Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27178 del 27/11/2020
Cassazione civile sez. VI, 27/11/2020, (ud. 07/10/2020, dep. 27/11/2020), n.27178
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13737-2019 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, (OMISSIS), AGENZIA DELLE ENTRATE
(OMISSIS), in persona dei rispettivi Direttori pro tempore,
elettivamente domiciliate in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che le rappresenta e difende ope
legis;
– ricorrente –
contro
SAMA SRL;
– intimata –
avverso la sentenza n. 7344/2/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE del LAZIO, depositata il 23/10/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 07/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. RITA
RUSSO.
Fatto
RILEVATO
CHE:
1.- La società SAMA s.r.l. ha impugnato una intimazione di pagamento e 22 cartelle di pagamento riferite a una pluralità di posizioni debitorie aventi quali enti impositori l’Agenzia delle entrate la Camera di Commercio di Roma e la Regione Lazio.
Il ricorso della contribuente è stato rigettato in primo grado. Ha proposto appello la società e la CTR del Lazio ha riformato la sentenza di primo grado, accogliendo parzialmente l’appello della società con riferimento alla prescrizione di alcuni crediti, affermando che la prescrizione ordinaria decennale è riferibile solo ai titoli di accertamento condanna amministrativi o giudiziali divenuti definitivi e non invece alle cartelle esattoriali non impugnate.
2. Avverso la predetta sentenza propone ricorso per cassazione l’Agenzia affidandosi a un motivo. Non si è costituita l’intimata.
Assegnato il procedimento alla sezione sesta, su proposta del relatore è stata fissata l’adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. notificando la proposta e il decreto alle parti.
Diritto
RITENUTO
CHE:
3.- Con il primo motivo del ricorso, l’Agenzia lamenta la violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell’art. 2946 c.c. e art. 2248 c.c., n. 4) unitamente al D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, art. 20, comma 6 come modificato dalla L. 23 dicembre 2014, art. 683. L’Agenzia precisa che oggetto di contestazione sono unicamente le statuizioni relative a talune delle cartelle e precisamente quelle avente ad oggetto crediti per IRPEF, IRAP, IRPEG, IRES e i crediti non pagati, rilevando che per questi crediti si applica il principio generale di cui all’art. 2946 c.c. della prescrizione decennale e non la regola della prescrizione quinquennale di cui all’art. 2048 c.c., n. 4), ancorchè la cartella non sia stata impugnata.
Il motivo è fondato.
La CTR ha fatto una erronea applicazione del principio enunciato dalle sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 23397/2016, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l’effetto sostanziale dell’irretrattabilità del credito, ma non anche la c.d. “conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell’art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell’attitudine ad acquistare efficacia di giudicato.
In altre parole, data la definitività della cartella, il credito tributario mantiene inalterato il regime di prescrizione che gli è proprio, il che rileva per i crediti che abbiano ab origine un termine di prescrizione più breve di quello decennale. Ciò non significa che tutti i crediti tributari(abbiano una prescrizione più breve di quella ordinaria, anzi è vero il contrario: secondo consolidata interpretazione di questa Corte (cfr. Cass. n. 24322/14; Cass. n. 22977/10; Cass. n. 2941/07Cass. n. 16713/16; Cass. 12740/2020), “il credito erariale per la riscossione dell’imposta (a seguito di accertamento divenuto definitivo) è soggetto non già al termine di prescrizione quinquennale previsto all’art. 2948 c.c., n. 4, c.c. “per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”, bensì all’ordinario termine di prescrizione decennale di cui all’art. 2946 c.c., in quanto la prestazione tributaria, attesa l’autonomia dei singoli periodi d’imposta e delle relative obbligazioni, non può considerarsi una prestazione periodica, derivando il debito, anno per anno, da una nuova ed autonoma valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivo”.
I crediti di imposta sono, in via generale, soggetti alla prescrizione ordinaria decennale, ex art. 2946 c.c., a meno che la legge disponga diversamente (come, ad esempio, la L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9, per i contributi previdenziali) e, in particolare i crediti IRPEF, IVA e IRAP, nonchè per imposta di registro sono soggetti alla prescrizione decennale (Cass. 9906/2018; 19969/2019; Cass. 12740/2020). Sono invece soggetti alla prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c. gli interessi e le sanzioni, ai sensi del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 20 (Cass. 5577/2019).
Pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata, con il rinvio alla CTR del Lazio in diversa composizione per un nuovo esame, attenendosi ai principi sopra richiamati, e per la liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR del Lazio in diversa composizione per un nuovo esame, e per la liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 27 novembre 2020