Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27185 del 04/12/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 5 Num. 27185 Anno 2013
Presidente: DI IASI CAMILLA
Relatore: VIRGILIO BIAGIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

z629?

ricorrente

contro
TONELLI s.r.I., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via Ponzio Cominio n. 85, presso l’avv.
Marianna Contaldo, rappresentata e difesa dall’avv. Maurizio Terenzi giusta
delega in atti;

controricorrente

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delle Marche n.
139/02/07, depositata 1’8 febbraio 2008.

Data pubblicazione: 04/12/2013

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 1° ottobre
2013 dal Relatore Cons. Biagio Virgilio;
udito l’avvocato dello Stato Daniela Giacobbe per la ricorrente;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
Immacolata Zeno, il quale ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Ritenuto in fatto
I. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, illustrato con

Marche indicata in epigrafe, con la quale è stato rigettato — secondo
l’intestazione della sentenza – l’appello dell’Ufficio contro la sentenza della
CTP di Pesaro n. 208/04/2005 emessa su ricorso della Tonelli s.r.l. avverso
avviso di accertamento relativo ad IVA, IRPEG ed IRAP dell’anno 1999.
Il giudice di merito, premesso che l’appello concerneva la sentenza della
CTP di Pesaro n. 211/04/2005 concernente le imposte suddette in relazione
all’anno 2001, ha ritenuto che il gravame non fornisse elementi idonei a
contrastare detta pronuncia.
2. La Tonelli s.r.l. resiste con controricorso.
Considerato in diritto
1. Con il primo motivo, l’Agenzia delle entrate denuncia la nullità della
sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto
essa individua, nello svolgimento del processo, quale oggetto dell’appello
una sentenza (come detto, la n. 211/04/2005 della CTP di Pesaro) diversa da
quella effettivamente impugnata (la n. 208/04/2005), correttamente indicata
nell’epigrafe della pronuncia, e fa, di conseguenza, riferimento ad una
annualità d’imposta ed a riprese fiscali differenti da quelle oggetto
dell’avviso di accertamento impugnato dalla Tonelli s.r.l.
Il motivo è fondato.
Dall’esame degli atti di causa riportati nel ricorso (segnatamente,
dell’avviso di accertamento), nonché dal semplice raffronto tra epigrafe e
motivazione della sentenza, risulta chiaramente confermato che il giudice
d’appello si è occupato di una controversia diversa da quella oggetto del
giudizio di primo grado, e portata al suo esame con il ricorso in appello,
quindi del tutto estranea al thema decidendum.
Resta assorbita ogni altra censura.
2. Va, pertanto, accolto il primo motivo, assorbiti i restanti, la sentenza
2

memoria, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delle

impugnata deve essere cassata e la causa rinviata, per nuovo esame, ad altra
sezione della Commissione tributaria regionale delle Marche, la quale
provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, cassa la
sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione
della Commissione tributaria regionale delle Marche.

Così deciso in Roma il 1° ottobre 2013.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA