Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27181 del 28/12/2016


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Cassazione civile, sez. III, 28/12/2016, (ud. 16/11/2016, dep.28/12/2016),  n. 27181

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – rel. Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4446/2012 proposto da:

B.M., (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DELLA SCROFA 64, presso lo studio dell’avvocato ANGELO CELLAMARE,

che la rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

S.V.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 296/2011 della CORTE D’APPELLO SEZ. DIST. DI

TARANTO, depositata il 31/10/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/11/2016 dal Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO;

udito l’Avvocato ENRICO MELONI per delega;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per l’accoglimento del 2

motivo, assorbito il primo motivo di ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

B.M. propose opposizione dinanzi al Pretore di Taranto avverso il Decreto Ingiuntivo 16 febbraio 1999, n. 107, richiesto da S.V. per il pagamento della somma di Euro 12.000,00, eccependo l’intervenuta prescrizione del diritto di credito posto a fondamento del decreto monitorio. L’opposta, costituitasi in giudizio eccepì l’avvenuto riconoscimento del credito da parte dell’opponente.

Il Tribunale di Taranto accolse l’opposizione e revocò il decreto ingiuntivo opposto.

La Corte di appello di Lecce, accogliendo l’appello proposto dalla S., rigettò l’opposizione, confermò il decreto ingiuntivo e condannò la B. al pagamento della somma ingiunta.

Avverso tale decisione la B. propose domanda di revocazione, dichiarata inammissibile dalla Corte di appello di Lecce.

Avverso quest’ultima sentenza, la B. propone ricorso per cassazione articolato in due distinti motivi.

Nel termine di cui all’art. 378 c.p.c., la ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la “violazione e falsa applicazione dell’art. 395 c.p.c., n. 1, artt. 115, 116 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 3 – insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5”; in particolare, lamenta che la Corte di appello avrebbe erroneamente affermato che il presunto dolo della controparte (costituito dall’illegittimo inserimento nel fascicolo di parte del monitorio del telegramma del 30 dicembre 1998) fosse conosciuto dalla B. già nel corso del giudizio di primo grado e che ciò risultasse dalle risultanze documentali, ritenendo poi che la stessa parte fosse onerata, a pena di inammissibilità, di indicare la prova della scoperta del dolo e di proporre l’impugnazione nel termine di trenta giorni dalla scoperta. Secondo la ricorrente tale motivazione sarebbe anche contraddittoria tenuto conto che dalle risultanze istruttorie risulterebbe che il dolo perpetrato dalla S. non fosse preesistente, ma posto in essere solo al momento della decisione di appello. Infine, la ricorrente lamenta che la Corte di appello avrebbe motivato – con errato e contraddittorio convincimento – che nessuna attività dolosa sarebbe stata posta in essere da parte della S. diretta a simulare la tempestiva produzione del telegramma tenuto conto che la predetta parte aveva dichiarato di averlo tardivamente prodotto nel giudizio di primo grado chiedendo al giudice di appello che ne consentisse la produzione.

Il motivo è infondato. Si tratta di una questione di puro merito (tale è l’individuazione del momento dal quale la parte fosse a conoscenza del dolo della controparte) riproposta negli stessi termini attraverso i quali è stata già proposta al giudice d’appello, il quale l’ha risolta con motivazione immune da vizi logico giuridici, spiegando, sulla base di precedenti giurisprudenziali di legittimità consolidati, che in tema di revocazione la circostanza che il dolo della controparte sia tuttora persistente non esclude l’onere dell’istante, previsto a pena di inammissibilità, di indicare la prova della data della scoperta del dolo e quello di proporre l’impugnazione medesima nel termine di trenta giorni da tale dato come previsto dagli artt. 326 e 398 c.p.c..

Quanto alla insufficienza e contraddizione lamentate esse sono da escludersi in base alla semplice osservazione che il giudice ha coerentemente spiegato – con apprezzamento di fatto non sindacabile in questa sede – le ragioni della esclusione in capo alla S. di un’attività dolosa volta a trarre in inganno il giudice di appello e la parte al duplice fine di impedire l’accertamento dei fatti e di pregiudicare il diritto di difesa.

2. Con il secondo motivo la ricorrente ha dedotto “la violazione e falsa applicazione dell’art. 395 c.p.c., n. 4, art. 115 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 3 – insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto della controversia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5”.

Il secondo motivo concerne il punto in cui la sentenza ha affermato la non configurabilità come errore di fatto revocatorio del motivo addotto dalla B. essendo la tardività della produzione del telegramma, per un verso, un punto controverso su cui la sentenza impugnata di revocazione aveva pronunciato e, per altro verso, avendo quella decisione statuito soprattutto sulla qualificazione della controeccezione di interruzione della prescrizione come eccezione in senso lato e come tale rilevabile d’ufficio sulla base di elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti per cui tale decisione poteva essere il frutto di un inesatto apprezzamento delle risultanze processuali denunciabile con il ricorso per cassazione e non con domanda di revocazione.

Il motivo è infondato. Quanto alla denunziata violazione dell’art. 395 c.p.c., n. 4, nonchè del principio di disponibilità delle prove, basta considerare che la pronunzia è conseguenza della valutazione degli elementi posti a base della domanda revocatoria e della considerazione, adeguatamente motivata, che non fosse configurabile un errore di fatto revocatorio ma semmai una condizione di inesatto apprezzamento delle risultanze processuali, denunciabile come errore di giudizio con il ricorso di cassazione. Quanto alla insufficienza e alla contraddizione paventate, esse sono da escludersi in base alla semplice osservazione che il giudice ha spiegato come la possibile errata interpretazione non fosse stata comunque essenziale rispetto alla decisione assunta in quanto, ritenuta la non tardività della controeccezione di interruzione della prescrizione, il documento in questione (telegramma) avrebbe potuto essere acquisito d’ufficio in appello in ragione della sua indispensabilità a norma dell’art. 345 c.p.c.. Di qui la corretta considerazione della carenza del carattere decisivo del preteso errore di fatto sulla base dell’orientamento di legittimità dalla Corte richiamato dal giudice di merito (Cass. Sez. 1, 29 novembre 2006, n. 25376).

3. Ne discende il rigetto del ricorso.

4. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso, e condanna la ricorrente a rimborsare alla resistente le spese del giudizio di cassazione che si liquidano in complessivi Euro 3200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 16 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2016

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