Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27171 del 27/11/2020

Cassazione civile sez. lav., 27/11/2020, (ud. 23/09/2020, dep. 27/11/2020), n.27171

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. BUFFA Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20868/2015 proposto da:

F.S., R.A., S.A., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA COSSERIA, 2, presso lo studio dell’avvocato

GIUSEPPE CRISCUOLO, rappresentati e difesi dagli avvocati GIOVANNI

DELLA CORTE, PASQUALE GUADAGNI;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati SERGIO PREDEN,

ANTONELLA PATTERI, LUIGI CALIULO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 729/2014 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 10/03/2015 R.G.N. 166/2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23/09/2020 dal Consigliere Dott. FRANCESCO BUFFA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza del 10.3.15, la Corte d’Appello di Venezia – in parziale riforma della sentenza del tribunale della stessa sede del 2011 – ha rigettato la domanda dei ricorrenti di riliquidazione delle pensioni con rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto, così operando sulla base di CTU di primo grado che aveva escluso l’esposizione ad amianto dei lavoratori.

Avverso tale sentenza ricorrono l’lavoratori per un motivo, cui resiste l’INPS con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con unico motivo di ricorso si deduce – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – vizio di motivazione, per non avere la sentenza impugnata considerato alcune dichiarazioni testimoniali da cui risultava l’esposizione qualificata per “contaminazione ambientale”.

Il ricorso è infondato.

La sentenza impugnata ha esaminato specificamente le mansioni svolte dai lavoratori rilevando l’assenza di esposizione degli stessi ad amianto dei lavoratori.

A fronte di tale accertamento, parte ricorrente non lamenta omesso esame di un fatto decisivo, ma chiede letteralmente di verificare “la correttezza giuridica e la logicità della motivazione”, operazione preclusa a seguito della modifica dell’art. 360, n. 5, per effetto del D.L. n. 83 del 2012, convertito in L. n. 134 del 2012.

L’impugnazione non si fonda dunque sull’omesso esame di un fatto decisivo, ma sulla pretesa di valutazione del quadro probatorio attraverso la critica della logicità della motivazione, pretesa inammissibile alla luce dei principi affermati dalle Sezioni unite (sentenza n. 8053 del 2014).

Il ricorso deve pertanto essere rigettato.

Le spese seguono la soccombenza.

Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.

P.Q.M.

rigetta il ricorso;

condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in Euro 3000 per competenze professionali ed Euro 200 per esborsi, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 27 novembre 2020

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