Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27174 del 28/12/2016


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Cassazione civile, sez. III, 28/12/2016, (ud. 10/11/2016, dep.28/12/2016),  n. 27174

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI AMATO Sergio – rel. Presidente –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18232-2014 proposto da:

S.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MAURO MORRONE

48 PAL E SCALA A, presso lo studio dell’avvocato STEFANIA

PETRUZZINO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

FERDINANDO FRATTULINO giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

C.M.C., C.E., C.N.,

D.F.C., ALLIANZ SPA;

– intimati –

e contro

INTESA SANPAOLO SPA, in persona del suo procuratore speciale Avv.

R.R., elettivamente domiciliata in ROMA, L.GO DI TORRE

ARGENTINA 11, presso lo studio dell’avvocato DARIO MARTELLA, che la

rappresenta e difende giusta procura speciale notarile;

– resistente con procura –

avverso l’ordinanza n. 12660/2013 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata il 22/05/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/11/2016 dal Consigliere Dott. SERGIO DI AMATO;

udito l’Avvocato DARIO MARTELLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso.

Fatto

S.M. conveniva in giudizio davanti al tribunale di Foggia l’Istituto bancario San Paolo di Torino per ottenere il risarcimento dei danni conseguenti al protesto di una cambiale agraria ritenuto illegittimo per violazione della L. n. 31 del 1991, artt. 4 e 10 di conversione del D.L. n. 367 del 1990, con cui era stato previsto che la domanda per ottenere “finanziamenti di soccorso per far fronte al pagamento delle rate di operazioni di credito agrario” venissero sospese fino alle suddette erogazioni disposte dalle regioni che, nella sussistenza dei requisiti previsti, avessero accolto la relativa domanda in relazione a individuate calamità naturali, come nel suo caso aveva fatto l’ente Puglia in ragione della siccità dell’annata 1989-1990.

La sentenza del tribunale, di accoglimento limitato all’accertamento dell’illegittimità della levata del protesto, veniva riformata dalla Corte di appello di Bari con rigetto della domanda, e il conseguente ricorso per cassazione era dichiarato inammissibile.

La Corte di cassazione dichiarava poi inammissibile anche il ricorso per revocazione, per errore di fatto, interposto avverso la sentenza pronunciata in sede di legittimità. Contro quest’ultima ordinanza lo S. propone ricorso straordinario formulando un unico motivo.

Diritto

MOTIVI

1. Con l’unico motivo di ricorso si lamenta la violazione dell’art. 87 del Trattato CEE e atti derivati degli organi comunitari in materia di calamità naturali, in specie della decisione della Commissione europea n. 2004/89/CE relativa al regime di aiuti nazionali di settore; dell’art. 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea; degli artt. 6 e 13 della C.E.D.U. e degli artt. 11, 24, 25, 111, 113 e 117 Cost.; della L. n. 198 del 1985, art. 8 e del D.L. n. 207 del 1990 e D.L. n. 367 del 1990 come convertito, quest’ultimo, dalla L. n. 31 del 1991, esponendo di aver visto ledere il suo diritto di difesa, anche per omesso rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia U.E., in ragione del mancato rilievo dell’illegittimità della levata del protesto di una cambiale agraria da lui subito. Evidenzia che la corretta valutazione del diritto nazionale e soprattutto comunitario richiamati, avrebbe dovuto già portare alla revoca della sentenza n. 17489 del 2011 chiesta con il ricorso ex art. 391 bis c.p.c. dichiarato inammissibile con l’ordinanza n. 12660 del 2013 qui gravata.

Il motivo è manifestamente inammissibile.

Il ricorrente, all’evidenza, con l’odierno ricorso straordinario per cassazione ripropone motivi inerenti al sindacato dell’originaria sentenza n. 17489 del 2011 di questa Corte, di cui aveva chiesto la revocazione per errore di fatto. Motivi come tali preclusi dal giudicato, non eludibile interponendo il gravame parola avverso la pronuncia, di questo stesso Ufficio, d’inammissibilità del ricorso ex art. 391 bis c.p.c.

Nè può rilevare in senso diverso la pretesa violazione del diritto comunitario, atteso che la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito come “il diritto comunitario, così come costantemente interpretato anche dalla Corte di Giustizia (sentenze del 3 settembre 2009 in C-2/08 e del 16 marzo 2006 in C-234/04), non impone al giudice nazionale di disapplicare le norme processuali interne da cui deriva l’autorità di cosa giudicata, nemmeno quando ciò permetterebbe di porre rimedio a una (pretesa violazione del diritto comunitario, sicchè è inammissibile il ricorso per cassazione tardivo nonostante la proposizione di un motivo avente ad oggetto la compatibilità della decisione impugnata con la disciplina comunitaria, salva l’ipotesi assolutamente eccezionale di discriminazione tra situazioni di diritto comunitario e situazioni di diritto interno ovvero di pratica impossibilità o eccessiva difficoltà di esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento comunitario” (Sez. 5, n. 16032 del 2015).

Nel caso in parola non sono state evidenziate nè la discriminazione tra diritto nazionale e sovranazionale, anzi assumendosi che il primo sia coerente con il secondo, nè, di conseguenza, una difficoltà nell’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento UE, pretesamente rilevanti, dinnanzi agli organi di giustizia nazionali.

2. Ritiene inoltre questa Corte che proporre ricorsi per cassazione dai contenuti così distanti per un verso dal diritto vivente, per altro verso dai precetti del codice di rito come pacificamente interpretati, costituisca di per sè un indice della mala fede o della colpa grave del ricorrente.

Agire o resistere in giudizio con mala fede o colpa grave significa infatti azionare la propria pretesa, o resistere a quella avversa, con la coscienza dell’infondatezza della domanda o dell’eccezione; ovvero senza aver adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell’infondatezza della propria posizione.

Nel nostro caso qualunque professionista del diritto di media diligenza non poteva non avvedersi della palese inammissibilità del ricorso oggi in esame; con la conseguenza che delle due l’una: o il ricorrente – e per lui il suo legale, del cui operato ovviamente il ricorrente risponde, nei confronti della controparte processuale, ex art. 1228 c.c. – ben conosceva l’insostenibilità della propria impugnazione, ed allora ha agito con dolo; ovvero non ne era al corrente, ed allora ha tenuto una condotta gravemente colposa, per non avere acquisito con la diligenza minima di cui all’art. 1176 c.c. la conoscenza di elementari principi di diritto.

Questa Corte conosce l’orientamento secondo cui la mera infondatezza in iure delle tesi prospettate non può di per sè integrare gli estremi della responsabilità aggravata di cui all’art. 96 c.p.c. (Sez. U, ordinanza n. 25831 del 2007)..

Questo orientamento, tuttavia, per un verso non viene in rilievo nel nostro caso, e per altro verso deve ritenersi superato.

Esso, innanzitutto, non viene in rilievo nel nostro caso, giacchè se è vero che proporre un ricorso per cassazione rivelatosi inammissibile o infondato, di per sè, non costituisce indice di colpa grave ex art. 385 c.p.c., comma 4, (ovvero, attualmente, ex art. 96 c.p.c., u.c.), è parimenti vero che in questa sede si è rilevata non già la mera inammissibilità, ma la totale insostenibilità in punto di diritto degli argomenti spesi nel ricorso: così che la grave erroneità delle tesi prospettate finisce per costituire un indizio dal quale risalire univocamente, ex art. 2727 c.c., alla colpa grave del ricorrente.

Il suddetto orientamento (secondo cui sostenere tesi infondate in sede di legittimità non sarebbe di per sè indice di “colpa grave”, ai fini della condanna per responsabilità aggravata), in ogni caso, quale che ne fosse la condivisibilità all’epoca in cui sorse, oggi non è più coerente nè con la realtà nè col quadro ordinamentale.

Non è coerente con la prima, perchè non considera la ratio deflattiva dell’art. 385 c.p.c., comma 4, quando come nel caso ratione temporis applicabile, ovvero dell’art. 96 c.p.c., che per contro va tanto più valorizzata, quanto più appare cresciuto a dismisura il numero dei ricorsi per cassazione ove si sostengono tesi palesemente incongrue.

Non risulta coerente col mutato quadro ordinamentale perchè non tiene conto: del principio di ragionevole durata del processo di cui all’art. 111 Cost., che impone interpretazioni delle norme processuali idonee a rendere più celere il giudizio, anche attraverso misure dissuasive; del principio che considera illecito l’abuso del processo, ovvero il ricorso ad esso con finalità strumentali (Sez. 2, n. 10177 del 2015); del principio secondo cui le norme processuali vanno interpretate in modo da evitare la dispersione di risorse giurisdizionali (Sez. U, n. 12310 del 2015, in motivazione).

Deve pertanto concludersi per la condanna del ricorrente, d’ufficio, al pagamento, in favore della controparte, in aggiunta alle spese di lite, d’una somma equitativamente determinata in base al valore della controversia, fissata in Euro 500,00.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali liquidate in Euro 5.100,00 di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre accessori di legge, nonchè al pagamento ex art. 96 c.p.c., in favore della controparte, della somma di Euro 500,00.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Motivazione redatta con la collaborazione dell’assistente di studio dott. P.P..

Il collegio ha stabilito che la motivazione sia semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2016

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