Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27179 del 27/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 27/11/2020, (ud. 07/10/2020, dep. 27/11/2020), n.27179

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4135-2020 proposto da:

P.C., RICORSO NON DEPOSITATO AL 04/02/2020;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1251/7/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CALABRIA SEZIONE DISTACCATA di REGGIO CALABRIA,

depositata il 15/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 07/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. RITA

RUSSO.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

L’Agenzia delle entrate deposita un controricorso notificato al contribuente esponendo che di avere ricevuto ricorso per cassazione avverso sentenza n. 1251/2019 della CTR della Calabria depositata il 15.4.2019. Ritenute sussistenti le condizioni per definire il ricorso con il procedimento ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. è stata redatta proposta ed è stato costituito il contraddittorio camerale ai sensi della predetta norma.

Diritto

RITENUTO

CHE:

Il ricorso del contribuente è improcedibile ex art. 369 c.p.c., comma 1 perchè non è stato depositato, come attestato dal certificato negativo della cancelleria di questa Corte, che copre l’arco temporale tra il 14.11.2019 (data della notifica) fino alla data del 4.2.2020 con conseguente superamento del termine previsto dalla norma.

La costituzione della Agenzia non sana la violazione della regola di procedibilità; il principio – sancito dall’art. 156 c.p.c. – di non rilevabilità della nullità di un atto per mancato raggiungimento dello scopo si riferisce esclusivamente all’inosservanza di forme in senso stretto e non di termini perentori, per i quali vigono apposite e separate norme (Cass. 24686/2014; Cass. 24453/2017). L’Agenzia del resto non ha neppure rilevato il difetto di tempestivo deposito del ricorso, limitandosi ad esporre le difese, che la Corte non può comunque esaminare, atteso che deve dichiararsi d’ufficio la improcedibilità (Cass. 22092/2019; Cass. n. 252/2001 e Cass. 26529/2017).

La definizione in rito ad iniziativa officiosa, nella concreta fattispecie, caratterizzata dalla mancata costituzione del ricorrente a seguito di un ricorso irregolarmente notificato, giustifica la compensazione delle spese.

Non essendovi stato deposito del ricorso da parte del ricorrente, non sussistono neppure i presupposti del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

Dichiara improcedibile il ricorso. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 7 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 27 novembre 2020

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