Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27176 del 16/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 16/12/2011, (ud. 11/10/2011, dep. 16/12/2011), n.27176

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.M., elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR,

presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato PICERNI GIUSEPPE di BASSANO DEL GRAPPA, giusta

delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DEL TERRITORIO DIREZIONE CENTRALE AFFARI GENERALI LEGALI AREA

GIURIDICO LEGALE, in persona del Direttore Generale in carica pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 9/2007 della COMM. TRIB. REG. di VENEZIA,

depositata il 16/05/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/10/2011 dal Consigliere Dott. VINCENZO DIDOMENICO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

POLICASTRO Aldo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

B.M. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della CTR del Veneto depositata il 16/05/2007 che aveva, rigettando l’appello della medesima, confermato la sentenza della CTP di Vicenza che aveva rigettato il ricorso della contribuente avverso l’avviso di classamento dell’Agenzia del Territorio ufficio di Vicenza ai fini della revisione e il recupero dell’ICI per gli anni 1999-2002 di immobili siti nel Comune di (OMISSIS). La ricorrente pone a fondamento del ricorso quattro motivi fondati sulla violazione di legge e vizio motivazionale, corredati da quesiti.

L’Agenzia del Territorio ha resistito con controricorso. La causa è stata rimessa alla decisione in pubblica udienza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La contribuente intesta il primo motivo “Omissione di giudicando (violazione art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) in relazione al vizio di motivazione sulla determinazione del classamento catastale(violazione L. n. 241 del 1990, art. 3 e L. n. 212 del 2000, art. 7)” proponendo il seguente quesito :”omissione nel giudicare l’eccezione in rubrica e sollevata dal ricorrente fin dal primo grado successivamente nell’appello e relativa memoria. Invero l’eccezione non trova alcuna motivazione nella sentenza opposta, nè appare assorbita dal giudicato. In considerazione di quanto esposto, sussiste violazione art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5″.

L’Agenzia ha dedotto la inammissibilità del motivo denunziandosi una omessa pronunzia quale vizio motivazionale anzichè quale violazione di legge art. 112 c.p.c..

Il rilievo non è fondato in quanto non ricorre omessa pronunzia quando si possa configurare rigetto implicito della questione preliminare posta dalla parte, come nel caso in esame.

Il motivo è però inammissibile per difetto di autosufficienza, in quanto pur comprendendosi dal contesto del motivo che la contribuente fa riferimento all’eccezione di difetto di motivazione dell’atto di attribuzione del classamento, manca ogni trascrizione o indicazione completa del contenuto dell’atto,non consentendosi alla Corte di delibare la fondatezza del rilievo, non essendo l’atto di classamento atto processuale e pertanto di cui è consentito l’esame diretto dalla Corte.

Col secondo motivo deduce testualmente “violazione art. 132 c.p.c., n. 4 per omesso motivo di diritto di ratifica del classamento catastale (art. 9 c.p.c. per violazione e falsa applicazione della normativa catastale (D.P.R. 01 dicembre 1949, n. 1142, art. 61) ed insufficiente motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5) “, corredandolo del seguente quesito”in considerazione della violazione e falsa applicazione della norma catastale (D.P.R. n. 1142 del 1949), con concreti vizi eccepiti in rubrica e tenuto conto che la sentenza sposa discrezionalità basate su valutazioni di fatto dipendenti da situazioni intrinseche carenti sotto l’aspetto sostanziale e non fa capire l’iter logico seguito nel giudizio, rappresenta una motivazione solo formalistica e troppo generica e, quindi, insufficiente?” A parte la commistione in unico motivo del vizio di violazione di legge e del vizio motivazionale, per quanto concerne il primo motivo la ricorrente fa generico riferimento alla normativa catastale senza indicare in quale violazione interpretativa il giudice sia incorso, mentre per l’aspetto motivazionale il quesito non assurge a momento di sintesi della questione di fatto controversa, dolendosi la ricorrente di un astratta insufficienza della a motivazione, senza individuare gli elementi che ove adeguatamente valutati avrebbero comportato un diverso giudizio.

Questa Corte(Cass. n. 7197/2009) ha affermato che “il quesito di diritto deve essere formulato, ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ., in termini tali da costituire una sintesi logico-giuridica della questione, così da consentire al giudice di legittimità di enunciare una “regula iuris” suscettibile di ricevere applicazione anche in casi ulteriori rispetto a quello deciso dalla sentenza impugnata. Ne consegue che è inammissibile il motivo di ricorso sorretto da quesito la cui formulazione sia del tutto inidonea ad assumere rilevanza ai fini della decisione del motivo e a chiarire l’errore di diritto imputato alla sentenza impugnata in relazione alla concreta controversia.” Il motivo è, pertanto, inammissibile.

Il terzo motivo”competenza della Corte su questioni di fatto” è uno pseudo motivo affermandosi che la Corte avrebbe il potere di esaminare il fatto quale risulta dai documenti.

E’, comunque infondato, in quanto sono principi consolidati, e per questo non ci si immora, che la Corte non può riesaminare il fatto non essendo giudice di terza istanza ma giudice d’impugnazione e non può esaminare i fascicoli del merito salvo che per questioni processuali (tanto è vero che il ricorso deve essere autosufficiente).

Col quarto motivo la ricorrente chiede la sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata.

Il motivo è inammissibile.

Il motivo è inammissibile in quanto, a parte il rilievo che non consisterebbe in una censura della sentenza gravata, solleciterebbe l’esercizio di un potere che la Corte non ha, essendo principio di diritto processuale quello che la sospensione di una sentenza impugnata in cassazione, è rimessa al giudice che l’ha pronunciata.

Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato, con ogni conseguenza in tema di spese.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese che liquida in Euro 1.000,00 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio della Sezione Tributaria, il 11 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2011

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