Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27185 del 28/12/2016


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Cassazione civile, sez. III, 28/12/2016, (ud. 18/11/2016, dep.28/12/2016),  n. 27185

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11593-2015 proposto da:

L.C., M.S., M.P., anche quali eredi

del defunto MO.SE., elettivamente domiciliate in ROMA, VIA

LUCREZIO CARO 62, presso lo studio dell’avvocato SABINA CICCOTTI,

che le rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIANNANTONIO

STANGHERLIN giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

ME.AN., me.al., ME.MA.,

D.G.L., D.G.M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2850/2014 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 19/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/11/2016 dal Consigliere Dott. COSIMO D’ARRIGO;

udito l’Avvocato SABINA CICCOTTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto, che ha concluso per l’accoglimento del 2 motivo.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In accoglimento delle domande formulate da Me.An., M. e m.a. e L. e D.G.M., la Corte d’appello di Venezia, con sentenza del 18 giugno 2002, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha condannato L.C. e P. e M.S., anche nella qualità di eredi di M.S., ripristinare una servitù di passaggio pedonale e carrabile, accorciando un muretto realizzato lungo la pubblica via, rafforzando se necessario i chiusini, potando una siepe e arretrando di circa 30 centimetri alcune fioriere poste sulla sinistra del passaggio, a fianco della loro abitazione.

Passata in giudicato la condanna, nel 2009 le parti vittoriose hanno promosso azione esecutiva, ai sensi dell’art. 612 c.p.c.. In sede di accesso, l’ufficiale giudiziario si avvedeva che la siepe e le fioriere erano state sostituite da un muretto con sovrastante ringhiera, apparentemente posizionato in violazione della disposta ampiezza del passaggio.

Dopo ampia istruttoria per verificare lo stato dei luoghi e, in particolare, se il nuovo muretto restringesse il passaggio carrabile riconosciuto dal titolo esecutivo, con ordinanza del 15 gennaio 2013 e successiva ordinanza correttiva del 27 febbraio 2013, il giudice dell’esecuzione ha disposto la demolizione del manufatto.

Contro tale ordinanza, ritenutane la natura decisoria, le esecutate hanno proposto appello, dichiarato inammissibile con sentenza della Corte d’appello di Venezia del 10 febbraio 2014.

Avverso quest’ultima decisione, le predette propongono ricorso per cassazione affidandosi a quattro motivi.

I Me. – D.G. non si sono costituiti in giudizio.

Le ricorrenti hanno depositato memoria, ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

l. – Il ricorso è fondato quanto al secondo motivo e, parzialmente, al primo motivo, con conseguente assorbimento delle ulteriori censure.

In particolare, con il primo motivo viene dedotto l’omesso esame di un fatto decisivo (la realizzazione del nuovo muretto di cinta in posizione debitamente arretrata, anzichè sul punto in cui si trovavano la siepe e le fioriere da rimuovere).

Il secondo motivo di ricorso concerne, invece, l’appellabilità dell’ordinanza del giudice dell’esecuzione del 15 gennaio 2013 e di quella, correttiva della prima, pronunciata il 27 febbraio 2013, di cui le ricorrenti deducono la natura sostanzialmente decisoria.

2. – In ordine a questo secondo aspetto, va ribadito il consolidato orientamento di questa Corte secondo cui, in materia di esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare, ogni volta che il giudice dell’esecuzione, con l’ordinanza di cui all’art. 612 c.p.c., risolva contestazioni che non attengono alla determinazione delle modalità esecutive, bensì alla portata sostanziale del titolo esecutivo, tale provvedimento acquista natura di sentenza sul diritto della parte istante di procedere ad esecuzione forzata e diviene, perciò, impugnabile con mezzi ordinari anzichè con lo strumento dell’opposizione agli atti esecutivi, esperibile solo nei confronti dei singoli atti di esecuzione che, in quanto meramente ordinatori, sono privi di contenuto decisorio (da ultimo, Sez. 3, Sentenza n. 15727 del 18/07/2011, Rv. 619489; Sez. 3, Sentenza n. 24808 del 08/10/2008, Rv. 604894).

Infatti, il giudice deve interpretare il titolo e dettarne le modalità di esecuzione, determinando quali siano le opere da realizzare coattivamente, rispetto alle quali la parte esecutata, che avrebbe dovuto eseguirle spontaneamente, è rimasta inadempiente. Se, nel compiere tale attività, il giudice dell’esecuzione dispone il compimento di opere contrastanti con il titolo esecutivo, ovvero risolve questioni sorte tra le parti circa la rispondenza delle pretese esecutive al contenuto del titolo o dichiara la conformità (o non) al titolo delle opere già eseguite spontaneamente dall’obbligato, oppure affronta una controversia insorta tra le parti sulla portata sostanziale dello stesso titolo esecutivo, il provvedimento perde natura esecutiva per assumere quella di una statuizione cognitiva, e perciò non si presta più ad essere impugnato nei modi propri degli atti esecutivi.

3. – Facendo applicazione di tali principi nel caso di specie, si deve rilevare che l’assunto secondo cui il muretto costruito, nelle more del giudizio di merito, in sostituzione della siepe e delle fioriere, insisterebbe esattamente sullo stesso punto in cui erano posizionate le opere da rimuovere, è tutt’altro che pacifico.

Infatti, il giudice dell’esecuzione ha dovuto incaricare il consulente tecnico del giudizio di merito di assistere l’ufficiale giudiziario nell’individuazione delle attività da compiere; hanno fatto seguito, nel corso di circa quattro anni, un elaborato descrittivo dello stato dei luoghi e tre relazioni sulle attività svolte; le parti hanno, quindi, presentato osservazioni e il giudice dell’esecuzione ha dovuto convocare nuovamente il c.t.u., conferendogli l’incarico di redigere un ulteriore elaborato; allo stesso seguiva un’ultima relazione del consulente, sulla base della quale, infine, veniva adottata la contestata ordinanza.

Ciò posto, a prescindere dalla fondatezza o meno delle contestazioni mosse dalle esecutate, non vi è dubbio che queste ultime abbiano contestato il diritto delle controparti ad agire in sede esecutiva quantomeno, l’ampiezza di tale diritto e la riferibilità dell’ordine di demolizione al manufatto nel frattempo collocato.

Dunque – e in ciò si coglie la parziale fondatezza anche del primo motivo di ricorso – la Corte d’appello ha errato nell’affermare che il provvedimento appellato non concernerebbe la portata sostanziale del titolo esecutivo o l’ammissibilità o meno dell’azione esecutiva, bensì le sole modalità di attuazione degli obblighi di fare derivanti dal titolo medesimo.

Pur non essendo in contestazione l’esistenza e l’estensione della servitù di passaggio (dato valorizzato dalla corte territoriale, ma che del resto – non si vede come potrebbe essere controverso, essendo il titolo esecutivo ormai passato in giudicato), fra le parti si controverte del posizionamento del muretto in posizione debitamente arretrata (secondo le ricorrenti) ovvero avanzata di almeno 50 cm., quantomeno per il tratto che si sviluppa in direzione ovest (secondo le parti vittoriose nel giudizio di merito). In sostanza, L.C. e P. e M.S. sostengono di aver già debitamente e spontaneamente adempiuto agli obblighi di fare sorgenti dal titolo esecutivo, rimuovendo la siepe e le fioriere ed edificando, in loro sostituzione, un muretto divisorio debitamente arretrato. A prescindere da ogni verifica circa la fondatezza di tale deduzione, ovviamente attinente al merito e preclusa alla Corte di cassazione, non vi è dubbio che la stessa integra un’opposizione all’esecuzione, non già un’opposizione agli atti esecutivi, sicchè l’ordinanza che ha deciso sul punto, non avendo contenuto meramente ordinatorio, doveva ritenersi impugnabile nelle forme ordinarie dell’appello.

4. – In conclusione, in accoglimento del secondo motivo di ricorso e, limitatamente alla parte in cui denuncia l’omessa rilevazione da parte del giudice d’appello di un contrasto fra le parti circa l’esatta ubicazione del muretto da demolire, anche del primo motivo di ricorso, va annullata la sentenza della Corte d’appello che ha dichiarato inammissibile l’impugnazione proposta dalle ricorrenti, con rinvio per la decisione nel merito.

Consegue l’assorbimento del terzo motivo (consistente nella mera riproposizione in questa sede di una doglianza già prospettata in appello circa il difetto di motivazione dell’ordinanza impugnata) e del quarto motivo di ricorso (prospettato dalle stesse ricorrenti in via subordinata e relativo alla liquidazione delle spese processuali).

PQM

la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Venezia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 18 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2016

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