Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27186 del 16/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 16/12/2011, (ud. 09/11/2011, dep. 16/12/2011), n.27186

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

LA FIDUCIARIA SCARL;

– intimato –

avverso la sentenza n. 134/2005 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 24/01/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/11/2011 dal Consigliere Dott. MARIA GIOVANNA C. SAMBITO;

udito per il ricorrente l’Avvocato ZERMAN, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FIMIANI Pasquale, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La CTR del Lazio, con sentenza n. 134/36/05 depositata il 24.1.2006, ha confermato la decisione con cui, su ricorso della Società Cooperativa a r.l. La Fiduciaria, era stato annullato l’avviso di accertamento ai fini IRPEG ed ILOR del 1990, perchè tardivo, D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 43.

Per la cassazione di tale sentenza, ha proposto ricorso l’Agenzia delle Entrate, sulla scorta di un motivo. L’intimata non ha presentato difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è inammissibile. L’atto in questione è stato, originariamente, inoltrato (il 23.2.2007) alla destinataria nel domicilio eletto (in primo grado, constando che la stessa non era costituita in appello) presso il Dott. D.M., (OMISSIS), ma non risulta notificato, in quanto il domiciliatario non è stato trovato all’indirizzo indicato dall’ufficiale giudiziario, perchè trasferito da circa due anni (cfr, relativa relata negativa del successivo giorno 28). La ricorrente ha, quindi, provveduto a riattivare il processo notificatorio (in conformità col principio enunciato da Cass. SU n. 17352 del 2009, secondo cui il ricorrente è onerato di chiedere direttamente all’ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio, non conclusosi positivamente per circostanze a lui non imputabili. Cfr, pure;Cass. SU n. 10216/2006, Cass. n. 6360/2007 e n. 6547/2008), consegnando il 4.4.2007 il ricorso all’Ufficiale giudiziario, che ha proceduto alla notifica,ai sensi dell’art. 140 c.p.c., il successivo giorno 7 (cfr. relativa relata, depositata il 26 aprile 2007). Non è stato, tuttavia, prodotto l’avviso di ricevimento della raccomandata con la quale era stato dato avviso alla destinataria dell’avvenuto compimento delle formalità di cui all’art. 140 c.p.c.. Le SU di questa Corte, con la sentenza n. 627 del 2008, hanno chiarito che la produzione di tale atto è richiesta dalla legge in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio, precisando che il relativo deposito può avvenire fino all’udienza di discussione di cui all’art. 379 c.p.c., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal comma 1 della citata disposizione, ovvero fino all’adunanza della corte in camera di consiglio di cui all’art. 380-bis c.p.c., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti, ai sensi dell’art. 372 c.p.c., comma 2. In caso, però, di mancata produzione dell’avviso di ricevimento, ed in assenza di attività difensiva da parte dell’intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ex art. 291 c.p.c.(in quanto l’omessa produzione incide sulla prova della notifica e non sulla sua validità) e non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito, salvo che il difensore del ricorrente, presente in udienza, chieda, ai sensi dell’art. 184-bis c.p.c., di esser rimesso in termini per il deposito dell’avviso stesso ed offra, a tal fine, la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all’amministrazione postale un duplicato dell’avviso stesso, a norma della L. n. 890 del 1982, art. 6, comma 1. Nel caso in esame, non avendo l’intimata svolto attività difensiva e non avendo la ricorrente addotto alcuna giustificazione in ordine alla mancata produzione dell’avviso di ricevimento della raccomandata spedita a completamento della notificazione ai sensi dell’art. 140 c.p.c., il ricorso va dichiarato inammissibile.

Non sussistono i presupposti per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 9 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2011

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