Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2718 del 02/02/2017


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Cassazione civile, sez. III, 02/02/2017, (ud. 14/12/2016, dep.02/02/2017),  n. 2718

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18552-2014 proposto da:

HDI GERLING INDUSTRIE VERSICHERUNG AG, in persona del procuratore

speciale Ing. S.F., elettivamente domiciliata in ROMA,

P.ZA UNITA’ 13, presso lo studio dell’avvocato LUISA RANUCCI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato PAOLO FERRATI giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

CASA DI CURA MARIA ELEONORA HOSPITAL SRL, in persona del legale

rappresentante dott. P.A., elettivamente domiciliata in ROMA,

VIALE MARESCIALLO PILSUDSKY 118, presso lo studio dell’avvocato

EMANUELA PAOLETTI, unitamente agli avvocati PATRIZIO MELPIGNANO,

ANDREA MASSIMO ASTOLFI giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

contro

B.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 959/2013 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 05/06/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/12/2016 dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI;

udito l’Avvocato LUISA RANUCCI;

udito l’Avvocato PATRIZIO MELPIGNANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

MASELLIS Mariella che ha concluso per l’inammissibilità in

subordine rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza del 3 maggio-5 giugno 2013 la Corte d’appello di Palermo, per quel che qui interessa, ha respinto l’appello presentato da HDI Gerling Industrie Versicherung AG avverso sentenza del Tribunale di Palermo del 2 giugno-25 agosto 2009, la quale, avendo parzialmente accolto una domanda risarcitoria proposta da B.A. per la perdita di un occhio a seguito di intervento di cataratta effettuatole il (OMISSIS) da tale dottor M.M. nella casa di cura Villa Maria Eleonora Srl – ora Villa Maria Eleonora Hospital S.r.l.-, ritenendo quest’ultima contrattualmente responsabile l’aveva condannata a risarcire all’attrice i danni nella misura di Euro 108.935,92 e aveva condannato altresì la sua compagnia assicurativa, cioè HDI Gerling Industrie Versicherung AG (all’epoca Gerling-Konzern AG) – chiamata dalla casa di cura appunto per manleva – a tenerla indenne di tutto quanto avrebbe dovuto pagare all’attrice fino alla concorrenza di Euro 106.353,65, in applicazione di una franchigia di 5 milioni di lire prevista dall’art. 1.1.8 delle condizioni generali di polizza.

2. Ha presentato ricorso HDI Gerling Industrie Versicherung AG sulla base di un unico motivo, da cui si difende con controricorso Maria Eleonora Hospital Srl, che ha pure depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. Il ricorso è infondato.

L’unico motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione e/o falsa applicazione “delle norme di diritto” per avere il giudice d’appello a pagine 5-6 della motivazione ritenuta applicabile la franchigia generale di 5 milioni di lire “anzichè quella di L. 1.500.000.000 prevista dall’art. 7 delle condizioni particolari” – che nell’appello aveva invocato l’attuale ricorrente-, “la quale, come appare evidente dal tenore letterale dello stesso art., riguarda l’operatività in eccesso delle assicurazioni personali dei medici e degli altri operatori non direttamente dipendenti dal assicurato (come nel caso del Dott. M.)”.

Il motivo censura l’interpretazione data dalla corte territoriale alla clausola suddetta per cui non è stata ritenuta applicabile la franchigia ivi prevista, e sostiene che invece sarebbe stata applicabile al caso in esame, richiamando alcune sentenze di merito che l’hanno interpretata come applicabile.

Si tratta, a tacer d’altro, di una censura direttamente fattuale, che persegue dal giudice di legittimità una revisione di quello che è stato un vero e proprio accertamento di merito in ordine al contenuto della clausola contrattuale, ovvero la ricostruzione della effettiva volontà delle parti manifestata nel negozio: accertamento di merito, allora, che in quanto tale è riservato istituzionalmente al giudice di merito (v. Cass. sez. 3, 10 febbraio 2015 n. 2465; Cass. sez. 2, 3 settembre 2010 n. 19044, Cass. sez. 3, 12 luglio 2007 n. 15604, Cass. sez. 1, 7 marzo 2007 n. 5273, Cass. sez. 1, 22 febbraio 2007 n. 4178 e Cass. sez.3, 13 febbraio 2002 n. 2074).

Avendo oltrepassato i tassativi confini dell’art. 360 c.p.c., il motivo risulta quindi inammissibile, il che – trattandosi dell’unica doglianza – conduce alla inammissibilità il ricorso, con conseguente condanna della ricorrente alla rifusione a controparte delle spese processuali, liquidate come da dispositivo.

Sussistono D.P.R. n. 115 del 2012, ex art. 13, comma 1 quater i presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, stesso art..

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere a controparte le spese processuali, liquidate in un totale di Euro 7200, di cui Euro 200 per gli esborsi, oltre gli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2017

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