Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27177 del 16/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 16/12/2011, (ud. 11/10/2011, dep. 16/12/2011), n.27177

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso R.G.N. 12677/2008 proposto da:

Comune di Campotosto, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma, via Trionfale 5637, presso l’avv.

D’AMARIO Ferdinando, che lo rappresenta e difende, giusta delega in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Enel Produzione S.p.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Viale G. Mazzini 11,

presso l’avv. prof. SALVINI Livia, che la rappresenta e difende,

giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

e sul ricorso R.G.N. 21019/08 proposto da:

Comune di Campotosto, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma, via Trionfale 5637, presso l’avv.

Ferdinando D’Amario, che lo rappresenta e difende, giusta delega in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

ENEL S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Viale Giuseppe Mazzini 11, presso

l’avv. prof. Livia Salvini, che la rappresenta e difende, giusta

delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale

dell’Abruzzo (L’Aquila), Sez. 1, n. 38/01/07 del 5 giugno 2007,

depositata il 21 giugno 2007, non notificata;

Udita la relazione svolta nella Pubblica Udienza dell’11 ottobre 2011

dal Relatore Cons. Dott. Raffaele Botta;

Uditi gli avv.ti Ferdinando D’Amano e Livia Salvini per le parti

ricorrente e controricorrente;

Udito il P.M., nella persona del sostituto Procuratore Generale Dott.

POLICASTRO Aldo, che ha concluso per l’accoglimento del quarto e

quinto motivo del ricorso e il rigetto dei restanti motivi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia concerne l’impugnazione di un avviso di liquidazione con il quale il Comune chiedeva il pagamento dell’ICI per l’anno 1998, nella stessa misura regolarmente versata dall’ente contribuente fino all’anno 1997 in relazione ad un immobile accatastato come “DI Opifici” (impianto idroelettrico) e sulla base della relativa rendita che per non essere stata mai oggetto di impugnazione era divenuta definitiva. La pretesa tributaria era contestata dall’ente elettrico per la affermata insussistenza del presupposto impositivo, in quanto, nel caso di specie, e per l’anno di riferimento, si trattava non di un opificio iscrivibile nella categoria catastale “DI”, ma di terreni sommersi costituenti un invaso artificiale (bacino di (OMISSIS)).

La Commissione adita rigettava il ricorso del contribuente, confermando la sussistenza del presupposto dell’imposizione, in quanto gli immobili oggetto della pretesa tributaria risultavano dotati di rendita catastale e quindi legittima era da considerarsi la pretesa medesima sulla base di quella stessa rendita liquidata.

Nel corso del giudizio di appello veniva espletata CTU la quale accertava che la procedura di accatastamento del complesso immobiliare in questione (impianto idroelettrico) era avvenuta in categoria “DI Opifici” in più fasi tra il 1943 (primo accertamento) e il 1988 (revisioni degli estimi con attribuzione di rendita definitiva non impugnata dal contribuente), escludeva la proprietà demaniale dei terreni sommersi, affermandone l’appartenenza alla categoria dei beni patrimoniali) ed accertava il trasferimento degli immobili nel 1998 dall’ENEL all’ENEL PRODUZIONE mediante cessione di ramo d’azienda.

Completata la CTU, la Commissione Tributaria Regionale, con la sentenza in epigrafe, accoglieva l’appello del contribuente, ritenendo che la questione dibattuta fosse da considerare “indipendente dalle valutazioni fatte in sede di classamento” e vertente, invece, sulla individuazione delle caratteristiche giuridicamente rilevanti ai fini dell’inquadramento delle aree assunte a presupposto di imposta, concludendo per la esclusione di siffatto presupposto consistendo l’immobile in terreni sommersi (lago).

Avverso tale sentenza il Comune di Campotosto propone ricorso per cassazione con tre articolati motivi, una prima volta, con ricorso notificato il 28 aprile 2008, nei confronti di ENEL PRODUZIONE S.p.A. ed una seconda volta, con ricorso notificato il 1 agosto 2008, nei confronti di ENEL S.p.A.. Entrambi le società intimate resistono nei relativi giudizi con controricorso. Il ricorrente Comune di Campotosto ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVAZIONE

Preliminarmente deve essere disposta, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., la riunione dei ricorsi proposti dal Comune di Campotosto avverso il medesimo provvedimento.

