Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27177 del 28/12/2016


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Cassazione civile, sez. III, 28/12/2016, (ud. 11/11/2016, dep.28/12/2016),  n. 27177

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22437-2014 proposto da:

B.A., B.C., Q.G.,

B.E., BA.AD.CA., BA.GI., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA EMILIA 88, presso lo studio dell’avvocato

PAOLA CHIRULLI, rappresentati e difesi dall’avvocato CARLO FRANCESCO

BRAGA giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

V. S.P.A. in persona del legale rappresentante pro tempore

V.G., GRUPPO F. S.P.A. in persona del legale

rappresentante pro tempore F.A. nella loro qualità

di successori a titolo universale della INERTI SRL, elettivamente

domiciliate in ROMA, VIA L. ANDRONICO 24, presso lo studio

dell’avvocato ILARIA ROMAGNOLI, che le rappresenta e difende

unitamente agli avvocati INNOCENZO GORLANI, MARIO GORLANI giusta

procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 803/2013 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 21/06/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/11/2016 dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI;

udito l’Avvocato FEDERICA CORSINI per delega;

udito l’Avvocato ILARIA ROMAGNOLI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

IACOVIELLO Francesco Mauro, che ha concluso per l’inammissibilità

del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza n. 2912/2006 il Tribunale di Brescia ha accolto la domanda, presentata da Inerti S.r.l., di condanna di B.U. a risarcire i danni derivati dall’estrazione di materiale dal fondo a lui affittato dall’attrice in quantità superiore a quanto concesso, condannandolo pertanto a versare a controparte Euro 805.998,54, oltre interessi e spese di causa. Avendo B.U. proposto appello, ed essendosi costituita resistendo Inerti S.r.l. – nelle more del giudizio decedeva l’appellante, costituendosi i suoi eredi Q.G., Ba.Gi., B.E., B.A., Ba.Ad.Ca. e B.C. – la Corte d’appello di Brescia ha rigettato l’appello con sentenza 19-21 gennaio 2013.

2. Hanno presentato ricorso gli eredi B. sulla base di quattro motivi, da cui si difendono con controricorso – i cui argomenti sono stati sviluppati pure con memoria ex art. 378 c.p.c. quali successori di Inerti S.r.l. cancellata dal registro delle imprese, V. S.p.A. e Gruppo F. S.p.A.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. Il ricorso è inammissibile.

3.1 Il primo motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1176, 1375 e 1325 c.c., nonchè, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omessa, contraddittoria e insufficiente motivazione su fatto controverso e decisivo.

La corte territoriale ha omesso di esaminare il collegamento del contratto di affitto con altri due contratti in cui erano parti, oltre a B.U., due ulteriori società – F. S.p.A. e V. S.p.A. – di cui legale rappresentante era lo stesso di Inerti S.r.l., cioè V.G.. Si sarebbe realizzato, secondo i ricorrenti, un unico “sistema” contrattuale. In particolare, il 23 gennaio 1990 erano stati stipulati tre contratti: il primo era il contratto di affitto del terreno dove si trovava la cava ed era stato stipulato dal B. e da Inerti S.r.l.; il secondo era una “convenzione” che richiamava il contratto d’affitto e in cui il B. si obbligava a vendere a F. S.p.A. e V. S.p.A. il materiale estratto nella maggior parte del fondo (cioè da 21 piò bresciani su un totale di 23), tenendo per sè il resto, e si obbligava pure a stipulare con Inerti S.r.l. – proprietaria e locatrice dell’area dove era situata la cava – un contratto di appalto per l’estrazione del materiale; il terzo era una “convenzione privata” in cui si richiamavano gli altri due contratti e il B. appaltava a Inerti S.r.l. l’estrazione materiale da vendere poi a F. S.p.A. e V. S.p.A.; il pagamento del compenso dell’appaltatore Inerti S.r.l. veniva garantito dalle due suddette società che si riservavano la facoltà di corrispondere direttamente a Inerti S.r.l. il relativo importo, salvo rivalsa verso il B.; e sempre F. S.p.A. e V. S.p.A. si obbligavano a garantire in via solidale anche il B. per “le obbligazioni della Inerti S.r.l.”. V.G. sottoscriveva i contratti per tutte e tre le società, di cui era appunto il legale rappresentante. Nell’appello, il B. aveva sostenuto che il contratto d’affitto poteva essere rinnovato oltre il termine quinquennale per cui era stato stipulato, termine comunque non vincolante visti gli accordi collegati. La corte territoriale ha invece negato, notano i ricorrenti, che fosse avvenuta proroga tacita: ma ciò non sarebbe condivisibile considerata la volontà delle parti emergente dalla corretta interpretazione dei tre collegati negozi e dalla condotta delle parti stesse dopo la scadenza il 31 luglio 1995 del termine quinquennale. Riconoscono i ricorrenti che “la stretta interpretazione della volontà negoziale possa costituire quaestio fatti insindacabile in sede di legittimità”, ma nel caso di specie sussisterebbero vizi logici e violazioni delle norme ermeneutiche “di tale importanza da rendere ammissibile questo specifico motivo”. Segue quindi un elenco di “elementi decisivi” che il giudice d’appello avrebbe omesso di considerare: l’esatta valutazione della prestazione essenziale complessivamente richiesta al B., l’oggetto dei contratti collegati, la stretta interdipendenza tra le prestazioni discendenti dai tre contratti, la finalità di tutte le parti di ottenere il massimo sfruttamento dell’area. Sarebbe poi “viziata” la “statuizione” della corte territoriale laddove, omesso il collegamento negoziale, ha escluso la buona fede del B. e la compatibilità con la volontà delle parti di proroghe tacite: secondo i ricorrenti il contratto si è realtà tacitamente prorogato, per cui non vi sarebbe stato nessun inadempimento del B. e pertanto nessun suo obbligo risarcitorio.

