Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2718 del 30/01/2019

Cassazione civile sez. I, 30/01/2019, (ud. 16/11/2018, dep. 30/01/2019), n.2718

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7514/2018 proposto da:

M.G.A., domiciliato in Roma, P.zza Cavour, presso la

Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’Avvocato Fattori Marco, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma, Via Dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di TRIESTE, depositata il

02/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16/11/2018 dal Cons. Dott. DI MARZIO MAURO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – Con decreto del 2 febbraio 2018 il Tribunale di Trieste ha respinto l’opposizione proposta da M.G.A. nei confronti del Ministero dell’interno contro il provvedimento con cui la Commissione territoriale di Gorizia aveva respinto la sua domanda di protezione internazionale.

2. – Per la cassazione del decreto A.M. ha proposto ricorso per due mezzi.

L’amministrazione intimato non ha spiegato difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il ricorso contiene due motivi.

Il primo motivo denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione di legge ed in particolare del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 14 e successive modificazioni, mancato riconoscimento della protezione sussidiaria, censurando il decreto impugnato per aver ritenuto generico ed indeterminato il racconto del richiedente, anche in relazione alla valutazione compiuta in ordine alla situazione del paese di provenienza, regione di Sialkot del Punjab pakistano.

Il secondo motivo denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione del D.Lgs. n. 268 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, nonchè del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 29 e art. 32, comma 3, violazione del principio di non refoulement, mancata concessione della protezione umanitaria, censurando il decreto impugnato per non aver messo in correlazione la vicenda narrata dal richiedente e la situazione presente nel suo paese di origine nonchè per aver mancato di valorizzare la sua integrazione sociale.

2. – Il ricorso è inammissibile, sicchè su di esso comunque non impatta il D.L. n. 133 del 2018.

2.1. – L’inammissibilità discende anzitutto dall’inosservanza del precetto fissato dell’art. 366 c.p.c., n. 6, che impone al ricorrente, per l’appunto a pena di inammissibilità, di indicare specificamente gli atti processuali e i documenti su cui il ricorso si fonda.

Questa Corte ha in più occasioni avuto modo di chiarire che detta disposizione, oltre a richiedere l’indicazione degli atti e dei documenti, nonchè dei contratti o accordi collettivi, posti a fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale tali fatti o documenti risultino prodotti, prescrizione, questa, che va correlata all’ulteriore requisito di procedibilità di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4. Il precetto di cui al combinato disposto delle richiamate norme deve allora ritenersi soddisfatto:

a) qualora l’atto o il documento sia stato prodotto nelle fasi di merito dallo stesso ricorrente e si trovi nel fascicolo di esse, mediante la produzione del fascicolo, purchè nel ricorso si specifichi che il fascicolo è stato prodotto e la sede in cui il documento è rinvenibile;

b) qualora il documento sia stato prodotto, nelle fasi di merito, dalla controparte, mediante l’indicazione che il documento è prodotto nel fascicolo del giudizio di merito di controparte, pur se cautelativamente si rivela opportuna la produzione del documento, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, per il caso in cui la controparte non partecipi al giudizio di legittimità o non depositi il fascicolo o lo depositi senza quell’atto o documento (Cass., Sez. Un., 25 marzo 2010, n. 7161; Cass. 20 novembre 2017, n. 27475; Cass. 11 gennaio 2016, n. 195, chiarisce altresì che, ove si tratti di atti e documenti contenuti nel fascicolo d’ufficio, il requisito di cui dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, è soddisfatto mediante il deposito della richiesta di trasmissione presentata alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, ferma, beninteso, l’esigenza di specifica indicazione degli atti e documenti e dei dati necessari al reperimento degli stessi).

In tale prospettiva va altresì ribadito che l’adempimento dell’obbligo di specifica indicazione degli atti e dei documenti posti a fondamento del ricorso di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, previsto a pena d’inammissibilità, impone quanto meno che gli stessi risultino da un’elencazione contenuta nell’atto, non essendo a tal fine sufficiente la presenza di un indice nel fascicolo di parte (Cass. 6 ottobre 2017, n. 23452).

In breve, il ricorrente per cassazione, nel fondare uno o più motivi di ricorso su determinati atti o documenti, deve porre la Corte di cassazione in condizione di individuare ciascun atto o documento, senza effettuare soverchie ricerche.

Nel caso in esame il ricorso si fonda sul verbale delle dichiarazioni rese dal richiedente dinanzi alla Commissione territoriale e sul contenuto del ricorso al Tribunale nonchè su ulteriore documentazione concernente la situazione del Paese di origine, documentazione riguardo alla quale è totalmente omessa la prescritta localizzazione.

2.2. – In ogni caso ciascuno dei motivi è in se stesso inammissibile.

2.2.1. – Il primo motivo è inammissibile.

Esso difatti non pone affatto in discussione il significato e la portata applicativa delle disposizioni richiamate in rubrica, bensì soltanto la valutazione del materiale istruttorio compiuto dal giudice di merito (Cass. 11 gennaio 2016, n. 195; Cass. 30 dicembre 2015, n. 26110; Cass. 4 aprile 2013, n.8315; Cass. 16 luglio 2010, n. 16698; Cass. 26 marzo 2010, n. 7394; Cass., Sez. Un., 5 maggio 2006, n. 10313), il quale ha ritenuto per un verso che la storia raccontata dal ricorrente (il quale aveva sostenuto di avere avuto un litigio con una guardia del corpo di un ministro, senza tuttavia saper neppure indicare chi fosse costui) non fosse credibile (il Tribunale discorre in proposito, per vero benevolmente, di racconto “alquanto claudicante”) e, per altro verso, che non ricorressero le condizioni per il riconoscimento della protezione sussidiaria, attesa la situazione del Punjab, valutata sulla base del rapporto EASO 2017.

Trattasi di accertamento in fatto non sindacabile in questa sede.

2.2.2. – Il secondo motivo è inammissibile.

Anche in questo caso il motivo è di assoluta genericità, manca totalmente di indicare quali sarebbero le specifiche condizioni di vulnerabilità tali da giustificare il riconoscimento della protezione umanitaria (ex multis Cass. 9 ottobre 2017, n. 23604), e non contrasta se non in modo meramente assertivo, il motivato responso del giudice di merito il quale ha ritenuto che M.G.A. non fosse credibile e che non vi fosse perciò ostacolo alcuno al suo rientro in Pakistan.

Affermazione, quella che precede, pienamente armonica con l’insegnamento di questa Corte secondo cui, anche con riguardo alla protezione umanitaria non può evidentemente prescindersi, nella mancanza di prove del racconto dell’interessato, quantomeno dalla credibilità soggettiva del medesimo, analogamente a quanto è previsto quanto al riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria (Cass. 21 dicembre 2016, n. 26641).

3. – Le spese seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 2.200,00, oltre alle spese prenotate a debito, dando atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 16 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2019

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