Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27174 del 04/12/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 27174 Anno 2013
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: CRUCITTI ROBERTA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CHIEFFO IOSE ANTONIO,

rappresentato e difeso per

procura a margine del ricorso dall’Avv.Fabrizio
Granata.
-ricorrentecontro
AGENZIA DELLE ENTRATE,

in persona del Direttore

generale pro tempore.
-intimata-

avverso la sentenza n.214/05/07 della Commissione
Tributaria Regionale della Campania, sezione staccata
di Salerno, depositata il 25.6.2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Data pubblicazione: 04/12/2013

udienza del 25.9.2013 dal Consigliere Roberta Crucitti;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
generale Dott.Ennio Attilio Sepe che ha concluso per
il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo.

Lombardi notificò a Iose Antonio Chieffo, titolare di
un’impresa avente ad oggetto lavorazione dei metalli,
un avviso di recupero con il quale si assumeva non
integralmente spettante il credito di imposta, goduto
ai sensi dell’art.8 comma 2 della legge n.388 del 2000,
in quanto il bene oggetto dell’investimento (veicolo
Toyota Avensis Verso), solo successivamente
all’acquisto, era stato trasformato in autocarro e, in
ogni caso, non era bene strumentale all’attività di
impresa.
Il ricorso proposto avverso detto avviso dal
contribuente veniva accolto dall’adita Commissione
Tributaria Provinciale ma la sentenza, appellata
dall’Agenzia delle Entrate, veniva integralmente
riformata dalla Commissione Tributaria Regionale della
Campania-sezione distaccata di Salerno, con la sentenza
indicata in epigrafe.
I Giudici territoriali -rilevato che l’ammontare
dell’investimento, determinato ai sensi dell’art.164
del T.U.I.R., è detraibile per l’intero importo solo
per i mezzi utilizzati esclusivamente come beng
strumentali- ritenevano che, nella specie, dovesse
farsi riferimento alla natura posseduta dal bene al
momento della prima immatricolazione (autovettura e non
autocarro) e che non fosse stata fornita la prova
dell’utilizzo esclusivo dello stesso in funzione
dell’attività esercitata.
Ritenevano, pertanto, corretto il recupero operato
attraverso il riconoscimento della sola deducibilità
2

L’Agenzia delle Entrate-Ufficio di S.Angelo dei

limitata prevista per le autovetture ai sensi del
T.U.I.R.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per
cassazione, affidato a due motivi, Iosè Antonio
Chieffo.
Agenzia delle Entrate non ha svolto attività
difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE

violazione e

falsa applicazione degli artt.121 bis e 164 T.U.I.R.
nonché dell’art.19 dpr 633/72 con riferimento all’art.8
1.388/2000, in relazione all’art.360 n.3 c.p.c.,
relativamente alla ritenuta indetraibilità di un bene
strutturalmente nuovo-

si deduce l’errata sussunzione

da parte della Commissione Tributaria Regionale del
caso (quale quello in esame) del contribuente, il quale
aveva portato in detrazione integralmente un bene
strumentale, non considerando fiscalmente rilevante il
momento della consegna (e, quindi, quello
dell’effettiva disponibilità del bene) ma il momento di
stipula del contratto.
Secondo la prospettazione difensiva il Giudice del
merito avrebbe dovuto senz’altro riconoscere
l’applicabilità della deduzione integrale del bene
strumentale, e non nella misura ridotta del 50%, non
avendo alcun pregio l’eccezione relativa all’assenza di
prova in ordine all’utilizzo esclusivo in funzione
dell’attività esercitata.
Detta provarondo la prospettazione difensiva, era
in re ipsa, atteso che la qualità di autocarro del bene
acquistato era stata attestata dalla Motorizzazione che
aveva immatricolato il bene come “autocarro per
trasporto di cose”.
2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ai
sensi dell’art.360 n.5 c.p.c., la sentenza impugnata
di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione
per essersi la Commissione Tributaria Regionale campana
limitata ad affermazioni apodittiche, senza una

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1.Con il primo motivo -rubricato

qualsivoglia
motivazione

attività
circa

dell’utilizzo

istruttoria,

la

presunta

esclusivo

del

bene

alcuna

mancata
in

prova
funzione

dell’attività esercitata.
3. Quest’ultimo motivo è inammissibile sotto più
profili.