Il motivo patisce inammissibilità sotto vari profili. Precipuo e assorbente è comunque il rilievo che non vi è autosufficienza nell’indicare dove, quando e soprattutto come la questione del collegamento con le convenzioni del contratto di affitto ai fini della asseritamente corretta interpretazione di quest’ultimo è stata sollevata. Il ricorso al riguardo si limita a una premessa di fatto alquanto generica (ricorso pagine 3-5) e soprattutto nella descrizione dello svolgimento del giudizio di primo grado (ricorso pagine 5-6) si limita ad affermare che nell’atto di citazione erano stati richiamati dalla controparte, nella parte finale delle sue argomentazioni (“infine”), “anche gli altri due contratti intercorsi (contratto di vendita del materiale cavato e contratto di appalto) con il B., dei quali veniva parimenti lamentato l’inadempimento, con la espressa precisazione, però, che la domanda giudiziale riguardava “solo il materiale estratto abusivamente… e i danni conseguenti””, e che, costituitosi, il B. – anch’egli, pare, alla fine delle sue argomentazioni: v. ricorso, pagine 6-7 – aveva tra l’altro fatto riferimento al collegamento (si contestava il valore del metro cubo di materiale addotto nella citazione “in quanto del tutto esorbitante rispetto a quello massimo deducibile dai sopra indicati contratti collegati ed in ogni caso, eventualmente, non di competenza di Inerti S.r.l. proprio in forza di tale collegamento contrattuale (che era volto appunto ad addivenire, così come effettivamente verificatosi, alla vendita del materiale cavato alle società F. S.p.A. e V. S.p.A. ed all’introito da parte della società Inerti del canone di affitto e dei proventi derivanti dal contratto d’appalto)”. Ben altra specificità doveva, ovviamente, fornire il ricorrente in ordine alle conseguenze dell’asserito collegamento tra i tre contratti sull’interpretazione del contratto di affitto e in particolare sulla configurabilità o meno di una proroga tacita nella sua durata. Tale carenza, come già anticipato, apporta inammissibilità al motivo, rendendone superfluo ogni ulteriore esame.

3.2 Il secondo motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 1597 c.c. e art. 1362 c.c. e ss., nonchè, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omessa, contraddittoria e insufficiente motivazione sul fatto controverso e decisivo, cioè il mancato rinnovo del contratto d’affitto. Se, come ritenuto dal giudice d’appello, la rinnovazione tacita non fosse desumibile dalla permanenza del conduttore nell’immobile e dal prosieguo della percezione dei canoni da parte della locatrice, sulla base dei sopra richiamati elementi caratterizzanti il “negozio complesso” avrebbero dovuto ritenersi sussistenti “gli ulteriori requisiti idonei” a rinvenire la volontà anche del locatore a prorogare il rapporto locatizio, non avendo invece rilievo il fatto che Inerti S.r.l. decise poi di cambiare posizione, restituendo i canoni e chiedendo un sequestro conservativo.

Anche questo motivo cade in inammissibilità per la stessa ragione che ha reso inammissibile il motivo precedente: tutto si impernia sulla questione del collegamento tra i tre contratti e della sua pretesa conseguente incidenza sull’interpretazione del contratto d’affitto, come d’altronde riconosce l’incipit dello stesso secondo motivo (ricorso, pagina 17: “Richiamato quanto appena dedotto nel primo motivo di ricorso in punto di interpretazione della effettiva volontà delle parti, così come risultante dal negozio complesso da loro voluto…”).

