Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27184 del 16/12/2011
Cassazione civile sez. trib., 16/12/2011, (ud. 18/10/2011, dep. 16/12/2011), n.27184
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ADAMO Mario – Presidente –
Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –
Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –
Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
COMUNE di MONTAGNANA, in persona del Sindaco pro tempore,
elettivamente domiciliato in Roma, via Sestio Calvino n. 33, presso
l’avv. Cannas Luciana, che lo rappresenta e difende giusta delega in
atti;
– ricorrente –
contro
C.D., legale rappresentante della Vetreria di
Montagnana s.n.c. di Capitanio Daniele, elettivamente domiciliato in
Roma, via Benaco n. 5, presso l’avv. MORABITO Maria Chiara,
rappresentato e difeso dall’avv. SANTI Umberto giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto
n. 26/11/06, depositata il 27 ottobre 2006;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18
ottobre 2011 dal Relatore Cons. Dott. Biagio Virgilio;
uditi gli avv.ti Luciana Cannas per il ricorrente e Umberto Santi per
il controricorrente;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
DEL CORE Sergio, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
1. Il Comune di Montagnana propone ricorso per cassazione, basato su un unico motivo, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto indicata in epigrafe, con la quale, rigettando l’appello dell’Ente, è stata confermata l’illegittimità degli avvisi di liquidazione dell’ICI notificati nel luglio 2001 alla Vetreria di Montagnana s.n.c. di Capitanio e Leggiero – poi Vetreria di Montagnana s.n.c. di Capitanio Daniele – in relazione agli anni 1994/1998.
Il giudice a quo, premesso che trattasi di fabbricato di cat. D, il cui classamento, richiesto dalla contribuente nel 1991, è stato messo in atti nel 1999 e per il quale, a seguito di ricorso della contribuente medesima, l’Agenzia del territorio ha rettificato in autotutela, in senso più favorevole alla società, la rendita attribuita, con messa in atti e notifica effettuate nel 2003, ha ritenuto che quest’ultima notifica impone l’applicazione della L. n. 342 del 2000, art. 74, comma 1, secondo il quale dal 1 gennaio 2000 gli atti attributivi o modificativi della rendita sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione.
2. C.D., legale rappresentante della Vetreria di Montagnana s.n.c., resiste con controricorso, illustrato da memoria.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con l’unico motivo di ricorso, il Comune, premesso che gli avvisi impugnati sono stati notificati il 27 luglio 2001, denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 5 e 11 e della L. n. 342 del 2000, art. 74 ponendo il quesito se, ai sensi di tali norme, il Comune “può legittimamente recuperare dal contribuente l’ICI, anche per gli anni d’imposta pregressi, dopo aver verificato che la rendita catastale, rettificata dall’agenzia del territorio in senso più favorevole al contribuente, sia stata notificata al possessore dell’immobile, come nel caso di specie”.
2. Il motivo è inammissibile, poichè il riportato quesito di diritto si rivela non pertinente alla fattispecie ed inidoneo, pertanto, ai fini della decisione.
Lo stesso Comune ricorrente, infatti, precisa – come già detto – che la notifica degli atti impugnati è avvenuta in data 27 luglio 2001, ben prima, quindi, della notifica al contribuente, effettuata nel 2003 dall’Agenzia del territorio, della rendita rettificata in autotutela.
3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in Euro 1200,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2011