In entrambi i giudizi le società intimate, ENEL PRODUZIONE S.p.A., in un caso, ed ENEL S.p.A., nell’altro, hanno sollevato eccezione di inammissibilità del ricorso, deducendo, riguardo al primo ricorso, il difetto di legittimazione processuale passiva di ENEL PRODUZIONE, società rimasta e-stranea al giudizio di merito svoltosi solo nei confronti di ENEL, e, riguardo al secondo ricorso, l’avvenuta consumazione del potere di impugnazione, stante la notifica oltre il termine breve decorrente dalla notifica del primo ricorso.

Nell’uno e nell’altro caso le predette eccezioni, che hanno carattere esclusivamente processuale, debbono essere valutate tenendo conto della concreta dinamica processuale.

Durante il processo d’appello, a seguito dell’espletata CTU (il cui contenuto è esplicitamente riportato nel ricorso) è stato accertato, ed il fatto non è stato contestato (di modo che la circostanza può ritenersi pacifica nel giudizio), che l’immobile oggetto della pretesa tributaria qui discussa è stato trasferito nell’anno 1998 da ENEL ad ENEL PRODUZIONE mediante cessione di un ramo d’azienda. Sicchè il (primo) ricorso proposto dal Comune nei confronti di ENEL PRODUZIONE non può ritenersi promosso nei confronti di una società (assolutamente) priva di legittimazione passiva, essendo tale società la cessionaria dell’immobile gravato dalla pretesa tributaria in discussione, una società nei cui confronti la sentenza impugnata è comunque destinata ad avere effetti. Semmai il problema posto dal primo ricorso era correlato alla necessità dell’integrazione del contraddittorio nei confronti del cedente, del quale non emergeva l’estromissione dal giudizio. E’ in questa prospettiva che deve essere valutato il secondo ricorso – proposto dal Comune nei confronti di ENEL -, il quale, se pur notificato tardivamente rispetto alla notifica del primo ricorso, riveste, tuttavia, la funzione di integrazione del contraddittorio (anticipando quanto il giudice avrebbe comunque dovuto disporre) e per la quale non può sussistere il dovere di rispettare un termine, che non è stato fissato (v. sulla funzione di integrazione del contraddittorio di un atto tardivamente notificato dal ricorrente al litisconsorte necessario, Cass. ord. n. 3071 del 2011).

In tal modo essendo stata realizzata l’integrità del contraddittorio, con la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti – Comune, cedente dell’immobile oggetto di imposizione e cessionario dell’immobile medesimo -, può essere affrontato il merito del ricorso.

Con i vari motivi di ricorso, il Comune solleva diverse questioni – supposta formazione del giudicato interno per il mancato appello sulla imponibilità dell’autonoma unità immobiliare costituente l’opificio produttivo, insussistenza di un atto di accertamento essendosi il Comune limitato ad un atto liquidatorio sulla base della dichiarazione del contribuente e della rendita attribuita in catasto, supposta modifica da parte del giudice d’appello del thema decidendum sulla individuazione del presupposto di imposta, quest’ultima nemmeno giustificata con idonea motivazione in punto di esatta individuazione degli immobili oggetto dell’atto impositivo, tutte, tuttavia, funzionali ad evidenziare l’errore del giudicante nella valutazione della legittimità della pretesa impositiva, la quale, evidenzia il Comune ricorrente, era fondata esclusivamente (come per i precedenti anni di imposta) sulla (stessa) rendita attribuita all’immobile.

Il ricorso, così ricostruita la sostanza delle censure proposte, è fondato. Invero esistono in giudizio diverse circostanze pacifiche (perchè non contestate dal contribuente):

a) il complesso immobiliare in questione – il quale come emerge dalla perizia riportata nel ricorso si concretizza in un “impianto idroelettrico” – è stato accatastato come “DI Opifici” e allo stesso è stata attribuita una rendita, che è divenuta definitiva, perchè non impugnata dal contribuente, il quale anzi su questa base ha regolarmente corrisposto l’ICI fino all’anno 1997;

b) i terreni sommersi fanno parte del complesso accatastato come opificio fin dall’originario accatastamento;

c) non risulta dedotta dal contribuente la presentazione di alcuna denuncia di variazione all’Agenzia del Territorio.