3.3 Viene proposto in subordine il terzo motivo che, ex art. 360, comma 1, n. 3, denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c. e artt. 1376 e 1377 c.c., nonchè, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omessa, contraddittoria e insufficiente motivazione sul fatto controverso decisivo relativo alla legittimazione di Inerti S.r.l. ad ottenere il risarcimento del danno. Esistendo un negozio complesso, Inerti S.r.l. non avrebbe avuto legittimazione a chiedere il risarcimento dei danni perchè nel contratto di vendita del (OMISSIS) si era venduto il materiale estratto per 21 su 23 piò bresciani dal B. a F. S.p.A. e V. S.p.A.: pertanto il materiale era entrato nella proprietà degli acquirenti fin dal (OMISSIS) e la legittimazione di Inerti S.r.l. avrebbe dovuto limitarsi ai danni per la parte non coperta da tale vendita, cioè i due residui piò.

Ancora una volta, fondamento della doglianza è l’esistenza di un unicum composto dai tre contratti, come – ancora una volta – lo stesso motivo riconosce (pagina 19 del ricorso: “Richiamato quanto già rilevato in ordine alla corretta interpretazione del “negozio complesso” in essere tra le parti”…), discendendone quindi un’identica inammissibilità.

3.4 Il quarto motivo viene proposto in ulteriore subordine, e denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 100, 112, 183-189 c.p.c. e artt. 1218, 1223 e 2697 c.c., art. 1362 c.c. e ss., art. 1591 c.c., art. 342 c.p.c., nonchè, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sul fatto controverso decisivo attinente ai criteri della liquidazione del danno: Inerti S.r.l. non avrebbe provato il danno effettivamente subito e non avrebbe neppure chiesto un risarcimento di chance; ancora in subordine, si adduce che il giudice d’appello avrebbe dovuto considerare il quantitativo del materiale cavato secondo le specifiche determinazioni contrattuali, per cui si prospettano calcoli per dimostrare che il quantum avrebbe dovuto essere diverso rispetto a quello determinato dal giudice d’appello. Ed entrambi i giudici di merito avrebbero violato l’art. 1225 c.c. per non avere considerato come “solo in tal misura”, per assenza di dolo del B., “confermata da quanto sino a qui diffusamente esposto”, si sarebbe potuto determinare il danno. Nè una prova diversa riguardo la prevedibilità di cui all’art. 1225 c.c. avrebbe fornito Inerti S.r.l., che non avrebbe assolto l’onere probatorio e non avrebbe provato alcun maggior danno rispetto ai canoni locatizi (regolarmente pagati) per – contestata – tardiva consegna dell’immobile. Inoltre la corte territoriale ha ritenuto il terzo motivo d’appello generico: ma così non è, secondo i ricorrenti, per quanto appena esposto a proposito dei criteri per determinare il danno e dei calcoli ad esso pertinenti. In ordine al terzo motivo d’appello la corte territoriale dà rilievo anche all’assenza di osservazioni della difesa B. in sede di c.t.u.: ma, secondo il testo ratione temporis applicabile dell’art. 195 c.p.c., “le critiche alle risultanze della c.t.u. ben possono essere svolte nelle successive difese, così come in effetti è avvenuto”; e inoltre la ratio dei conteggi sarebbe stata non tecnica bensì giuridica, perchè derivante dai contratti.

Il motivo, schermandola attraverso il riferimento apparente a disposizioni normative e altresì ad un vizio motivazionale peraltro non conforme al testo vigente bensì a quello non più ratione temporis applicabile alla presente causa (la sentenza è del 2013), prospetta una valutazione alternativa su un piano direttamente fattuale – che è inammissibile perseguire dal giudice di legittimità – riguardo al quantum del danno riconosciuto dal giudice di merito, introducendo altresì elementi non sorretti da autosufficienza come la questione della chance che appare, invero, nuova e anche sotto questo aspetto, pertanto, inammissibile.

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna – in solido per il comune interesse processuale – dei ricorrenti alla rifusione a controparte delle spese processuali, liquidate come da dispositivo.

Sussistono D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater i presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art., comma 1 bis.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna solidalmente i ricorrenti a rifondere a controparte le spese processuali, liquidate in un totale di Euro 13.300, di cui Euro 200 per esborsi, oltre gli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 11 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2016

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