Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27175 del 23/10/2019
Cassazione civile sez. I, 23/10/2019, (ud. 30/09/2019, dep. 23/10/2019), n.27175
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –
Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –
Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso n. 27770-2017 r.g. proposto da:
V.V., (cod. fisc. (OMISSIS)), rappresentato e difeso,
giusta procura speciale apposta a margine del ricorso, dagli
Avvocati Francesco Ricciardi e Alessandro Ferrara, con cui
elettivamente domicilia in Roma, Via Barnaba Tortolini n. 30, presso
lo studio dell’Avvocato Ferrara.
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del legale rappresentante pro
tempore il Ministro;
– intimato –
avverso il provvedimento del Giudice di Pace di Roma, depositato in
data 4.9.2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
30/9/2019 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore.
Fatto
RILEVATO
che:
1. Con il provvedimento impugnato il Giudice di Pace di Roma ha rigettato l’opposizione presentata da V.V., cittadino ucraino, avverso il decreto di espulsione emesso nei suoi confronti dal Prefetto di Roma in data 27.02.2017.
La corte del merito ha ritenuto legittimo il decreto di espulsione emesso ai sensi dell’art. 13, comma 2, lett. b, del TUI in quanto il cittadino straniero si era trattenuto illegalmente nel territorio nazionale. La corte territoriale ha altresì evidenziato come la parte ricorrente non avesse neanche dimostrato il possesso di un permesso di soggiorno legittimante la permanenza in Italia per coesione familiare e che, comunque, l’esigenza di unità familiare non poteva legittimare la disapplicazione della normativa nazionale disposta a tutela della integrità delle frontiere.
2. Il provvedimento, pubblicato il 4.9.2017, è stato impugnato da V.V. con ricorso per cassazione, affidato a due motivi. L’amministrazione intimata non ha svolto difese.
Diritto
CONSIDERATO
che:
1. Con il primo motivo la parte ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione del principio del contraddittorio ai sensi dell’art. 101 c.p.c., nonchè dell’art. 24 Cost., per la mancata comunicazione dell’udienza di comparizione delle parti innanzi al giudice.
2. Con il secondo motivo il ricorrente si duole della violazione e mancata applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2 bis e art. 19, comma 2, nonchè dell’art. 8 della CEDU e della violazione del diritto all’unità familiare.
3. Ritiene il Collegio doveroso rinviare la causa a nuovo ruolo in assenza del fascicolo processuale del giudizio di primo grado, nonostante la parte ricorrente avesse diligentemente richiesto la sua acquisizione.
P.Q.M.
Rinvia la causa nuovo ruolo, mandando alla cancelleria per l’acquisizione del fascicolo processuale del giudizio di primo grado.
Così deciso in Roma, il 30 settembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2019