Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27173 del 28/12/2016


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Cassazione civile, sez. III, 28/12/2016, (ud. 10/11/2016, dep.28/12/2016),  n. 27173

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI AMATO Sergio – rel. Presidente –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13783-2014 proposto da:

L.D.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FEDERICO

CESI 21, presso lo studio dell’avvocato SALVATORE TORRISI,

rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO CAPOLUPO giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

G.T.D., R.M.T.,

G.G.F.A., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

SILLA 2/A, presso lo studio dell’avvocato VALERIO SANTAGATA,

rappresentati e difesi dall’avvocato ANTONIO SALERNO giusta procura

in calce al controricorso;

– controricorrenti –

e contro

A.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1304/2013 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 01/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/11/2016 dal Consigliere Dott. SERGIO DI AMATO;

udito l’Avvocato MASSIMILIANO TORRISI per delega non scritta;

udito l’Avvocato MARIA ANTONIETTA GIOFFRE’ per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

A.M. conveniva in giudizio L.D.F. al fine di risolvere per inadempimento una compravendita immobiliare, che vedeva la seconda per acquirente, rogata nel (OMISSIS). Tre anni più tardi, sia A. che L.D. venivano evocati in lite, davanti al medesimo tribunale di Cosenza, da G.A. per la dichiarazione di nullità ovvero l’annullamento del menzionato contratto di vendita o in subordine per la pronuncia di sua inefficacia ex art. 2901 c.c., allegando, in particolare, di essere stato a sua volta convenuto da A., dinnanzi al tribunale di Castrovillari, per l’accertamento della nullità dell’atto, rogato nel (OMISSIS), con cui aveva acquistato dallo stesso una quota di una cooperativa edilizia avente ad oggetto il medesimo immobile.

Il tribunale di Cosenza, riuniti i processi pendenti davanti all’ufficio, accoglieva la domanda di revocatoria ordinaria a favore degli eredi di G., nelle more deceduto, ritenendo assorbita ogni altra pretesa.

La corte di appello di Catanzaro, all’esito dell’appello interposto dalla L.D. nei confronti di A. e degli eredi G. limitatamente alla riforma della pronuncia di accoglimento della domanda ex art. 2901 c.c., rigettava il gravame.

Per la cassazione di questa sentenza ricorre L.D.F. formulando un solo motivo.

Resistono con controricorso R.M.T., G.T.D. e G.G.F.A., quali eredi di G.A..

Diritto

MOTIVI

1. Con l’unico motivo di ricorso la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2901, 1230, 1343, 1344, 1418, 1424, 1965 e 2697 c.c. per essere stata ritenuta sufficiente, a fondare la revocatoria, la conoscenza del danno invece del consilium fraudis.

In primo luogo, infatti, la corte territoriale aveva valutato le ragioni di credito del revocante dipendenti dall’atto di cessione di quota, e con essa dell’immobile, del (OMISSIS), come tali preesistenti e opponibili all’esponente che aveva acquistato nel (OMISSIS) con relativa trascrizione. Ma la suddetta valutazione sarebbe erronea poichè non considerava la nullità della cessione della quota sociale conclusa nel (OMISSIS):

per violazione della norma imperativa contenuta nel R.D. n. 1165 del 1938, art. 111, in assenza del nulla osta della cooperativa edilizia previsto dall’art. 12 dello statuto sociale, del consenso della Cassa depositi e prestiti ovvero dell’approvazione del competente Ministero; nonchè per violazione degli artt. 31, 91 e 94 cit. R.D., non essendo sussistenti, riguardo al G., i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dal testo unico delle disposizioni sull’edilizia economica e popolare in parola, sovvenzionata dall’erario.

In secondo luogo, il credito alla restituzione del corrispettivo, presuntivamente versato nel (OMISSIS) dal G., doveva considerarsi rimesso all’esito della transazione novativa. intervenuta nel 1995 tra A. e G. stesso, con cui, a fronte della corresponsione da parte del secondo di somme aggiuntive, il primo si obbligava a riconoscere validità ed efficacia all’atto del (OMISSIS) relativo all’immobile (a sua volta esecuzione di una precedente scrittura privata sempre del (OMISSIS)), con rinuncia agli atti del giudizio instaurato al fine di farne invece pronunciare la nullità, assumendo inoltre l’ulteriore impegno a promuovere l’azione di risoluzione per inadempimento della successiva vendita in favore della L.D. ovvero, in caso di esito sfavorevole di questa lite, a indennizzare il G. per il danno subito. Dal che doveva conseguire il venir meno delle originarie ragioni creditorie connesse alla potenziale pronuncia di nullità quali sottese alla revocatoria e, comunque, l’inopponibilità all’odierna ricorrente, parte acquirente della seconda vendita, delle obbligazioni assunte dall’ A. nei confronti del G. in forza dell’accordo del (OMISSIS) in quanto successivo all’alienazione del (OMISSIS).

In terzo luogo, nella prospettiva della doppia alienazione immobiliare, assunta dalla sentenza di appello, l’azione revocatoria risulta esperibile solo se sia provata la partecipazione del secondo acquirente alla dolosa preordinazione, posto che la vendita oggetto di revoca è anteriore al credito da tutelare che nasce solo con la sua trascrizione.

2. Il motivo di ricorso è fondato per quanto di ragione nei sensi di seguito specificati.

Il motivo stesso, come visto, è articolato in tre profili.

I primi due profili, oggettivamente correlati tra loro, involgono la valutazione della natura novativa o meno della transazione. Essi sono inammissibili.

Infatti, la decisione della corte territoriale (pag. 11), sebbene con alcune ambiguità, ha affermato “l’irrilevanza ai fini valutativi che qui occupano del richiamo al contenuto dell’atto di transazione” in parola, vista la sussistenza, considerata certa, delle ragioni di credito derivanti dalla doppia alienazione dell’immobile.

Ora, la giurisprudenza di legittimità afferma, condivisibilmente, che “nel giudizio di legittimità introdotto a seguito di ricorso per cassazione non possono trovare ingresso, e perciò non sono esaminabili, le questioni sulle quali, per qualunque ragione, il giudice inferiore non si sia pronunciato per averle ritenute assorbite in virtù dell’accoglimento di un diverso motivo” (Cass., Sez. 5, n. 23558 del 2014, Sez. 3, n. 4804 del 2007).

Manca, infatti, l’oggetto della censura, costituito dalla delibazione della questione assorbita.

Logicamente, ne deriva la conseguenza (evidenziata nelle pronunce appena menzionate) che, in dipendenza della cassazione della sentenza impugnata per l’accoglimento del motivo attinente alla questione assorbente, l’esame delle ulteriori questioni oggetto di censura è rimesso al giudice di rinvio, salva l’eventuale ricorribilità per cassazione avverso la successiva sentenza che abbia affrontato le suddette questioni precedentemente ritenute superate.

Ipotesi che si verifica nel presente giudizio, atteso che il terzo profilo del motivo articolato, oltre a non incorrere in lesione del principio di autosufficienza, ne integra la fondatezza.

Deve infatti darsi seguito alla condivisibile giurisprudenza secondo cui “nell’ipotesi in cui un immobile venga venduto in tempi successivi a due diversi acquirenti, dei quali solo il secondo trascriva il proprio acquisto, rendendolo così opponibile al primo, quest’ultimo ha diritto al risarcimento del danno e, per conservare la garanzia relativa al proprio credito, può esercitare l’azione revocatoria della seconda alienazione; tuttavia, poichè la seconda alienazione è anteriore al credito da tutelare, che nasce solo con la trascrizione, ai fini dell’accoglimento della revocatoria non è sufficiente la mera consapevolezza della precedente vendita da parte del secondo acquirente, ma è necessaria la prova della sua partecipazione alla dolosa preordinazione dell’alienante, consistente nella specifica intenzione di pregiudicare la garanzia del futuro credito (Sez. 2, n. 20118 del 2013).

La decisione della corte di appello, invece, ha ritenuto che le ragioni di credito nascessero al momento della stipula della seconda alienazione, con successiva verifica, in fatto, limitata alla sola scientia damni, di conseguenza sufficiente a sorreggere la fondatezza della revocatoria.

Il ricorso deve pertanto accogliersi per quanto di ragione, e la sentenza cassarsi per procedere ai necessari accertamenti.

PQM

La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla corte di appello di Catanzaro, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese.

Motivazione redatta con la collaborazione dell’assistente di studio dott. P.P..

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2016

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