 del 27/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 27/11/2020, (ud. 07/10/2020, dep. 27/11/2020), n.27186

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 14750/2019 R.G. proposto da:

G.A., (C.F. (OMISSIS)), rappresentata e difesa dall’Avv.

ANDREA CARLO POMA e dall’Avv. PAOLO PANARITI, elettivamente

domiciliata presso il secondo in Roma, Via Celimontana, 38;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi,

12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Lombardia, n. 4909/2018, depositata in data 13 novembre 2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata

del 7 ottobre 2020 dal Consigliere Relatore Filippo D’Aquino.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Emerge dalla sentenza impugnata che la contribuente G.A. ha impugnato una intimazione di pagamento per imposte dirette e IVA relativa al periodo di imposta dell’anno 2010, emessa in esecuzione della sentenza della CTP di Pavia n. 217/01/2016.

La CTP di Pavia ha rigettato il ricorso e la CTR della Lombardia, con sentenza del 13 novembre 2018, ha accolto l’appello della contribuente, ritenendo che l’intimazione di pagamento sia priva di motivazione, compensando le spese di entrambi i gradi del giudizio per “peculiarità della vicenda”.

Ha proposto ricorso per cassazione la contribuente affidato a un unico motivo, ulteriormente illustrato da memoria; l’Ufficio resiste con controricorso.

La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.1 – Con l’unico motivo si denuncia violazione di legge in relazione al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 15, con riferimento al principio della soccombenza, nonchè nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per carenza di motivazione, alla luce del fatto che la contribuente è risultata vittoriosa nel merito.

2 – Il ricorso, contenente un duplice profilo di censure, è fondato.

2.1 – Va ricordato che, già sotto il vigore della precedente formulazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15 (anteriormente alla novella di cui al D.Lgs. 24 settembre 2015 n. 156, art. 9), ai fini della compensazione delle spese il giudice era tenuto ex art. 92 c.p.c., a indicare, ove non sussistesse soccombenza reciproca, i giusti motivi posti a fondamento della stessa, senza limitarsi a far riferimento alla natura o al modesto valore della controversia (Cass., Sez. VI, 12 ottobre 2018, n. 25594); per cui, una motivazione incentrata sulla “peculiarità della fattispecie” era del tutto incoerente con le ragioni poste a fondamento della decisione, ove incentrate (come nella specie) sulla infondatezza della pretesa di una delle parti (Cass., Sez. VI, 11 novembre 2019, n. 29125).

2.2 – Più incisivamente, l’attuale formulazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15, comma 2, ha previsto la compensazione delle spese solo in caso di “gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate”, richiedendosi l’espressa indicazione di ragioni attinenti a specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa (Cass., Sez. VI, 29 aprile 2020, n. 8272; Cass., Sez. VI, 24 marzo 2020, n. 7489), nè essendo sufficiente l’utilizzo di una formula generica. Il tutto nel rispetto di quanto statuito da Corte Cost., 19 aprile 2018, n. 77 che, armonizzando la disciplina di diritto speciale in oggetto a quella di cui all’art. 92 c.p.c., comma 2, ha previsto l’esercizio del potere di compensazione anche qualora sussistano e vengano enunciate altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni (Cass., Sez. V, 10 maggio 2019, n. 12487).

3 – La sentenza impugnata, nella parte in cui ha fatto applicazione del principio di compensazione delle spese per “peculiarità della vicenda”, non ha fatto buon governo di tali principi. Il ricorso va, pertanto, accolto, cassandosi la sentenza impugnata con rinvio al giudice a quo, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata con rinvio alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 27 novembre 2020

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