Con il mezzo si prospettano,

cumulativamente

i tre vizi motivazionali

infatti,
previsti

dall’art.360 n.5 c.p.c. senza porre questa Corte nella
alla decisione impugnata (omissione, insufficienza,
contraddittorietà di motivazione), dal momento che,
con ulteriore ragione di inammissibilità, non viene
neppure rassegnato il necessario momento di sintesi ai
sensi dell’art.366 bis c.p.c., applicabile ratione
temporis all’odierno ricorso.
La censura, peraltro, muove da un errato presupposto in
diritto laddove ritiene l’onere della prova (circa
l’utilizzo esclusivo del bene ai fini dell’attività di
impresa) a carico dell’Amministrazione finanziaria
mentre, trattandosi di diritto ad agevolazione
fiscale, l’onere probatorio incombe a carico di chi
invoca la sussistenza dei relativi presupposti e,
quindi, sul contribuente.
Ciò posto, e rimasta acquisita in processo, per la
correttezza sul punto della sentenza impugnata,

la

natura “promiscua” del bene oggetto di investimento, ne
discende l’infondatezza anche del primo motivo.
La questione, dedotta con il mezzo, circa la rilevanza
della

natura

rivestita

dal

bene

al

momento

dell’acquisto ovvero della consegna appare, infatti,
inconducente avendo la Commissione Tributaria Regionale
ritenuto, con accertamento in fatto rimasto esente da
censura, che il bene non fosse, comunque, destinato in
maniera esclusiva all’esercizio di impresa; condizione,
quest’ultima da ritenersi, invece, necessaria al fine
di considerare investimento agevolabile, per l’intero
costo, l’acquisto di un automezzo.
L’art.8 della legge n.388/2000, dettato per agevolare

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possibilità di comprendere l’effettiva censura mossa

gli investimenti produttivi in aree territorialmente
svantaggiate, al secondo comma, prevede espressamente
che “per nuovi investimenti si intendono le
acquisizioni di beni strumentali nuovi di cui agli
artt.67 e 68 del testo unico delle imposte sui
redditi…, destinati a strutture produttive già
esistenti o che vengano impiantate nelle aree
territoriali di cui al comma

stessa sottesa (di favorimento dello sviluppo
industriale nelle aree depresse del paese come già
esplicitata da questa Corte nelle sentenze n.ri
3310/2009; 24936/2011), appare evidente che
l’agevolazione fiscale, consistente nel riconoscimento
del credito di imposta, spetti solo a quell’impresa che
acquisti beni materiali mobili ed immobili strumentali,
ovvero destinati ad essere durevolmente ed
esclusivamente utilizzati nell’impresa stessa.
Ciò posto, al fine di individuare, ai fini fiscali,
le qualità del bene costituente oggetto di investimento
agevolabile, ben può farsi riferimento al requisito
della sussistenza del rapporto di inerenza dettato
dall’art.75 del TUIR (nella numerazione vigente ratione
temporis) in tema di deducibilità delle spese, nella
parte in cui (comma 5), prevede che le spese e gli
altri componenti negativi sono deducibili se e nella
misura in cui si riferiscono ad attività e beni da cui
derivano ricavi o altri proventi che concorrono alla
formazione del reddito di impresa. In particolare, per
quel che qui interessa, l’art.121 bis (ora 164) del
TUIR, con riguardo ai veicoli, ne prevede la
deducibilità integrale dei costi e delle spese solo
per alcuni tipi e cioè, per quel che qui interessa, per
quelli esclusivamente strumentali all’esercizio
dell’attività propria dell’impresa, mentre per i costi
relativi ad ogni altro veicolo (salva la diversa
percentuale prevista per l’attività di agente di
commercio) è prevista una limitazione percentuale della

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Dal tenore testuale della norma e della ratio alla

deducibilità per il 50%.
Alla luce di quanto esposto, pertanto, l’acquisto di un
veicolo può ritenersi investimento agevolabile, per
l’intero costo, solo quando si dimostri la sua
strumentalità esclusiva all’esercizio dell’impresa.
Ne consegue il rigetto del ricorso.
Non vi è pronuncia sulle spese per l’assenza di

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del
25.9.2013.

attività difensiva da parte dell’intimata.

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