Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27182 del 28/12/2016


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Cassazione civile, sez. III, 28/12/2016, (ud. 16/11/2016, dep.28/12/2016),  n. 27182

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – rel. Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15192-2012 proposto da:

P.M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE

MILIZIE 58, presso lo studio dell’avvocato GIANFRANCO SABA,

rappresentato e difeso dall’avvocato BRUNO PILIA giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

GENERALI ASSICURAZIONI SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 93/2012 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

depositata il 27/02/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/11/2016 dal Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso ex art. 366 c.p.c..

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 27 febbraio 2012, la Corte di Appello di Cagliari ha respinto l’appello avverso la sentenza del 29 settembre 2009 del Tribunale di Lanusei con cui era stata rigettata la domanda proposta da P.M.G. avverso Assicurazioni Generali s.p.a. avente ad oggetto il pagamento della somma di Euro 35.684,36, oltre all’ulteriore danno da mala gestio. A fondamento della domanda P. aveva esposto quanto segue: – di svolgere la professione di dottore commercialista, – di aver avuto conferito l’incarico da parte di C.M.G. in proprio e quale amministratrice della società Turismar Società Giovanile s.n.c. di curare la pratica di recupero del credito di imposta utilizzato per investimenti L. n. 388 del 2000, ex art. 8 di aver ricevuto in data 17 dicembre 2003 un accertamento da parte della Agenzia delle Entrate per la verifica della regolarità delle due pratiche da lui predisposte per conto della C. personalmente e della Turismar, all’esito del quale, gli veniva contestata, per entrambe, la mancata compilazione del quadro RU del Modello Unico 2002 (anno di imposta 2001)e la mancata comunicazione del modello CVS relativa al periodo gennaio-febbraio 2003; di aver, successivamente, ricevuto due avvisi di recupero per la mancata compilazione dei prescritti modelli avverso i quali aveva proposto ricorso alla competente Commissione Tributaria Provinciale, entrambi rigettati, – che la decadenza dai benefici fiscali aveva comportato un danno patrimoniale pari a Euro 31.208,72 per la Turismar s.n.c. e pari ad Euro 4.475,64 per la C., le quali avevano preteso che lo stesso professionista provvedesse a pagare le sanzioni fiscali, – di averle poi corrisposte in data 12 luglio 2006 come da quietanze, di aver stipulato in data (OMISSIS) una polizza di assicurazione con Generali Assicurazioni s.p.a. per la copertura di eventuali danni conseguenti ad errori nello svolgimento della propria attività professionale, – di aver richiesto alla predetta Compagnia di assicurazioni la copertura del danno cagionato a Turismar e alla Carta, senza successo.

La Corte di merito ha confermato la decisione di primo grado, ribadendo il non assolto onere probatorio da parte del P. sia in ordine alla sussistenza dell’errore professionale asseritamente commesso sia in ordine all’effettuato pagamento delle somme richieste dall’Agenzia delle Entrate da parte del professionista o dell’operato rimborso in favore delle proprie clienti.

Avverso questa sentenza, P.G. ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi.

Non si è costituita la Compagnia di assicurazioni.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto “Omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia: non è mai stata presa in considerazione la corrispondenza intercorsa nella fase stragiudiziale della causa che dimostra, in modo incontrovertibile, l’inadempimento della odierna appellata, posto che nonostante la pratica fosse già integralmente istruita alla data del 13 luglio 2006 con tutta la documentazione richiesta da Generali Assicurazione s.p.a., la recursata non ha mai provveduto a liquidare la somma dovuta al dott. P.”. Secondo il ricorrente detta documentazione risulterebbe “assolutamente fondamentale al fine di valutare il comportamento gravemente inadempiente tenuto da controparte” la quale “fin dalla fase stragiudiziale della causa aveva a disposizione tutta la documentazione necessaria all’istruzione della pratica, compresa copia integrale della sentenza tributaria e, per definire il danno, attendeva solo la ricevuta di pagamento”.

2. Con il secondo motivo il ricorrente ha lamentato “Totale omessa motivazione circa la mancata valutazione delle prove testimoniali relativamente alla prova dell’errore professionale del dott. P. avendo la Corte di appello valutato solo le prove documentali e non anche quelle testimoniali senza motivare, nemmeno in minima parte, tale scelta.”.

