Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27183 del 28/12/2016
Cassazione civile, sez. III, 28/12/2016, (ud. 16/11/2016, dep.28/12/2016), n. 27183
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SPIRITO Angelo – rel. Presidente –
Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 13383-2014 proposto da:
D.R.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO
20, presso lo studio dell’avvocato SALVINO GRECO, che lo rappresenta
e difende giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
LE ASSICURAZIONI DI ROMA, in persona del prof. Avv. G.G.,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VIGLIENA 2, presso lo studio
dell’avvocato FABIO CISBANI che la rappresenta e difende giusta
procura speciale notarile;
– resistente con procura –
contro
ATAC SPA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 8598/2013 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il
19/04/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
16/11/2016 dal Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO;
udito l’Avvocato FABIO CISBANI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso
previa correzione della motivazione della sentenza impugnata e
condanna alle spese.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Roma ha respinto l’appello avverso la sentenza del Giudice di Pace della stessa città con cui era stata rigettata la domanda di risarcimento del danno proposta da D.R.R. nei confronti di Atac s.p.a. e delle Assicurazioni di Roma-Mutua Assicuratrice Romana.
Il Tribunale ha deciso sulla base dei seguenti rilievi:
– pur non essendo controverso tra le parti che vi fosse stato uno scontro tra l’autovettura del D.R. e un autobus di proprietà della convenuta, le prove assunte nel corso del giudizio non avevano permesso di accertare la reale dinamica dell’incidente, nè l’attore aveva assolto l’onere di provare l’ammontare del danno asseritamente subito dal suo veicolo, essendosi limitato a produrre il preventivo di riparazione rilasciatogli dal carrozziere, al quale, isolatamente considerato, non poteva attribuirsi alcuna efficacia probatoria in quanto mero indizio, valutabile unitamente ad altri elementi istruttori nella specie mancanti;
– di conseguenza, se da un lato doveva applicarsi la presunzione di pari responsabilità di cui all’art. 2054 c.c., comma 2, dall’altro lato l’assenza di prova sull’ammontare del danno induceva comunque al rigetto della domanda senza possibilità di far luogo ad una liquidazione equitativa, consentita dall’art. 1226 c.c. nei soli casi in cui la dimostrazione dell’ammontare del danno sia impossibile o estremamente difficile.
Propone ricorso per cassazione D.R.R.. Resiste controricorso Le Assicurazioni di Roma-Mutua Assicuratrice Romana.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso, pur denunciando formalmente la violazione o falsa applicazione degli artt. 2054 e 2697 c.c., artt. 122 e 354 c.p.c., D.R.R. deduce, in sostanza, che erroneamente il Tribunale ha ritenuto insussistenti i presupposti della liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c., atteso che la stessa sentenza impugnata, per un verso, facendo applicazione dell’art. 2054 c.c., comma 2, avrebbe dato per presupposto l’accertamento dell’esistenza del danno (nonchè del nesso causale tra esso e il contegno di ciascuno dei conducenti) mentre, per altro verso, facendo riferimento alla mancata produzione di fotografie raffiguranti l’autovettura danneggiata e di documentazione fiscale relativa all’esborso effettuato per la sua riparazione, avrebbe riconosciuto l’impossibilità di una liquidazione reale del danno, e dunque l’impossibilità o l’estrema difficoltà di provarne l’ammontare.
Il motivo è infondato.
Secondo il consolidato orientamento di questa Corte la liquidazione equitativa è consentita, ai sensi dell’art. 1226 c.c., non già per sopperire alle carenze probatorie imputabili al danneggiato ma soltanto al fine di colmare le lacune insuperabili ai fini della precisa determinazione del pregiudizio, allorchè sia obiettivamente impossibile o particolarmente difficile dimostrare, nel suo preciso ammontare, il danno di cui è certa la sussistenza, sicchè la parte non può esimersi dal provare elementi utili alla quantificazione di cui possa ragionevolmente disporre (da ultimo, Cass. civ., Sez. 3, 8 gennaio 2016, n. 127, Rv. 638248).
Di tale principio di diritto il giudice del merito ha fatto corretta applicazione.
Egli infatti, in sede di apprezzamento delle risultanze istruttorie (valutazione di merito incensurabile in sede di legittimità), ha ritenuto che l’attore non avesse assolto l’onere di provare l’ammontare del danno asseritamente subito essendosi limitato a depositare il preventivo di riparazione rilasciatogli dal carrozziere (avente valore di mero indizio e dunque privo di efficacia probatoria se isolatamente considerato) e senza produrre – come invece avrebbe potuto fare trattandosi di elementi probatori che avrebbe potuto ragionevolmente precostituirsi – la documentazione fiscale comprovante l’esborso effettivamente sopportato per la riparazione o, eventualmente, documentazione fotografica avente ad oggetto il veicolo danneggiato.
Il giudice ha pertanto ritenuto che la mancata dimostrazione del quantum debeatur fosse imputabile non già ad una oggettiva impossibilità o notevole difficoltà di prova, ma piuttosto alla soggettiva inerzia del danneggiato, e, in ragione di ciò, ha correttamente escluso la possibilità di far luogo alla liquidazione equitativa del danno.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese del giudizio cassazione seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1 bis.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente a rimborsare alla resistente le spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 1.200,00, oltre accessori e spese generali come per legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 16 novembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2016