Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2718 del 06/02/2014


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 2718 Anno 2014
Presidente: BERRUTI GIUSEPPE MARIA
Relatore: D’ALESSANDRO PAOLO

SENTENZA

sul ricorso 8988-2008 proposto da:
DODARO SPA (gia’ MARANESE IMM.RE SPA) 80003950781, in
persona dell’Amministratore e legale rappresentante in
carica, dott. FRANCESCO DODARO, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA ARNO 6, presso lo studio
v

2013
2443

dell’avvocato MORCAVALLO ORESTE, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato SCARCELLO MARIO giusta
delega in atti;
– ricorrente contro

UNIVERSITA’ STUDI CALABRIA, in persona del Rettore

1

Data pubblicazione: 06/02/2014

legale rappresentante pro tempore,

elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta
e difende per legge;

controricorrente

di CATANZARO, depositata il 12/02/2007 R.G.N.
1152/2002;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 16/12/2013 dal Consigliere Dott. PAOLO
D’ALESSANDRO;
udito l’Avvocato ORESTE MORCAVALLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CARMELO CELENTANO che ha concluso per
l’inammissibilita’ in subordine per il rigetto del
ricorso.

2

avverso la sentenza n. 138/2007 della CORTE D’APPELLO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Dorado S.p.A., già Maranese Immobiliare S.p.A., propone ricorso
per cassazione, affidato ad un motivo, avverso la sentenza della Corte di
Appello di Catanzaro che, in riforma della sentenza di primo grado del
Tribunale di Catanzaro, ha accolto l’opposizione a decreto ingiuntivo
proposta, nei confronti della società, dalla Università della Calabria.
L’Università degli Studi della Calabria resiste con controricorso.

1.- La Corte di Appello, rilevato che La Maranese non aveva prodotto
il contratto posto a base della pretesa creditoria, ha accolto l’opposizione.
Con l’unico motivo la ricorrente, sotto i profili della violazione di
legge e del vizio di motivazione, censura la decisione, assumendo che il
contenuto del rapporto negoziale era comunque pacifico in causa.
1.1.- Il mezzo è inammissibile quanto al vizio di motivazione, in
difetto di chiara indicazione del fatto controverso, ai sensi dell’art. 366bis cod. proc. civ., applicabile alla fattispecie trattandosi di ricorso
avverso sentenza depositata il 12/2/07.
1.2.- È pure inammissibile quanto alla violazione di legge. La Corte
di Appello assume infatti che la produzione del contratto sia necessaria
non soltanto per stabilire la misura del canone, ma anche per
determinare «gli obblighi gravanti su ciascuna delle parti, nonché le
modalità ed i tempi di pagamento». Si richiama, inoltre, alla necessità di
forma scritta essendo la contraente una pubblica amministrazione. Nulla
dice la ricorrente su tali ulteriori finalità della produzione ed anzi si
comprende dal motivo che la dedotta non contestazione riguarda
esclusivamente la misura del canone.
2.- Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile, con la condanna
della ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in C 7.200, di cui C
7.000 per compenso, oltre accessori di legge.

PQM
la Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente alle
spese, liquidate in C 7.200, di cui C 7.000 per compenso, oltre accessori
di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione
civile, il 16 dicembre 2013.
Il Consigliere estensore

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3

MOTIVI DELLA DECISIONE

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Si attesta la registrazione presso

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