3. Con il terzo motivo il ricorrente ha dedotto “Violazione dell’art. 1372 c.c. per aver ritenuto necessaria documentazione e requisiti ulteriori rispetto a quelli pattuiti dalle parti in forza del contratto di assicurazione tra le stesse sottoscritto nonchè violazione degli artt. 1173 e 1176 c.c. per aver ritenuto che non sia sorto alcun obbligo giuridico in assenza di una diffida della parte danneggiata”.

4. I tre motivi del ricorso, per ragioni di connessione, possono essere esaminati congiuntamente e sono inammissibili sia con riferimento al vizio di motivazione sia in relazione al vizio di violazione di legge.

4.1. Quanto al duplice vizio di motivazione lamentato, va evidenziato che alla fattispecie in esame si applica l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), nel testo vigente ratione temporis come modificato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 2. In proposito, va richiamato l’indirizzo consolidato di questa Corte secondo cui il mancato esame di un documento può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui determini l’omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, segnatamente, quando il documento non esaminato offra la prova di circostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento (Sez. 6 – 5, ord. 28 settembre 2016, n. 19150). E’ stato altresì chiarito che per fatto controverso e decisivo, in relazione al quale la motivazione si assume carente, “deve intendersi non una questione o un punto della sentenza, ma un fatto vero e proprio e, quindi, un fatto principale ex art. 2697 c.c. – cioè un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo – o anche un fatto secondario – cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale – purchè controverso e decisivo” (Sez. 5, n. 8 ottobre 2014, n. 21152, Rv. 632989).

Alla luce dell’indirizzo richiamato, la lamentata omessa considerazione della corrispondenza intercorsa tra le parti nella fase stragiudiziale non contiene l’indicazione delle ragioni per le quali tale documentazione trascurata avrebbe senza dubbio dato luogo a una decisione diversa, considerato che la decisione del giudice di merito si fondava, per un verso, sulla mancata prova da parte del P. del proprio errore professionale, non avendo prodotto in giudizio la documentazione da lui redatta per il recupero del credito delle clienti e, per l’altro, sulla mancata prova del nesso causale tra l’allegato errore e il conseguente rigetto della domanda di recupero del credito di imposta, tenuto conto che il ricorrente aveva prodotto soltanto il dispositivo della sentenza della Commissione tributaria non consentendo al giudice di merito di verificare le ragioni del richiesto recupero del credito.

Parimenti inammissibile è la dedotta omessa valutazione delle prove testimoniali relativamente alla prova del preteso errore professionale, basti osservare che il giudice di merito, dall’esame del contenuto del ricorso presentato dallo stesso professionista e prodotto agli atti, ha tratto convincimento (non sindacabile in sede di legittimità) per ritenere che quanto contestato dall’Agenzia delle entrate alle clienti del P. attenesse, oltre alla omessa compilazione del quadro RU, alla circostanza che Carta e Turismar non avessero neppure effettuato investimenti in data anteriore al marzo 2001 e che tale circostanza costituisse motivo di rigetto del ricorso assorbente rispetto alle accertate irregolarità. Neppure il ricorrente spiega il motivo per cui le due dichiarazioni testimoniali (testi C. e T.) – testualmente riportate in ricorso -fornirebbero “una prova più che esaustiva del fatto che un errore professionale vi è stato” e che sarebbe stato “commesso dal dott. P.”

4.2. Quanto al vizio di violazione di legge, lamenta il ricorrente che la Corte di appello – nonostante dal contratto di assicurazione non emergesse alcuna pattuizione in tal senso – ha ritenuto che il P. avrebbe dovuto provare di aver risarcito il danno patito dalle clienti o, quantomeno, produrre in causa una diffida inviata dalle stesse per richiedere il risarcimento.

La Corte di appello, nel motivato esercizio del proprio (esclusivo) potere di interpretazione delle risultanze processuali, ha spiegato come alla luce delle dichiarazioni testimoniali rese dalla C. fosse emerso che il rimborso del credito non fosse stato effettuato dal P., ma vi avesse provveduto la stessa C. e che fosse mancata la prova in ordine alla circostanza che la C. e la Turismar avessero mai chiesto il risarcimento del danno allo stesso professionista.

In altri termini, il ricorrente sebbene formalmente lamenti la violazione degli artt. 1372, 1173 e 1176 c.c., tuttavia reintroduce una serie di questioni di fatto concernenti l’operatività della polizza assicurativa, questioni tendenti alla rivalutazione delle prove emerse nel corso della causa ed a conseguire un diverso giudizio nel merito della controversia.

5. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

6. Nulla per le spese del giudizio di cassazione non essendosi costituita Generali Assicurazioni s.p.a.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e nulla per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 16 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2016

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