Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2718 del 04/02/2011

Cassazione civile sez. trib., 04/02/2011, (ud. 02/12/2010, dep. 04/02/2011), n.2718

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ALONZO Michele – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – rel. Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 13502-2006 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

C.E., C.A., C.F. in qualità

di eredi di C.M.G., elettivamente domiciliati in

ROMA PIAZZA DI VILLA FIORELLI 5 presso lo studio dell’avvocato

CACCAVALE SALVATORE C/O DE SENA MARIO che li rappresenta e difende,

giusta delega a margine;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 61/2004 della COMM. TRIB. REG. di FIRENZE,

depositata il 02/03/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/12/2010 dal Consigliere Dott. MARIAIDA PERSICO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata che ha concluso per l’accoglimento.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’ufficio del Registro di Siena, facendo seguito ad un processo verbale della Guardia di Finanza, emetteva avviso di accertamento, liquidazione ed irrogazione sanzione per occultamento di corrispettivo relativamente ad un atto di compravendita di un immobile sito nel comune di (OMISSIS). L’alienante C. M.G. impugnava tale avviso eccependo l’intervenuta decadenza dell’attività di rettifica dell’ufficio D.P.R. n. 131 del 1986, ex art. 76, comma 1 bis la violazione dell’art. 52 cit. D.P.R. e la carenza di prova.

La C.T.P. rigettava il ricorso.

Gli eredi della contribuente interponevano appello ribadendo quanto già sostenuto. L’ufficio resisteva.

La Commissione Tributaria Regionale accoglieva l’appello.

Contro tale ultima sentenza ricorre l’agenzia con ricorso fondato su di un unico motivo. I contribuenti controdeducono.

MOTIVAZIONE La contribuente ricorre deducendo, ex art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 76 e 52 per non avere il giudice di merito tenuto conto che nel caso di specie, cioè occultamento di parte del corrispettivo pattuito, trova applicazione lo specifico disposto di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 74, comma 2 che prevede per il legittimo esercizio dell’azione della Finanza per la riscossione dell’imposta su atti soggetti a registrazione un termine triennale decorrente dalla data di registrazione dell’atto, e che tanto non trova impedimento nell’art. 54 del medesimo D.P.R., norma introdotta al solo scopo di deflazionare il numero delle controversie valutative.

Il ricorso è ammissibile, in quanto tempestivo: è vero infatti, come rilevato dai controricorrenti, che, essendo stata la sentenza impugnata depositata il 2.3.2005, il termine per proporre impugnativa spirava il 17.4.2006, mentre il ricorso risulta consegnato all’ufficiale giudiziario il 18.4.2006. E’ altresì vero, tuttavia, che il 17.4.2006 era giorno festivo (lunedì in albis) e che pertanto il termine legittimamente poteva essere posposto di un giorno.

La censura proposta è tuttavia infondata.

Con riferimento all’assunta violazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52 trovano applicazione i principi costantemente enunciati da questa Corte (Cass. n. 12113 del 2006; n. 14952 del 2006; 24566 del 2005; n. 14250 del 2000), secondo i quali “In tema di imposta di registro, con riguardo alla compravendita di immobile, la circostanza che i contraenti abbiano fatto riferimento, ai fini della dichiarazione del valore del bene, alla cosiddetta valutazione automatica, sulla base dei parametri di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52, comma 4, se pone l’amministrazione nella condizione di non poter contestare tale valore, non esclude, invece, l’applicabilità di sanzioni ex art. 72 del citato Decreto, ove la stessa amministrazione venga a conoscenza che è stato corrisposto, per l’atto ci cui si tratta, un prezzo superiore al valore dichiarato”.

Nel caso di specie secondo l’accertamento in fatto contenuto nell’impugnata sentenza – sul punto non contestato – in sede di stipula dell’atto è stata richiesta la cd. valutazione automatica e solo successivamente è stato accertato un occultamento di parte del prezzo: tanto impedisce la rettifica del valore catastalmente congruo, mentre non esclude l’applicabilità della sanzione di cui all’art. 72 del medesimo D.P.R..

Con l’art. 72 infatti il legislatore colpisce coloro i quali dichiarino un prezzo inferiore a quello corrisposto, ancorchè in ipotesi tale prezzo sia superiore ai valore; ciò in quanto la legge vuole che le parti dichiarino il prezzo, pur se superiore al valore effettivo. Ne consegue che la sanzione può essere applicata anche quando il valore del bene sia stato definito fra il contribuente e l’amministrazione Finanziaria, o quest’ultima non possa contestare il valore dichiarato dal contribuente perchè esso corrisponde ai parametri previsti dall’art. 52, comma 4 della Legge di Registro.

Infatti quando invoca l’art. 72 l’Agenzia non pone affatto in discussione il valore venale del bene, ma invece afferma che il contribuente ha percepito una somma superiore al dichiarato.

Nel caso di specie, tuttavia, la sanzione in esame non può trovare applicazione in quanto parte contraente del contratto rispetto al quale è stato accertato un occultamento di parte del prezzo è la dante causa degli attuali resistenti-controricorrenti.

Invero il Legislatore nel 1997 ha emanato una specifica disciplina (D.Lgs n. 472) in “materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie”; nella stessa, con l’art. 8 (che costituisce un corollario del principio della responsabilità personale specificamente codificato nell’art. 2 dello stesso D.Lgs.), ha in particolare disciplinato l'”intrasmissibilità della sanzione agli eredi”.

Ha in tal modo fatto proprio il risultato di una lunga evoluzione sia giurisprudenziale che legislativa che, riprendendo principi propri del diritto penale in tema di responsabilità personale, era giunta ad enucleare il principio della intrasmissibilità delle sanzioni amministrative agli eredi per essersi estinto – per morte del responsabile – il diritto creditorio dello Stato, costituito dall’obbligazione di pagamento della somma, costituente la sanzione.

In effetti già nel 1981 il legislatore, anche se non con riferimento specifico alle sanzioni amministrative, era giunto all’emanazione della L. n. 689 del 1981, art. 7 (non trasmissibilità dell’obbligazione) norma che ricalcava la formulazione di precedenti disposizioni aventi identico oggetto. E di tale norma si era avvalsa un filone giurisprudenziale, poi affermatosi, che, concludendo un lungo dibattito, aveva affermato già nel 1996 (Cass. n. 10823 del 1996) che “le sanzioni pecuniarie amministrative previste per la violazione delle norme tributarie hanno carattere afflittivo, onde devono inquadrarsi nella categoria dell’illecito amministrativo di natura punitiva, disciplinato dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, essendo commisurate alla gravità della violazione ed alla personalità del trasgressore, con la conseguenza che ad esse si applica il principio generale sancito dalla L. n. 689 del 1981, art. 7 secondo cui l’obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione non si trasmette agli eredi”.

Tale interpretazione ha trovato poi, con il citato D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 8 definitiva specifica attuazione.

In conclusione, in virtù di tutto quanto sopra esposto, deve ritenersi corretto il dispositivo dell’impugnata sentenza, che non va quindi annullata, anche se in base ad una motivazione diversa quale quella applicativa dei principi di diritto sopra enucleati.

Le spese vengono regolate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese di giudizio che liquida in Euro 2.500, delle quali Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e competenze come per legge.

Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2011

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