Alla luce di tali circostanze, deve rilevarsi che il giudice di merito ha errato nella individuazione del cespite oggetto dell’imposizione, ragionando come se si trattasse di “terreni”, laddove si trattava, invece, inequivocabilmente, di un “impianto idroelettrico”, che costituisce una struttura unitaria, la cui rendita catastale è determinata con il concorso di tutti gli elementi essenziali e indispensabili per il funzionamento dell’impianto e lo svolgimento dell’attività industriale (ivi compresi, in inscindibilità funzionale, le condotte, le gallerie di adduzione, le dighe, i bacini del lago, le turbine ecc.). Siffatte considerazioni fanno emergere la centralità nel giudizio della questione relativa alla contestazione da parte dell’Ente elettrico della rendita attribuita all’impianto idroelettrico sulla base della quale ha agito il Comune nella sua pretesa impositiva, in quanto, in materia di ICI è proprio l’accatastamento di un immobile (nella fattispecie l’impianto idroelettrico) a costituire il presupposto impositivo. Sicchè la soluzione della controversia non può che essere orientata al principio espresso da questa Corte, e che il Collegio condivide, secondo cui: “In tema di imposta comunale sugli immobili, il provvedimento di attribuzione della rendita, una volta divenuto definitivo (per mancata impugnazione da parte del contribuente, unico legittimato a tanto, o per intervenuta definitività del relativo giudizio di impugnazione), vincola non solo il contribuente ma anche l’ente impositore tenuto per legge ad applicare l’imposta unicamente sulla base di quella rendita, la quale costituisce il presupposto di fatto necessario ed insostituibile per l’imposizione fiscale che la legge commisura a tale dato, con la conseguenza che il contribuente, in sede di impugnazione dell’avviso di accertamento emesso dal Comune relativo all’imposta comunale sugli immobili, non può proporre doglianze relative alla determinazione della rendita, che avrebbero dovuto essere proposte in diversa causa (pregiudiziale rispetto a quella relativa alla liquidazione dell’ICI) e con diverso legittimato passivo (Agenzia del Territorio)” (Cass. n. 16215 del 2010). Inoltre, se nel giudizio di impugnazione dell’atto impositivo in materia di ICI, promosso nei confronti del Comune, il contribuente propone rilievi attinenti ai criteri di determinazione della rendita, ciò “non da luogo ad un litisconsorzio necessario con l’Agenzia del territorio e, quindi, all’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 102 cod. proc. civ., essendo il Comune estraneo alla determinazione della rendita, che costituisce soltanto il presupposto di fatto su cui si fonda l’atto impositivo;

sussiste, invece, un mero rapporto di litisconsorzio facoltativo improprio, che presuppone una autonoma citazione dell’Agenzia da parte del ricorrente nello stesso processo in cui è citato il Comune, per una trattazione congiunta delle relative questioni, le quali rimangono tuttavia autonome” (Cass. n. 10571 del 2010; v. anche Cass. nn. 9203 del 2007 e 26380 del 2006).

Orbene nel caso di specie, essendo fuor di dubbio che il Comune ha agito sulla base di una rendita attribuita con l’originario accatastamento dell’immobile, all’epoca non impugnato, l’ente debitore, il quale contesta la rendita (pur non avendo dedotto di avere presentato apposita istanza di variazione), avrebbe dovuto non solo agire nei confronti del Comune, impugnando l’atto impositivo, ma anche, e autonomamente, nei confronti dell’Agenzia del Territorio per far valere, nei confronti dell’unico soggetto legittimato al contraddittorio sul punto, le ragioni per le quali quella rendita non era (o non era più) adeguata alle condizioni reali dell’immobile.

Essendo mancato l’esercizio di tale azione, avente carattere pregiudiziale, il ricorso del Comune deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso originario dell’ente debitore. Il consolidamento dell’enunciato principio di diritto in epoca successiva alla proposizione del ricorso giustifica la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Riuniti i ricorsi R.G. n. 12677/08 e R.G. n. 21019/08, li accoglie, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente. Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2011

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