Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27184 del 28/12/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. III, 28/12/2016, (ud. 16/11/2016, dep.28/12/2016),  n. 27184

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19041-2013 proposto da:

B.G., (OMISSIS), B.V. (OMISSIS), elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA OVIDIO 32, presso lo studio dell’avvocato

NICOLO’ SCHITTONE, rappresentati e difesi dall’avvocato CALOGERO

IGNAZIO DIMINO giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

ITALFONDIARIO SPA;

– intimata-

avverso la sentenza n. 548/2013 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 23/03/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/11/2016 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

udito l’Avvocato PAOLO FRASCELLA per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per l’improcedibilità ex

art. 369 c.p.c..

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 23/3/2013 la Corte d’Appello di Palermo ha respinto il gravame interposto dai sigg. G. e B.V. in relazione alla pronunzia Trib. Sciacca 24/1/2008, di accoglimento della domanda nei loro confronti in origine monitoriamente azionata dalla società Intesabci Gestione Crediti s.p.a. – per conto della società Intesabci s.p.a. – di pagamento di somma dovuta in qualità di fideiussore dal sig. B.R. (del quale essi erano eredi), all’esito del mancato pagamento dei ratei del mutuo concesso in data (OMISSIS) dalla Banca Sicula alla Cantina Sociale Enocarboj s.c.a.r.l.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito i B. propongono ora ricorso per cassazione, affidato a 7 motivi.

L’intimata non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va pregiudizialmente dichiarata l’improcedibilità del ricorso.

Deve al riguardo osservarsi che si dà nel medesimo espressamente atto che la sentenza impugnata è stata “notificata il 13/5/2013 al procuratore costituito dei ricorrenti nel giudizio a quo”

Unitamente al ricorso risulta peraltro depositata copia conforme di detta sentenza (rilasciata “ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 a richiesta dell’avv. L. Iovino nell’interesse di G. B.”) non accompagnata dalla relata di notificazione, in violazione di quanto stabilito, a pena d’improcedibilità del ricorso, dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2.

Orbene, come questa Corte – anche a Sezioni Unite – ha più volte avuto modo di affermare, nell’ipotesi in cui il ricorrente come nella specie espressamente alleghi che la sentenza impugnata è stata notificata, limitandosi a produrre una copia autentica o conforme della sentenza impugnata senza la relata di notificazione, il ricorso per cassazione deve essere dichiarato improcedibile.

L’art. 369 c.p.c. sancisce infatti l’improcedibilità del ricorso senza alcuna eccezione nel caso in cui la copia autentica della sentenza impugnata non sia depositata.

A tale stregua, indipendentemente dal riscontro della tempestività o meno dell’esercizio del diritto di impugnazione rispetto al termine breve decorrente da quella notificazione questa Corte deve rilevare che la parte ricorrente non ha ottemperato all’onere di deposito della copia notificata della sentenza e dichiarare l’improcedibilità del ricorso (rilievo che precede quello dell’eventuale inammissibilità dell’impugnazione, eccepita o meno che sia, per l’intempestività del ricorso in relazione al termine breve dalla notificazione decorso) (v. Cass., Sez. Un., 16/4/2009, n. 9005; e, da ultimo, Cass., 14/1/2014, n. 526; Cass., 3/7/2014, n. 15273).

La previsione in argomento è infatti funzionale al riscontro, da parte della Corte Suprema di Cassazione della tempestività dell’esercizio del diritto di impugnazione, il quale, una volta avvenuta la notificazione della sentenza, esercitabile soltanto con l’osservanza del c.d. termine breve.

Mentre in caso di mancata allegazione da parte del ricorrente del fatto dell’avvenuta notificazione della sentenza impugnata e di produzione soltanto della copia autentica della sentenza stessa questa Corte deve ritenere che il ricorrente abbia esercitato il diritto di impugnazione entro il termine lungo ed il suo potere di riscontro della tempestività di detto esercizio si accentra su tale verifica, nell’ipotesi viceversa in cui il ricorrente (implicitamente o) come nella specie espressamente alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, limitandosi a produrre una copia autentica della sentenza impugnata senza la relata di notificazione, il ricorso per cassazione va, come detto, dichiarato improcedibile attesa l’esigenza pubblicistica (e, quindi, non disponibile dalle parti) del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale, che impone la verifica della tempestività dell’esercizio del diritto di impugnazione, che una volta avvenuta la notificazione della sentenza è esercitabile soltanto con l’osservanza del c.d. termine breve (v. Cass., Sez. Un., 16/4/2009, n. 9005, e, conformemente, Cass., 28/9/2009, n. 20795; Cass., 1/12/2009, n. 25296; Cass., 26/4/2010, n. 9928; Cass., 11/5/2010, n. 11376; Cass., 10/9/2010, n. 19271; Cass., 10/12/2010, n. 25070).

Resta possibile evitare la declaratoria di improcedibilità soltanto attraverso la produzione separata di una copia con la relata avvenuta nel rispetto dell’art. 372 c.p.c., comma 2 applicabile estensivamente, purchè entro il termine di cui all’art. 369 c.p.c., comma 1 dovendo invece escludersi ogni rilievo dell’eventuale non contestazione dell’osservanza del termine breve da parte del controricorrente ovvero del deposito da parte sua di una copia con la relata o della presenza di tale copia nel fascicolo d’ufficio, da cui emerga in ipotesi la tempestività dell’impugnazione (v. Cass., Sez. Un., 16/4/2009, n. 9005).

Nella specie non vi è peraltro stata nemmeno la suindicata produzione separata idonea ad evitare la declaratoria di improcedibilità.

Non è a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione, non avendo l’intimata svolto attività difensiva.

PQM

La Corte dichiara improcedibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, come modif. dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 16 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA