Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27186 del 04/12/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 27186 Anno 2013
Presidente: DI IASI CAMILLA
Relatore: VIRGILIO BIAGIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
– ricorrente 2(,P60
(?

contro

TONELLI s.r.1., in persona del legale rappresentante pro tempore
Bellazecca Massimo, nonché BELLAZECCA Massimo in proprio;
– intimati—

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delle Marche n.
108/02/09, depositata il 26 giugno 2009.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10 ottobre
2013 dal Relatore Cons. Biagio Virgilio;
udito l’avvocato dello Stato Daniela Giacobbe per la ricorrente;

Data pubblicazione: 04/12/2013

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
Immacolata Zeno, il quale ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Ritenuto in fatto
1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la
sentenza della Commissione tributaria regionale delle Marche indicata in
epigrafe, con la quale, rigettando l’appello dell’Ufficio, è stata confermata
l’illegittimità dell’avviso di irrogazione sanzioni notificato alla Tonelli s.r.l.

relazione a maggiori utili extracontabili distribuiti ai soci, in considerazione
della ristretta base familiare della compagine societaria.
Il giudice di merito ha ritenuto che l’imputazione al socio del maggior
reddito accertato nei confronti di una società di capitali a ristretta base
sociale è illegittima, poiché tale socio non è portatore di minori diritti
rispetto a chi partecipi al capitale unitamente ad una pluralità di soci: è
necessario, quindi, che l’Ufficio adduca ulteriori elementi di riscontro.
2. La Tonelli s.r.l. e Massimo Bellazecca non si sono costituiti.
Considerato in diritto
1. Con il primo motivo, la ricorrente denuncia la violazione e falsa
applicazione degli artt. 41 e ss. del d.P.R. n. 917 del 1986 e degli artt. 2697,
2727 e 2729 cod. civ. e formula il quesito di diritto “se, nel caso di società
di capitali a ristretta base azionaria, sia legittima la presunzione di
attribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili accertati in capo alla
società, in mancanza di prova contraria da parte dei soci stessi o della
società, e se, quindi, nel caso di specie, operando tale presunzione in
mancanza di prova contraria, sia legittimo l’atto impositivo con il quale è
stata contestata alla detta società la violazione degli obblighi connessi alla
redazione e presentazione della dichiarazione mod. 770 e sono state irrogate
le relative sanzioni, non avendo la società operato, quale sostituto
d’imposta, le ritenute connesse a tali utili”.
La censura è fondata.
E’, infatti, consolidato il principio secondo il quale, nel caso di società a
ristretta base sociale, è ammissibile la presunzione di distribuzione ai soci
degli utili non contabilizzati (con inversione dell’onere della prova a carico
del contribuente), la quale non viola il divieto di presunzione di secondo
grado, poiché il fatto noto non è costituito dalla sussistenza dei maggiori
2

per l’anno 1998 per violazione degli obblighi di sostituto d’imposta in

redditi induttivamente accertati nei confronti della società, ma dalla
ristrettezza della base sociale e dal vincolo di solidarietà e di reciproco
controllo dei soci che, in tal caso, normalmente caratterizza la gestione
sociale; affinché tale presunzione possa operare occorre sia che la ristretta
base sociale e/o familiare abbia formato oggetto di specifico accertamento
probatorio, sia che sussista un valido accertamento a carico della società in
ordine ai ricavi non contabilizzati (Cass. nn. 6780 e 7564 del 2003, 20851

Nella fattispecie, la ristrettezza della base azionaria della società è stata
accertata dal giudice di merito e anche l’accertamento di maggiori utili
extracontabili per l’anno in contestazione (1998) è divenuto definitivo a
seguito del rigetto del ricorso della società (r.g.n. 5169/08) avverso la
relativa sentenza d’appello, pronunciato da questa Corte in data odierna.
Restano assorbiti gli altri motivi di ricorso.
2. Pertanto, va accolto il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, la
sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori
accertamenti di fatto (la presunzione di distribuzione degli utili ai soci non
risulta che sia stata oggetto di contestazione in sede di merito), la causa va
decisa nel merito, con il rigetto del ricorso introduttivo dei contribuenti.
3. Mentre sussistono giusti motivi, in considerazione dell’epoca in cui si
è consolidata la citata giurisprudenza, per disporre la compensazione delle
spese dei gradi di merito, quelle del presente giudizio di cassazione seguono
la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, cassa la
sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo

del 2005, 18640 del 2008, 9519 del 2009, 17928 del 2012).

dei contribuenti.
Compensa le spese dei gradi di merito e condanna gli intimati alle spese
del giudizio di cassazione, liquidate in E. 1000,00 per compensi, oltre alle
eventuali spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma il 1° ottobre 2013.

C CELLER:A

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