Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27176 del 27/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 27/11/2020, (ud. 07/10/2020, dep. 27/11/2020), n.27176

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1819-2019 proposto da:

EDIL P.A.G. SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE DEI MELLINI 17,

presso lo studio dell’avvocato ORESTE CANTILLO, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato GUGLIELMO CANTILLO;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI SALERNO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 5562/2/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA SEZIONE DISTACCATA di SALERNO, depositata

il 11/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 07/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. RITA

RUSSO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1.- La società EDIL PAG s.r.l. ha impugnato l’avviso di accertamento con il quale il Comune di Salerno ha contestato l’omesso pagamento dell’IMU per l’anno 2012 pari a Euro 13.835 oltre sanzioni e interessi. Deduce che il Comune ha erroneamente considerato edificabili aree che in concreto non lo sono e comunque ha errata nella quantificazione del valore del terreno, depositando perizia di stima. Il ricorso del contribuente è stato parzialmente accolto in primo grado, dalla CTP che ha ridotto il valore applicato dal Comune (da Euro 94, 92 a Euro 44,52). Ha proposto appello il Comune e la CTR della Campania ha riformato la sentenza di primo grado, ritenendo l’errore del giudice di primo grado nel ridurre il valore considerato dal Comune di Salerno alla metà. Il giudice di appello afferma che non può escludersi la vocazione edificatoria dell’area per la presenza di vincoli, che questa riduzione non risulta motivata e che avrebbe potuto giustificarsi solo in relazione a una riscontrata erroneità della stima dei tecnici comunali.

2. Avverso la predetta sentenza propone ricorso per cassazione la società affidandosi a tre motivi. Non si costituisce il Comune. Assegnato il procedimento alla sezione sesta, su proposta del relatore è stata fissata l’adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., notificando la proposta e il decreto alle parti.

Diritto

RITENUTO

che:

3.- Con il primo motivo del ricorso, la parte lamenta la violazione e falsa applicazione del D.lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, dell’art. 132 c.p.c., n. 4), e dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4). La parte deduce che la pronuncia è sostanzialmente priva di motivazione e peraltro non accenna neppure alla circostanza che la decisione era stata impugnata dalla società con appello incidentale. La sentenza si limita ad affermare, senza fornire alcuna spiegazione ragionevole, la congruità del valore considerato dal Comune poichè è conforme ai criteri omogeni di stima sottesi.

Il motivo è infondato.

La questione riguarda il valore da attribuire all’aera di proprietà della società, classificata come edificabile, pur in presenza di un vincolo idrogeologico, tuttavia rimosso – come la stessa ricorrente espone – inizialmente con provvedimento del luglio 2010 e poi definitivamente in data 2 marzo 2012. La CTR nel dare atto che il principale motivo di opposizione della società riguarda appunto la presenza di detto vincolo, che comunque non esclude la vocazione edificatoria dell’area, ha reso una motivazione che, per quanto sintetica, contiene gli elementi essenziali a rendere noto il percorso logico che ha portato all’accoglimento dell’appello proposto dal Comune e al rigetto implicito dell’appello incidentale. La CTR, infatti, premessi i principi di diritto applicabili alla fattispecie e in particolare che la sussistenza di un vincolo idrogeologico non impedisce di per sè che l’aera venga considerata edificabile, ha in sostanza recepito, con giudizio di fatto che non è sindacabile in questa sede, le risultanze della stima effettuata dai tecnici comunali.

Invero, la affermazione che la stima del Comune è congrua in quanto “conforme a criteri omogenei di stima sottesivi” è chiarita dalle affermazioni successive, ove si fa riferimento sostanzialmente recependola, alla stima dei tecnici comunali, ritenuta esente da errori e quindi immotivata la riduzione del valore operata dal giudice di primo grado.

Nè può considerarsi carente di motivazione la sentenza che recepisce “per relationem” le conclusioni di un elaborato tecnico di cui dichiari di condividere il merito (cfr. con riferimento alla consulenza tecnica d’ufficio Cass. 4352/2019).

4.- Con il secondo motivo del ricorso si lamenta la violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. b), e del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 5. La parte deduce che ha errato la CTR a considerare la valutazione contenuto nell’accertamento che risulta dalla delibera di giunta alla stregua di una presunzione assoluta di congruità, senza affatto considerare le dettagliate argomentazioni contenute nella perizia di parte che confutano i valori indicati dal Comune. Deduce altresì che il Comune nella delibera di giunta non ha tenuto conto dell’effettiva attitudine edificatoria e dei parametri normativi che presidiano l’attribuzione del valore delle aree fabbricabili oggetto di imposizione, in particolare non ha tenuto conto della incidenza del vincolo idrogeologico, pur progressivamente rimosso con un primo atto del luglio 2010 e poi definitivamente con atto del 2 marzo 2012.

Con il terzo motivo del ricorso si lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti e in particolare che la delibera di giunta non abbia tenuto conto dei vincoli ricadenti sull’area e quindi determinato un valore che non corrispondeva al valore normale in comune commercio.

I motivi possono esaminarsi congiuntamente e sono infondati.

La CTR non ha considerato la valutazione del Comune assistita da una presunzione assoluta di adeguatezza e correttezza, ma l’ha ritenuta congrua perchè conforme a criteri di stima omogeni, esprimendo così un giudizio di fatto che non è censurabile in questa sede. Nel ricorso per cassazione, infatti, la parte non può censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendovi la propria diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione degli accertamenti di fatto compiuti (Cass. 6519/2019). Peraltro le censure mosse dalla parte sono affette da una insanabile contraddizione, laddove lamenta che non è stata tenuta nella debita considerazione la incidenza sul valore del terreno del vincolo idrogeologico, al tempo stesso affermando però che detto vincolo è stato rimosso a seguito di un primo atto amministrativo del luglio 2010 e poi definitivamente con atto del 2 marzo 2012; secondo la ricorrente ciò non escluderebbe che nell’anno 2012 (cui si riferisce il tributo) il valore del terreno sarebbe diminuito da una serie di non meglio precisati adempimenti burocratici amministrativi, necessari per edificare, di cui però non specifica la natura, non dimostrando la decisività dell’argomento, nè che esso sia stato ritualmente e specificamente sottoposto all’attenzione del giudice di secondo grado, non trascrivendo quelle parti dell’appello incidentale ove avrebbe esposto tale argomento. Peraltro, in punto di diritto, deve considerarsi che il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, delinea, ai fini fiscali, una nozione di area edificabile ampia ed ispirata alla mera potenzialità edificatoria, con riferimento anche alla sua attualità (Cass. 4952/2019) e che, rimosso il vincolo idrogeologico, la edificabilità di un terreno si potenzia e si attualizza.

Ne consegue, il rigetto del ricorso.

Nulla sulle spese in difetto di costituzione dell’intimato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 7 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 27 novembre 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA