Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27170 del 27/11/2020

Cassazione civile sez. lav., 27/11/2020, (ud. 23/09/2020, dep. 27/11/2020), n.27170

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. BUFFA Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20797/2015 proposto da:

C.M., CA.PA., M.A.,

S.A., CI.MA., T.R., F.G.,

TO.AN., tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEGLI

SCIPIONI 268/A, presso lo studio dell’avvocato GIORGIO ANTONINI,

rappresentati e difesi dall’avvocato PIERGIOVANNI ALLEVA;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati LIDIA

CARCAVALLO, SERGIO PREDEN, LUIGI CALIULO, ANTONELLA PATTERI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1125/2014 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 11/08/2014 R.G.N. 555/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23/09/2020 dal Consigliere Dott. FRANCESCO BUFFA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza dell’11.8.14, la Corte d’Appello di Bologna ha confermato la sentenza del tribunale di Ravenna del 2008 che aveva respinto la domanda dei ricorrenti volta ad ottenere l’accertamento dell’esposizione ultradecennale all’amianto.

In particolare, la corte territoriale, sulla scorta di consulenza di primo grado, pur riconoscendo la presenza ambientale di amianto e l’esposizione qualificata per alcuni anni, ha escluso il carattere ultradecennale dell’esposizione rilevante.

Ricorrono i lavoratori avverso tale sentenza per un motivo, illustrato da memoria, cui resiste l’INPS con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con unico motivo di ricorso si deduce – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – vizio di motivazione, per avere omesso la sentenza impugnata di considerare che solo nel 1999 era stata effettuata una rilevante operazione di bonifica del luogo di lavoro, pur escludendo nel periodo precedente l’esposizione qualificata all’amianto.

Il motivo è infondato.

La sentenza impugnata, richiamata la consulenza tecnica d’ufficio che aveva riconosciuto una esposizione qualificata all’amianto dei lavoratori dal 1987 fino al 1992, ha rilevato sulla base dei dati acquisiti – forniti dalla direzione aziendale e non contraddetti dai lavoratori -, che – a partire dal 1992 – la maggior parte delle guarnizioni utilizzate dai lavoratori non era più costituita da amianto ma da materiali alternativi, sì che non vi era un’esposizione dipendente dall’impiego dei materiali ma al più solo una esposizione ambientale.

Con riferimento a tale ultimo profilo, la corte territoriale ha ritenuto che la data di inizio della bonifica nel 1999 non è sufficiente per ritenere un esposizione qualificata fino a quella data, mancando dati specifici sulle fonti d’esposizione ambientale.

La sentenza impugnata reca dunque specifica menzione della circostanza invocata dai ricorrenti e del cui omesso esame essi si dolgono.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato.

Le spese seguono la soccombenza.

Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.

P.Q.M.

rigetta il ricorso;

condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in Euro 3000 per competenze professionali ed Euro 200 per esborsi, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 27 novembre 2020

 

 

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