Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27176 del 28/12/2016


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Cassazione civile, sez. III, 28/12/2016, (ud. 11/11/2016, dep.28/12/2016),  n. 27176

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19861-2014 proposto da:

GRILLO STEEL SRL, in persona del legale rappresentante

C.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CLAUDIO MONTEVERDI 20,

presso lo studio dell’avvocato GIAN LUIGI LOY, rappresentata e

difesa dall’avvocato PAOLO DALL’IGNA giusta procura speciale del

Dott. Notaio L.C. in (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

A.E.G. S.N.C. di G.A. in persona del legale

rappresentante pro tempore G.A., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA GIOSUE’ BORSI 4, presso lo studio

dell’avvocato FEDERICA SCAFARELLI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato FEDERICO CASA giusta procura speciale a

margine del controricorso;

– contgroricorrente –

avverso la sentenza n. 1151/2013 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 14/06/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/11/2016 dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI;

udito l’Avvocato PAOLO DALL’IGNA;

udito l’Avvocato FEDERICA SCAFARELLI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

IACOVIELLO Francesco Mauro, che ha concluso per l’inammissibilità

del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza n. 375/2010 il Tribunale di Vicenza, sezione distaccata di Schio, decideva su tre cause riunite:

1) una causa instaurata da Grillo Steel S.r.l. avverso A.E.G. SNC di G.A. per l’annullamento per dolo o errore, o in subordine per la risoluzione ai sensi dell’art. 13 del contratto, di un contratto di locazione stipulato il (OMISSIS) con cui A.E.G. aveva locato a Grillo Steel un immobile ad uso industriale, contratto collegato a un preliminare di vendita del (OMISSIS) con cui la locatrice aveva promesso di vendere alla conduttrice lo stesso immobile, per cui mediante la locazione si era data a Grillo Steel la disponibilità dell’immobile in attesa del rogito del contratto definitivo di compravendita, che non avrebbe potuto avvenire prima del 15 gennaio 2008 per esigenze fiscali di A.E.G.; Grillo Steel avrebbe voluto acquistare l’immobile per svolgervi la sua attività ma da una perizia che dopo i suddetti contratti aveva fatto espletare dal p.i. S.A. avrebbe appreso che vari problemi e vincoli lo impedivano: di qui, secondo la sua prospettazione, le sue domande, cui A.E.G. aveva resistito;

2) una causa derivata da sfratto per morosità intimato da A.E.G. a Grillo Steel in cui quest’ultima si era opposta sulla base della stessa prospettazione addotta nella prima causa;

3) una causa di opposizione a decreto ingiuntivo del pagamento dei canoni locatizi in cui l’opponente Grillo Steel aveva addotto contro l’opposta A.E.G. sempre la prospettazione della prima causa.

Con la suddetta sentenza, dunque, il Tribunale respingeva tutte le domande di Grillo Steel, e dichiarava il contratto di locazione risolto per suo inadempimento, confermava il decreto ingiuntivo e lo condannava a pagare a controparte i canoni fino al rilascio, oltre alle spese di lite.

Grillo Steel S.r.l. proponeva appello, adducendo che il contratto locatizio era stato concluso soltanto per posticipare la conclusione del contratto di compravendita e anticiparne gli effetti avendo controparte il fine di evitare la perdita di benefici fiscali, ed aggiungeva pertanto domanda di dichiarazione di nullità del contratto ex art. 1344 c.c., in subordine riproponendo la sua originaria prospettazione difensiva. Con sentenza del 15 maggio-14 giugno 2013 la Corte d’appello di Venezia ha rigettato l’appello.

2. Ha presentato ricorso Grillo Steel sulla base di un unico motivo, da cui si difende con controricorso A.E.G.; entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. Il ricorso è inammissibile.

3.1 L’unico motivo addotto denuncia violazione dell’art. 1344 c.c.: secondo il ricorrente è pacifico che il contratto di locazione fu stipulato per posticipare la conclusione del contratto di compravendita dal momento che la controparte “doveva beneficiare di agevolazioni fiscali”: questo fine “è ammesso da Steel e non contestato specificamente da AEG”, per cui il contratto dovrebbe essere dichiarato nullo ex art. 1344 c.c. in quanto “la normativa fiscale è stata palesemente aggirata” con un “abuso dell’autonomia privata”. Avrebbe errato il giudice d’appello laddove ritiene non provato l’intento fraudolento perchè “è pacifico, così come è emerso nel corso dei due giudizi ad oggi percorsi, che il sistema di contratti collegati sia stato posto in essere per un’unica finalità”.

3.2 La corte territoriale ha sorretto la sua pronuncia su due rationes decidendi, ovvero su due autonomi fondamenti: ha negato che vi sia “alcuna prova di un intento fraudolento delle parti” ex art. 1344 c.c. e “in particolare, di quale normativa fiscale sarebbe stata violata”, osservando poi che comunque, “anche ammesso che la stipulazione del contratto definitivo di vendita fosse stata posticipata al fine di usufruire di determinati vantaggi fiscali non si ravvede in ciò nulla di illecito o in frode alla legge non essendovi alcuna valida ragione per rinunciare a dei benefici previsti dalla legge stessa”.

La prima ratio decidendi è agevolmente identificabile nel diniego della sussistenza di prova dell’intento fraudolento che l’attuale ricorrente prospetta come condiviso dalle parti nella stipulazione dei contratti de quibus. Al riguardo, peraltro, il ricorrente muove una censura inammissibile, perchè assertiva, id est priva di autosufficienza: sostiene che non vi sia stata neppure necessità di provare l’intento fraudolento, perchè questo sarebbe stato “pacifico”, in quanto ammesso dal ricorrente stesso e non contestato da AEG. Non indica specificamente però da quali elementi emergerebbe tale assoluta carenza di contestazione in ordine all’esistenza di un siffatto fine illecito, limitandosi appunto ad asserirlo per avviarsi poi subito ad argomentare in ordine all’altra ratio decidendi, cioè quella imperniata sull’art. 1344 c.c. L’inammissibilità della censura attinente alla prima ratio priva del supporto di interesse processuale l’ulteriore censura attinente all’art. 1344 c.c., e quindi rende anch’essa inammissibile, assorbito ogni altro profilo.

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente alla rifusione a controparte delle spese processuali, liquidate come da dispositivo.

Sussistono D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater i presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere a controparte le spese processuali, liquidate in un totale di Euro 7300, di cui Euro 200 per esborsi, oltre gli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 11 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2016

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