Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27184 del 27/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 27/11/2020, (ud. 07/10/2020, dep. 27/11/2020), n.27184

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 14379/2019 R.G. proposto da:

DSV SPA, (C.F. (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. GIOVANNI SCARPA e

dall’Avv. CLAUDIO LUCISANO, elettivamente domiciliato in Roma, Via

Crescenzio, 91;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, (C.F. (OMISSIS)), in persona del

Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via

dei Portoghesi, 12;

– resistente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Campania, n. 10883/17/2018, depositata in data 17 dicembre 2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata

del 7 ottobre 2020 dal Consigliere Relatore Filippo D’Aquino.

 

Fatto

RILEVATO

che:

A seguito di avviso di accertamento e rettifica, con cui veniva contestato alla società contribuente DSV SPA, relativamente all’anno 2005, l’indebito utilizzo di agevolazioni connesse all’utilizzo di depositi fiscali IVA per mancata introduzione fisica della merce nel deposito e venivano irrogate sanzioni per ritardato versamento dell’IVA, la CTR della Campania rigettava in appello il ricorso della società contribuente, ritenendo che la mancata introduzione fisica delle merci all’interno del deposito comportasse l’obbligo di immediato versamento dell’IVA.

La sentenza di appello è stata cassata con rinvio con sentenza della Corte di Cassazione, Sez. V, 11 agosto 2016, n. 16979, la quale ha statuito che, in caso di immissione virtuale nel deposito IVA e di corresponsione dell’imposta all’atto dell’autofatturazione, la sanzione ad applicarsi, quale violazione formale per assolvimento dell’IVA in un momento successivo all’importazione, dovesse essere conforme al principio di proporzionalità di cui al D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 13, e alla sentenza della Corte di Giustizia UE, 17 luglio 2014, C-272/13, Equoland.

A seguito di giudizio di rinvio, la CTR della Campania, con sentenza in data 17 dicembre 2018 ha rigettato il ricorso, ritenendo che non vi è prova del pagamento dell’IVA, deducendo, pertanto, la natura fittizia dell’autofatturazione e, conseguentemente, ritenendo congrua la sanzione applicata.

Ha proposto ricorso per cassazione la società contribuente affidato a due motivi, ulteriormente illustrati da memoria; l’ufficio intimato si è costituito ai fini della partecipazione alla discussione orale.

La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.1 – Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 384 c.p.c., comma 2, nullità della sentenza in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per non avere il giudice del rinvio adempiuto all’onere di verificare se la sanzione applicata eccedesse il limite necessario per assicurare l’esatta riscossione. Deduce il ricorrente che è passato in giudicato l’accertamento compiuto dalla stessa Corte di Cassazione in sede rescindente, circa l’avvenuto assolvimento dell’imposta tramite autofatturazione, laddove al giudice del rinvio era stato demandato il solo accertamento della proporzionalità della sanzione.

1.2 – Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 e ss. c.c., nonchè del D.L. 30 agosto 199(3), n. 331, art. 50-bis, comma 4, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 17, comma 2, e art. 3, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 13, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che l’iter dell’inversione contabile non fosse stato correttamente espletato e che non vi sia stato assolvimento dell’imposta.

2 – I motivi, i quali possono essere esaminati congiuntamente, sono fondati.

2.1 – La citata sentenza di questa Corte n. 16979/2016, ha accertato in sede rescindente che l’imposta è stata “assolta (…) con il mezzo dell’inversione contabile”, osservando che “la virtualità del deposito (…) genera pur sempre, traducendosi, come si è sopra specificato, in un tardivo versamento di imposta, in una violazione formale che resta come tale, pur in presenza di assolvimento dell’imposta, pienamente punibile”. Nel qual caso, il giudice del rinvio “dovrà valutare in sede di rinvio la proporzionalità della sanzione applicata in relazione alla contestazione esposta dall’Ufficio nonchè la rilevanza del pagamento effettuato all’atto di estrazione della merce con le forme della autofatturazione disciplina dal D.L. n. 331 del 1993, art. 50-bis, comma 6, tenendo conto del tempo intercorso fra omesso versamento dell’IVA all’importazione e dell’eventuale assolvimento dell’IVA interna – con annotazione nei relativi registri all’atto dell’estrazione della merce. Ciò anche al fine di vagliare l’applicazione alla fattispecie delle misure sanzionatorie ridotte previste dal medesimo art. 13 cit., in caso di ritardo nel versamento e della loro proporzionalità in relazione ai criteri indicati dalla Corte di Giustizia ai punti n. 42/44 della sentenza Equoland”. Il giudice del rinvio era, pertanto, vincolato a valutare la sola proporzionalità della sanzione alla luce dei suindicati principi, per essere stata l’IVA corrisposta non all’atto della presentazione in dogana, bensì all’atto dall'”estrazione virtuale” (rectius, all’atto dell’emissione dell’autofattura).

2.2 – Il giudice del rinvio ha, invero, ritenuto che l’IVA non sia stata versata nonostante la regolazione in autofatturazione da parte dell’acquirente, in contrasto con l’accertamento compiuto dal giudice rescindente che ha considerato assolta l’imposta, ritenendo conseguentemente – proporzionale la sanzione applicata stante il mancato pagamento dell’IVA (“in assenza di prova della corresponsione dell’IVA, la mera effettuazione di un’autofatturazione deve considerarsi di natura fittizia, essendo irrilevante il lasso temporale trascorso tra l’immissione “virtuale” in deposito e l’altrettanto “virtuale” estrazione”).

2.3 – La sentenza impugnata ha, pertanto, violato il disposto di cui all’art. 384 c.p.c., comma 2, perchè ha valutato la congruità della sanzione applicata non in relazione al ritardato pagamento dell’imposta “effettuato all’atto di estrazione della merce con le forme della autofatturazione” (Cass., n. 16979/19, cit.), quale mera sanzione formale (Cass., Sez. V, 16 dicembre 2019, n. 33118), ma in relazione all’omesso versamento della stessa, quale violazione sostanziale.

3 – Il ricorso va, pertanto, accolto, cassandosi la sentenza impugnata con nuovo rinvio alla CTR della Campania, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata con rinvio alla CTR della Campania, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 27 novembre 2020

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