Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27173 del 04/12/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 27173 Anno 2013
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: CIGNA MARIO

SENTENZA

sul ricorso 6244-2010 proposto da:
BATTISTELLI FABIO, elettivamente domiciliato in ROMA
VIALE REGINA MARGHERITA 262-264, presso lo studio
dell’avvocato TAVERNA SALVATORE, che lo rappresenta e
difende giusta delega a margine;
– ricorrente 2013
2383

contro
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente–

Data pubblicazione: 04/12/2013

nonchè contro

AMMINISTRAZIONE ECONOMIA FINANZE DELLO STATO, AGENZIA
DELLE ENTRATE UFFICIO DI ALBANO LAZIALE;

intimati

avverso la sentenza n. 155/2009 della COMM.TRIB.REG. di

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 11/07/2013 dal Consigliere Dott. MARIO
CIGNA;
udito per il ricorrente l’Avvocato STEFANINI delega
Avvocato TAVERNA che ha chiesto l’accoglimento;
udito per il controricorrente l’Avvocato CASELLI che ha
chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FEDERICO SORRENTINO che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

ROMA, depositata il 15/07/2009;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso diretto alla CTP di Roma Battistelli Fabio, socio al 40% della Maxingross Battistelli srl ed al 50%
della GE.SCA. srl (poi GI.B0. 95 srl) , impugnava awiso di accertamento relativo ad IRPEF ed ILOR 1993.
L’adita CTP accoglieva il ricorso.
Con sentenza depositata il 15-7-2009 la CTR Lazio accoglieva l’appello dell’Ufficio; in particolare la CTR

accertamento emessi nei confronti delle dette società erano stati dichiarati inammissibili con sentenze
passate in giudicato; che correttamente l’Ufficio, utilizzando il metodo induttivo, aveva ritenuto, in
mancanza di prova contraria, che gli utili non dichiarati accertati nei confronti della società (a ristretta base
sociale: quattro soci legati da vincolo di parentela) fossero stati distribuiti ai soci secondo la propria quota
di partecipazione alla detta società; che il giudicato penale nei confronti del contribuente non era
vincolante per il Giudice tributario..
Awerso detta sentenza proponeva ricorso per Cassazione il contribuente, affidato a tre motivi; resisteva
l’Agenzia delle Entrate con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il contribuente, deducendo —ex art. 360 n. 3 e 5 cpc- violazione e falsa applicazione
dell’art. 39, comma 1, lett. d) dpr 600/73, nonché insufficiente motivazione circa un fatto controverso e
decisivo per il giudizio, rilevava che la ristretta base azionaria non poteva fornire di per sé (in mancanza di
altri elementi) la prova dell’effettiva distribuzione degli utili extrabilancio ai soci (argomento non
minimamente apprezzato dai Giudici di merito).
Con il secondo motivo il contribuente, deducendo —ex art. 360 n. 3 e 5 cpc- violazione e falsa applicazione
degli artt. 5 e 45 dpr 917/1986 dpr 600/73, e degli artt. 2727 e 2729 cc, nonché insufficiente motivazione
circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, rilevava che l’Ufficio, una volta accertato il maggior
reddito nei confronti della società, avrebbe dovuto espletare tutti gli accertamenti intesi a stabilire se da
parte dei soci vi fosse stata effettiva percezione di redditi owero se l’importo sottratto a tassazione fosse
servito per scopi diversi.
Siffatti motivi, da esaminarsi congiuntamente in quanto tra loro strettamente connessi, sono infondati.
Al riguardo va, invero, precisato che in tema di rapporto tra l’accertamento di utili di natura extracontabile
nei confronti di una società di capitali e l’accertamento nei confronti del socio della stessa, quale percettore
degli utili stessi, allorchè si tratti (come nella specie) di organismo a base ristretta (circostanza pacifica:
quattro soci, in legame di parentela tra loro), va condiviso il consolidato orientamento giurispruden

rilevava: che la sentenza della CTP era carente di motivazione; che i ricorsi avverso gli awisi di

questa Corte, secondo cui è legittima la presunzione di attribuzione ai soci degli eventuali utili
extracontabili accertati, rimanendo salva la facoltà del contribuente di offrire la prova del fatto che i
maggiori ricavi non siano stati fatti oggetto di distribuzione, ma siano stati, invece, accantonati dalla
società, ovvero da essa reinvestiti” (Cass. 6197/2007; 2214/2011); al riguardo va, infatti, ribadito che in
materia di accertamento delle imposte sui redditi, la ristretta base familiare di una società di capitali può
costituire il fatto noto che consente all’ufficio, in sede di rettifica della dichiarazione, di risalire, in via di
presunzione (semplice) ex artt. 2727 e 2729 cod. civ., a quello – ignorato e da verificare – della distribuzione

La CTR ha fatto corretto uso di tale principio, ritenendo che, nel caso di specie, detta prova contraria non
era stata fornita dal contribuente.
Con il terzo motivo il contribuente, deducendo —ex art. 360 n. 5 cpc- omessa motivazione circa un fatto
controverso e decisivo per il giudizio rilevava che la CTR aveva omesso del tutto qualsivoglia motivazione
circa l’efficacia del giudicato penale formatosi a seguito di sentenza di non luogo a procedere; in particolare
la perizia agli atti del giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale penale ben poteva fondare il convincimento del
Giudice tributario almeno per la parte “sfavorevole” (e cioè per la parte che aveva limitato alla somma di
lire 46.363.000 i maggiori ricavi imponibili).
Detto motivo è inammissibile per difetto dì autosufficienza del ricorso, atteso che nello stesso non
vengono specificamente in • i né la sentenza penale né la “perizia” né tanto meno il contenuto delle
stesse.
In conclusione, pertanto, il ricorso va rigettato.
Le spese di lite relative al presente giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la
soccombenza.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento dei compensi di lite relativi al presente
giudizio di cassazione, che si liquidano in complessivi euro 8.000,00, oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma in data 11-7-2013 nella camera di Consiglio della sez. tributaria della Corte.

ai soci del maggior utile non contabilizzato (Cass. 4695/2002; 6780/2003; 20851/05; 9519/09) .

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