Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27175 del 27/11/2020
Cassazione civile sez. VI, 27/11/2020, (ud. 07/10/2020, dep. 27/11/2020), n.27175
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 29836-2017 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
FABER SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 91, presso lo
studio dell’avvocato CLAUDIO LUCISANO, che la rappresenta e difende
unitamente agli avvocati RAFFAELLO LUPI, ALESSIA VIGNOLI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 387/ 2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE delle MARCHE, depositata il 12/07/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 07/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. RITA
RUSSO.
Fatto
RILEVATO
che:
L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della CTR delle Marche depositata in data 12 luglio 2017. Si è costituita la società contribuente con controricorso.
Con atto del 31.3.2020 l’Avvocatura ha dichiarato che la contribuente ha proposto istanza di definizione della lite e ha effettuato il pagamento di quanto dovuto, chiedendo dichiararsi la estinzione D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 46, comma 3. In questi termini è stata redatta la proposta ex art. 380 bis c.p.c., comunicata alle parti.
Il giudizio è pertanto da dichiarare estinto per cessata materia del contendere e alla declaratoria di estinzione per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, segue la compensazione delle spese del processo, D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 46, trattandosi di ipotesi di definizione delle pendenze tributarie prevista dalla legge come conseguenza automatica della definizione agevolata della controversia tributaria.
P.Q.M.
La corte dichiara cessata la materia del contendere ed estinto il giudizio. Spese compensate.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 7 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 27 novembre 2020